IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid  measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM  2020/C
91 I/01» e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito
«Quadro Temporaneo»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della  legislazione
in materia portuale», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 «Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter del medesimo art.  199,  con
il quale e' stato disposto che le disponibilita' residue  di  cui  al
comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno  2020,  sono
destinate a compensare anche parzialmente le imprese  di  navigazione
operanti con navi minori  nel  settore  del  trasporto  turistico  di
persone via mare e per acque interne che dimostrino di  aver  subito,
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31  dicembre  2020,
una diminuzione del fatturato  pari  o  superiore  al  20  per  cento
rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019,
tenuto conto altresi' della riduzione dei costi sostenuti; 
  Visto il comma 662 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, il quale prevede che all'art. 199 del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: ...  (omissis)
... b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5  milioni  di
euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite  di  5
milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel  periodo  compreso
tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel periodo compreso tra il  1°  febbraio  2020  e  il  31
dicembre 2020»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020,  22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,  7  agosto  2020,  7  settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020,  3  novembre
2020, 3 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure  urgenti
per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 
  Visto  il  decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172   contenente
«Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Considerato che, per le modalita' attuative delle previsioni recate
dai suddetti commi  10-bis  e  10-ter,  il  citato  art.  199,  comma
10-quater,  rinvia   ad   apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili),   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze... (omissis) ...; 
  Considerato che il «Quadro Temporaneo» non sostituisce, ma  integra
gli  altri  strumenti  di  intervento  pubblico  consentiti  in   via
ordinaria sulla base delle norme gia' vigenti sugli aiuti di Stato; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 2697 final del
14 aprile 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di assegnazione delle risorse del  Fondo  di  cui  all'art.
  199, comma  10-ter,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  come modificato con legge n. 178/2020 
 
  1. Le imprese di navigazione  che  possono  presentare  domanda  di
accesso alla misura di aiuto di cui all'art. 199 comma  10-ter,  sono
quelle operanti con navi minori nel settore del  trasporto  turistico
di persone via mare e per acque interne, di cui al seguente elenco: 
    a. trasporto marittimo e costiero di passeggeri: 
      trasporto di linea e non, di passeggeri su  natanti  progettati
per navigare in mare aperto e in acque costiere: servizi di trasporto
su motonavi da escursione, da crociera o natanti panoramici,  servizi
di trasporto su traghetti, lance-taxi etc.; 
      noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto  in
mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attivita'
di pesca a bordo); 
    b. trasporto di passeggeri per vie  d'acqua  interne  (inclusi  i
trasporti lagunari): 
      trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie
d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni; 
      servizi di trasporto per vie d'acqua  interne  su  motonavi  da
escursione o natanti panoramici; 
      noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per
vie d'acqua interne. 
  2. Al fine di accedere al contributo di  cui  all'art.  199,  comma
10-ter, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato con
legge 30 dicembre 2020, n. 178 quantificato in complessivi 10 milioni
di euro, le imprese di cui al precedente comma 1 che  abbiano  subito
una riduzione del fatturato registrato, nel periodo compreso  tra  il
1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in misura pari o superiore al
20 per cento  rispetto  a  quello  registrato  nel  medesimo  periodo
dell'anno 2019, presentano, entro venti giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, apposita domanda, come da modello  in
allegato A, trasmessa  esclusivamente  a  mezzo  pec  alla  Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorita'  di  sistema  portuale,  il
trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  dg.tm@pec.mit.gov.it  -,  rendicontando  la
percentuale  di  diminuzione  del  fatturato  subita  secondo  quanto
previsto dal successivo comma 4 e presentando un  apposito  prospetto
nel quale vengano esplicitate le singole voci ed il  relativo  valore
(percentuale  di  diminuzione  del  fatturato)  di  cui  al  medesimo
successivo comma 4. 
  3. La richiesta di contributo  puo'  essere  presentata  anche  per
periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o  per  periodi
non continuativi, purche' comunque compresi tra il 1° febbraio 2020 e
il 31 dicembre 2020. 
  4. Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  la  percentuale  di
diminuzione del fatturato deve essere conseguenza diretta dell'evento
eccezionale dell'epidemia da Covid-19 e  deve  essere  riferita  alla
riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento  e
di contrasto all'emergenza da Covid-19, al netto dei  costi  cessanti
connessi alla riduzione dei servizi e ai minori  costi  di  esercizio
derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati.  Sono  esclusi  gli
importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra
fonte per il ristoro delle mancate  entrate.  Nella  diminuzione  del
fatturato  sono  da  considerare  i   costi   aggiuntivi   sostenuti,
direttamente connessi all'emergenza Covid-19, quali  quelli  relativi
alla  igienizzazione  e  sanificazione  dei   mezzi   di   trasporto,
all'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  alle  altre
misure di contenimento direttamente  applicabili.  In  ogni  caso  e'
esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito. 
  5. Ai  fini  del  calcolo  secondo  quanto  previsto  dal  presente
articolo, si tiene  conto  della  metodologia  costantemente  seguita
nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell'art.  107
(del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  sottraendo
quindi  alla  perdita  di  fatturato,  registrata  rispetto  all'anno
precedente l'evento eccezionale, i costi non sostenuti e considerando
i costi incrementali). 
  6. La domanda di cui al comma 2 deve essere  corredata,  oltre  che
dal prospetto di cui al medesimo comma 2,  da  una  relazione  di  un
esperto  indipendente  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali
recante la descrizione anche del nesso causale tra  le  singole  voci
indicate ai fini della determinazione del danno subito e  l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e recare la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante della societa' che attesti,  sotto  la  propria
responsabilita' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche la  veridicita'  dei
dati della relazione, specificando in particolare che: 
    i  minori  ricavi  nel  periodo  non  sono  derivanti  da  eventi
societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica; 
    non sono stati  percepiti  eventuali  altri  contributi  europei,
statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle  del  presente
decreto che possano determinare sovra-compensazioni; 
    l'impresa (se diversa da microimpresa o piccola impresa)  non  si
trovava gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019; 
    l'impresa (se microimpresa o piccola impresa gia' in  difficolta'
al 31 dicembre 2019) non e'  soggetta  a  procedure  concorsuali  per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto  aiuti
per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
  7. Laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese  che
erano gia' in difficolta' alla data del 31 dicembre  2019,  l'impresa
dovra' dimostrare che la perdita di fatturato subita sia  conseguenza
diretta di una misura  restrittiva,  specificando  il  dettaglio  dei
periodi di vigenza della misura mediante compilazione  della  tabella
in  allegato  B,  che  sara'  soggetta  a  separata   notifica   alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 107.2.b del TFUE. 
  8. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione generale per  la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne svolge l'attivita'  istruttoria  e  adotta,
entro  trenta   giorni   dalla   presentazione   della   domanda,   i
provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande  presentate.
In caso di accoglimento,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
relativo provvedimento, la medesima direzione  procede  al  pagamento
dell'indennizzo  riconosciuto,  nel  rispetto  dell'importo   massimo
complessivo previsto al paragrafo 22(a) del «Quadro Temporaneo», come
emendato in data 28 gennaio 2021. 
  9. Nel caso in cui il  totale  dei  contributi  riconoscibili  alla
generalita' delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore
alle risorse stanziate, l'entita' della quota di contributo assegnata
a ciascuna impresa e' determinata in modo proporzionale al contributo
riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale  dei  contributi
riconoscibili. 
  10. Il provvedimento di cui al comma  8,  con  l'indicazione  delle
somme riconosciute alle singole societa' beneficiarie, e'  pubblicato
nella  sezione  dedicata  del  sito  internet  del  Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  -   Amministrazione
trasparente.