IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
codice della nautica da diporto  ed  attuazione  della  direttiva  n.
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto  legislativo  3  novembre  2017,  n.  229  recante
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6  della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7  ottobre  2015,
n. 167»; 
  Visto il decreto legislativo  12  novembre  2020,  n.  160  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
novembre 2017, n. 229,  concernente  revisione  ed  integrazione  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della
nautica da diporto ed attuazione della  direttiva  n.  2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.  172,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431,  nelle  parti  tuttora  vigenti,  recante   «Regolamento   sulla
disciplina delle patenti nautiche»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio  2008,  n.  146,  recante  il  «Regolamento  di  attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  recante
il codice della nautica da diporto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 29, comma 5 del citato decreto n. 146
del 2008 in base al quale «I programmi e le modalita' di  svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e  C
sono adottati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»  (ora  leggasi  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili); 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4 ottobre 2013 recante «Disciplina, ai sensi dell'art. 29,  comma  5,
del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e  delle  modalita'
di  svolgimento  degli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27  del
medesimo  decreto»  pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 19 novembre 2013; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1  del  decreto  4  ottobre
2013 in base al quale «Il presente decreto entra in vigore dalla data
di entrata in vigore del decreto  direttoriale  di  approvazione  del
database previsto dall'art. 9»; 
  Dato atto che il decreto direttoriale di cui  al  citato  art.  11,
comma 1 non e' stato adottato e, per l'effetto, il richiamato decreto
4 ottobre 2013 non e' entrato in vigore; 
  Ritenuto, in considerazione del tempo  trascorso  e  della  urgente
necessita' di dare compiuta regolamentazione alla materia anche  alla
luce delle esigenze di aggiornamento e della evoluzione del  comparto
nel frattempo manifestatesi, di procedere  con  il  presente  decreto
alla revisione ed adeguamento della relativa disciplina e contestuale
abrogazione delle parti tuttora vigenti del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 nonche' del decreto 4 ottobre
2013 mai entrato in vigore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto sono adottati i programmi di  esame  per
il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C di  cui
agli  articoli  25,  26  e  27  del  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e stabilite  le
relative modalita' di svolgimento delle prove.