IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
che  istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  un  «Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'
economiche chiuse», con una  dotazione  di  euro  140.000.000,00  per
l'anno 2021, finalizzato a favorire la  continuita'  delle  attivita'
economiche per le quali, per effetto delle misure adottate  ai  sensi
degli articoli 1  e  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia
stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  dello  stesso
decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  la  chiusura  per  un  periodo
complessivo di almeno cento giorni; 
  Visto,  altresi',  il  comma  2  del  sopra  citato  art.   2   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto-legge,   sono
determinati, tenendo conto delle misure di ristoro gia' adottate  per
specifici settori economici nonche' dei contributi  a  fondo  perduto
concessi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dell'art. 1 del medesimo decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  i
soggetti beneficiari del  «Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'
economiche chiuse», l'ammontare dell'aiuto e modalita' di  erogazione
tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19"   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID"»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.  105,  recante
«Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed
economiche», che prevede che una quota pari a 20 milioni di euro  del
Fondo per il  sostegno  delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge n. 73 del  2021  e'  destinata,  in  via
prioritaria, alle attivita' che, alla data di entrata in  vigore  del
medesimo  decreto-legge  n.  105  del  2021,  risultano   chiuse   in
conseguenza delle misure  di  prevenzione  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; 
  Considerato che il sopra richiamato art. 11  del  decreto-legge  n.
105 del 2021 prescrive, altresi', che per l'attuazione della medesima
disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative
previste dal predetto art. 2 del decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Tenuto conto dei seguenti provvedimenti: 
    a)  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
    b)  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 
    c) decreto-legge 9 novembre  2020,  n.  149,  recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
    d) decreto-legge  23  novembre  2020,  n.  154,  recante  «Misure
finanziarie  urgenti   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
    e) decreto-legge 30 novembre 2020,  n.  157,  recante  «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    f) legge 18 dicembre 2020, n. 176,  recante  la  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela  della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  che  ha  disposto
l'abrogazione  del  decreto-legge  9  novembre  2020,  n.  149,   del
decreto-legge 23 novembre  2020,  n.  154,  e  del  decreto-legge  30
novembre 2020, n.  157,  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge; 
    g)  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.   41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Dato atto dell'avvio della procedura  relativa  alla  notifica  del
regime di aiuti alla Commissione europea; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto-legge  n.  73
del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020»:
la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del   COVID-19»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «decreto-legge 25 maggio 2021»:  il  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106; 
    c) «decreto-legge 23 luglio 2021»:  il  decreto-legge  23  luglio
2021, n. 105; 
    d) «Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse»:  il
fondo istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021; 
    e) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del
TFUE; 
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
successive modifiche e integrazioni.