Estratto determina n. 1190/2021 del 7 ottobre 2021 
 
    Medicinale: TIGECICLINA TECNIGEN. 
    Titolare A.I.C.: Tecnigen s.r.l. 
    Confezione: 
      «50 mg polvere per soluzione per infusione»  10  flaconcini  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047864018 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. Una  volta  ricostituita  e
diluita in una sacca o in un altro contenitore idoneo per l'infusione
(es.  un  flacone  di   vetro),   tigeciclina   deve   essere   usata
immediatamente. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore ai 30°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: tigeciclina; 
      eccipienti: 
        trealosio; 
        acido cloridrico (per la regolazione del pH); 
        idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH). 
    Produttore/i del prodotto finito: 
      rilascio   dei   lotti:   Sofarimex -   Industria   Quimica   e
Farmacêutica, S.A. Av. das Industrias,  Alto  do  Colaride,  2735-213
Cacem, Portogallo. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Tigeciclina Tecnigen» e' indicato negli adulti e  nei  bambini
da otto anni di eta' per il trattamento delle seguenti infezioni: 
        infezioni complicate della cute e dei tessuti molli  (cSSTI),
escluse le infezioni del piede diabetico; 
        infezioni complicate intra-addominali (cIAI); 
      «Tigeciclina Tecnigen» deve essere utilizzato soltanto nei casi
in cui altri antibiotici alternativi non siano adeguati. 
    Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso  appropriato
degli antibiotici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «50 mg polvere per soluzione per infusione»  10  flaconcini  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047864018 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «H»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 364,78; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 602,04. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Tigeciclina Tecnigen» (tigeciclina) e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Tigeciclina  Tecnigen»  (tigeciclina)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente
in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.