IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme  in  materia
di procreazione medicalmente assistita» ed in particolare  l'art.  18
che istituisce presso il Ministero della  salute  il  «Fondo  per  le
tecniche di procreazione medicalmente assistita»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che, in  corrispondenza  delle
prestazioni  relative  alla  procreazione   medicalmente   assistita,
all'allegato 4D, alle note n. 13 e n. 14, ne  prevede  l'erogabilita'
fino al compimento del quarantaseiesimo anno di eta'; 
  Visto l'art. 1, comma 450, primo periodo, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, il quale stabilisce che  «al  fine  di  riconoscere  un
contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di  cui  al
comma 451, alle coppie con infertilita' e sterilita'  per  consentire
l'accesso alle prestazioni di cura  e  diagnosi  dell'infertilita'  e
della sterilita', in particolare alle  coppie  residenti  in  regioni
dove tali prestazioni non sono  state  ancora  inserite  nei  livelli
essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno,  la
dotazione del Fondo per  le  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e'
incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022
e 2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, secondo il quale il «Ministero della salute effettua il
monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle  risorse
di cui  al  presente  comma  da  parte  delle  regioni  e  avvia,  in
collaborazione con le associazioni di pazienti  e  le  organizzazioni
civiche, campagne di  sensibilizzazione  sulla  salute  riproduttiva,
sulla  prevenzione  dell'infertilita'  e  della  sterilita'  e  sulla
donazione di cellule riproduttive»; 
  Visto il successivo comma 451, il quale dispone  che  «con  decreto
del Ministro della salute sono stabilite le modalita'  di  attuazione
del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto
dal medesimo comma»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  norme  per   il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano con la  riforma  tributaria,
con cio' disponendo che dette province autonome non partecipino  alla
ripartizione di finanziamenti  statali  che  per  la  relativa  quota
costituiscono dunque un'economia per il bilancio dello Stato; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699
del 5 febbraio 2010 che ha previsto la soppressione, a decorrere  dal
2010, della  partecipazione  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano alla ripartizione  delle  risorse  previste  dalla  legge  19
febbraio 2004, n. 40; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover   provvedere   con   decreto
ministeriale a definire le modalita'  di  attuazione  del  richiamato
comma 450; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2021, l'importo di 5 milioni  di  euro  previsto  dal
comma 450 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  per
l'incremento del Fondo per le tecniche di  procreazione  medicalmente
assistita (PMA), e' ripartito tra le regioni,  secondo  il  prospetto
allegato  A   che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento. 
  2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata in  applicazione
dei seguenti criteri: 
    criterio I: il 70% delle risorse  in  proporzione  al  numero  di
donne residenti ricomprese nella classe di eta' tra i 18 ed i 46 anni
(sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1°  gennaio
2020); 
    criterio II: il 30% delle risorse in  proporzione  al  numero  di
donne residenti ricomprese nella fascia di eta' tra i 18 ed i 46 anni
(sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1°  gennaio
2020),  ponderato  sulla  base  di  un  coefficiente  costituito  dal
rapporto tra il numero dei  cicli  di  PMA  erogati  nel  2019  dalle
strutture pubbliche  o  private  accreditate  per  milione  di  donne
residenti in Italia ricomprese nella classe di eta' tra i 18 ed i  46
anni e il numero di cicli di PMA erogati  nel  2019  dalle  strutture
pubbliche o private accreditate per milione di donne  nella  medesima
classe di eta' e residenti nelle singole regioni,  maggiorati  di  un
valore costante pari a 1.000.  Il  coefficiente  di  ponderazione  e'
dunque calcolato secondo tale formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tale fattore di ponderazione, che restituisce  un  valore  maggiore
nelle regioni in cui vengono eseguiti meno cicli di PMA  per  milione
di donne appartenenti alla classe di eta' 18-46 anni dalle  strutture
pubbliche o private accreditate e un valore minore nelle  regioni  in
cui vengono eseguiti piu' cicli di PMA per  milione  di  donne  nella
medesima  classe  di  eta',   consente   quindi   di   assegnare   un
finanziamento maggiore alle regioni ove l'offerta di PMA  e'  minore,
nel rispetto di quanto previsto dalla norma di  riferimento,  tenendo
conto anche delle regioni nelle quali non vengono eseguiti  cicli  di
PMA in centri pubblici o privati accreditati per mancanza di  offerta
a carico del Servizio sanitario nazionale. 
  3. Le risorse  per  l'incremento  del  Fondo  per  le  tecniche  di
procreazione medicalmente assistita (PMA), relative agli anni 2022  e
2023 saranno ripartite applicando i  medesimi  criteri  indicati  nel
comma 2, aggiornando la popolazione  sulla  base  degli  ultimi  dati
disponibili ISTAT e il numero dei cicli erogati di PMA per milione di
donne appartenenti alla sopra citata classe di eta' e residenti nelle
singole regioni sulla base degli ultimi dati disponibili rilevati dal
Registro della procreazione medicalmente assistita  istituito  presso
l'Istituto superiore di sanita'. 
  4.  Alla  erogazione  delle  somme  si  procedera'   con   separati
provvedimenti a valere sulle somme stanziate sul pertinente  capitolo
di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute per gli
anni 2021, 2022 e 2023, con esclusione  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art. 1,  comma
3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252  e  dall'art.  2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.