IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni recante: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche  amministrazioni
provvedono   a   razionalizzare   e   semplificare   i   procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese; 
  Visti, in particolare, gli articoli 68  e  69  del  citato  decreto
legislativo n. 82 del  2005  finalizzati  a  favorire  il  riuso  dei
programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (d'ora innanzi anche Codice della  strada)  che  prevede:  «Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di  assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni  operative  degli
uffici competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ,  il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli
a motore capaci di  contenere  al  massimo  16  persone  compreso  il
conducente, o con massa complessiva a pieno  carico  fino  a  3,5  t,
ovvero superiore a 3,5 t se  destinati  al  trasporto  di  merci  non
pericolose o non deperibili  in  regime  di  temperatura  controllata
(ATP), puo' per singole  province  individuate  con  proprio  decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese
di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo  della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono  essere  iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione  di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.  122.  Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma  di  cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna  almeno  in  una
diversa  sezione  del  medesimo  registro,  in  modo   da   garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni»; 
  Visto il comma 12, del citato art. 80 che demanda al Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, con  decreto,
le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e  dei
loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle
imprese di cui al medesimo art. 80, comma 8, nonche' quelle  inerenti
ai controlli periodici su tali imprese ed ai controlli a campione sui
veicoli sottoposti a revisione presso le stesse; 
  Visto l'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale
prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
apposito decreto, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, modifica, aumentandola di euro  9,95,  la  tariffa  prevista
dall'art.  2,  comma  1,  del  regolamento   adottato   con   decreto
ministeriale 2 agosto 2007, n. 161  e  relativa  alle  operazioni  di
revisione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi  eseguite  dalle
imprese  di  cui  al  suindicato  art.  80,  comma  8,  del   decreto
legislativo n. 285 del 1992; 
  Visto  il  comma  706,  del  citato  art.   1,   che   prevede   il
riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell'aumento previsto
dal comma 705, per i tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto  previsto  da  quest'ultimo  comma,  di  un  buono
denominato «buono veicoli sicuri»,  per  l'importo  di  nove  euro  e
novantacinque centesimi e nei limiti delle risorse stanziate al comma
707, a beneficio  dei  proprietari  di  veicoli  a  motore  che,  nel
medesimo  periodo  temporale,  sottopongono  il  proprio  veicolo   e
l'eventuale  rimorchio  alle  operazioni  di  revisione  di  cui   al
richiamato art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
con definizione delle modalita' attuative della disposizione di detto
riconoscimento, consentito per un solo veicolo a  motore  e  per  una
sola volta, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 707 del citato art. 1,  che  ha  istituito,  per  le
finalita' di  cui  al  comma  706,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo  con  una
dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,  2022  e
2023; 
  Visto il decreto 2 agosto 2007, n. 161 adottato dal Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  «Regolamento  recante  la  fissazione
delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli  a
motore»; 
  Visto il decreto n. 317  dell'8  agosto  2021  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  cui  e'  stata
modificata la tariffa prevista dall'art. 2, comma 1, del  regolamento
di cui  al  citato  decreto  ministeriale  2  agosto  2007,  n.  161,
aumentandola di nove euro e novantacinque centesimi; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 1, comma  706,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto  previsto   dagli
articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
garantisce  il  raggiungimento  delle  finalita'   di   economicita',
efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  che
dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77
che prevede che «Al fine di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma  7,
del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  il   Ministero   delle
infrastrutture e delle mobilita'  sostenibili  puo'  avvalersi  della
SOGEI S.p.a., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento
dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,
fermo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti
mediante apposite convenzioni»; 
  Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a  SOGEI  -  Societa'
generale d'informatica S.p.a. (d'ora innanzi anche SOGEI S.p.a.) e  a
societa'  a  capitale  interamente  pubblico   delle   attivita'   di
attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui  al
predetto art. 1, comma 706; 
  Vista   l'applicazione   web    denominata    «Bonus    dispositivi
antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39  del  17  febbraio
2020,  le  cui  misure  tecniche  ed  organizzative  e  modalita'  di
attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del  presente
decreto; 
  Sentita  l'Autorita'  garante  per  i  dati  personali  che,  nella
riunione del 22 luglio 2021, si e' espressa, ai sensi  dell'art.  58,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento  (UE)  2016/679,  formulando
parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1,  comma
706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Il contributo e' erogato in favore dei proprietari di veicoli  a
motore che, dal 1°  novembre  2021  e  per  i  successivi  tre  anni,
sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione  di  cui
all'art. 80, comma 8, del Codice della strada.