IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  16-ter,   del   citato
decreto-legge  16  maggio  2021,  n.  33,   ai   sensi   del   quale:
«L'accertamento  della  permanenza  per  quattordici  giorni  in  uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di
regia,  comporta  l'applicazione,  per  un   ulteriore   periodo   di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma». 
  Visto,  altresi',  l'art.   1,   comma   16-septies,   del   citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate: a) "Zona bianca":  1)  l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi
e' pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti
letto in area medica per pazienti affetti da  COVID-19  e'  uguale  o
inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso  di  occupazione  dei  posti
letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale
o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia
di cui al decreto del Ministro della salute  30  aprile  2020,  entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla
base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del  citato  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'art. 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  23
giugno 2021, n. 148; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
agosto 2021 n. 207, con la quale sono state  reiterate,  fino  al  30
ottobre 2021, le misure di cui alla  citata  ordinanza  del  Ministro
della salute 22 giugno 2021; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nella  Regione  Sicilia»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  28
agosto 2021, n. 206; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  10  settembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella  Regione
Sicilia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  11  settembre  2021,  n.  218,  con  la  quale  sono  state
reiterate, per ulteriori quindici  giorni,  le  misure  di  cui  alla
citata ordinanza ministeriale 27 agosto 2021; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  24  settembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella  Regione
Sicilia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  25  settembre  2021,  n.  230,  con  la  quale  sono  state
reiterate, per ulteriori quindici  giorni,  le  misure  di  cui  alla
citata ordinanza ministeriale  27  agosto  2021,  ferma  restando  la
possibilita' di una nuova classificazione; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visti i verbali del 24 settembre 2021 e del 1° ottobre  2021  della
Cabina di regia di cui  al  richiamato  decreto  del  Ministro  della
salute 30 aprile 2020, unitamente ai report n. 71, e  n.  72,  e,  in
particolare, ai documenti recanti  «Indicatori  decisionali  come  da
Decreto Legge del 18 maggio 2021 n. 65, art. 13», allegati ai  citati
verbali,  dai  quali  risulta  che  la  Regione   Sicilia   presenta,
rispettivamente, un tasso di occupazione di posti  letto  in  terapia
intensiva pari al 9,8% e al 7,5%; 
  Visto il verbale dell'8 ottobre 2021 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
unitamente al report n. 73, e, in particolare, il  documento  recante
«Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio  2021  n.
65, art. 13», allegato al citato  verbale,  dal  quale  risulta,  tra
l'altro, che la Regione Sicilia  presenta  un'incidenza  dei  contagi
pari a 47,1 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso  di  occupazione  di
posti letto in area medica pari al 9,9% e un tasso di occupazione  di
posti letto in terapia intensiva pari al 5,4%; 
  Considerata la permanenza della Regione  Sicilia,  per  quattordici
giorni in uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
misure restrittive e che, pertanto, ricorrono le  condizioni  di  cui
all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per
l'applicazione, alla Regione Sicilia, delle misure di cui  alla  c.d.
«zona bianca»; 
  Sentito il Presidente della Regione Sicilia; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                        nella Regione Sicilia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' dalle ordinanze  del
Ministro della salute 22  giugno  2021  e  27  agosto  2021,  recanti
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in  "zona  bianca"»,  nella
Regione  Sicilia  cessano  di  avere  efficacia  le  misure  di   cui
all'ordinanza del Ministro della salute 24 settembre 2021, citata  in
premessa, e si applicano le misure di cui alla  c.d.  «zona  bianca»,
nei  termini  di  cui  al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.