IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del Segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento  della  funzione
pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; 
  Visto il decreto 24  luglio  2020  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, recante: «Organizzazione  interna  del  Dipartimento
della funzione pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021  ai  sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale  «Ciascuna  amministrazione
centrale  titolare  di  interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche'  al  loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A  tal  fine,  nell'ambito
della  propria  autonomia  organizzativa,   individua,   tra   quelle
esistenti,  la  struttura  di  livello   dirigenziale   generale   di
riferimento ovvero istituisce una  apposita  unita'  di  missione  di
livello dirigenziale generale  fino  al  completamento  del  PNRR,  e
comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un  massimo  di
tre uffici dirigenziali di livello  non  generale,  adottando,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  relativo  provvedimento  di
organizzazione interna, con decreto del Ministro di  riferimento,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionali  all'attuazione  del  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto in particolare il primo periodo del comma 1 dell'art.  7  del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80  ai  sensi  del  quale  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono  individuate
le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attivita'
di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio  e
controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, su  proposta  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
registrato in data 3  agosto  2021,  recante  l'individuazione  delle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto del  contingente
di quattrocento  unita'  di  personale  non  dirigenziale   a   tempo
determinato  di  cui  all'art.  7,  comma  1,   primo   periodo   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
registrato in data 4 agosto 2021, recante il  riparto  delle  risorse
del  fondo  previsto  dall'art.  7,  comma  4,  secondo  periodo  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
luglio 2021, recante l'istituzione, nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio, delle unita' di missione e delle unita' organizzative  cui
sono  assegnate  le   attivita'   di   coordinamento,   monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR; 
  Considerata la necessita' di garantire  l'efficace  attuazione  del
Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonche' il  conseguimento  e
la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal  Piano
nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  nonche'  dal  Piano  nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 luglio 2021,  individua,  nell'ambito  della
Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   quali   amministrazioni
abilitate alla costruzione delle nuove unita' di missione di  livello
dirigenziale  generale  dedicate  alle  attivita'  di  coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi  del  PNRR
anche il Dipartimento per la funzione pubblica; 
  Tenuto conto altresi' che  una  maggiore  efficienza,  un  costante
coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla  efficace  attuazione
del PNRR sono raggiungibili attraverso l'istituzione di una  apposita
unita' di missione di livello  dirigenziale  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Ritenuto pertanto, di doversi avvalere della facolta' prevista  dal
citato l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 luglio 2021, di istituire una apposita unita' di  missione
e di adottarne il provvedimento  di  definizione  dell'organizzazione
interna; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del  decreto-legge
31 maggio 2021 n. 77, la predetta unita' di missione  rappresenta  il
punto  di  contatto  con  il   Servizio   centrale   del   PNRR   per
l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
241/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Costituzione dell'Unita' di missione per il  coordinamento  attuativo
                              del PNRR 
 
  1. E' costituita, presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unita' di missione per
il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall'art.  8,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2021,  n.   101.   L'Unita'
rappresenta il punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  regolamento  (UE)
2021/241,   relativamente   agli   interventi   a   titolarita'   del
Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. L'Unita' di missione di cui al presente articolo  e'  coordinata
da una figura dirigenziale di livello dirigenziale  generale  che  ne
coordina  le  attivita'  e  le  funzioni,  partecipa  alla  rete  dei
referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come
individuate dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n.
77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  si  raccorda  con
l'Unita'  di  missione   istituita   nell'ambito   dell'ufficio   del
segretario generale e con il servizio centrale per il PNRR, e informa
il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a  titolarita'
del Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. L'unita' di  missione  attiva  una  funzione  specifica  per  le
attivita' di prevenzione e contrasto  delle  frodi,  del  rischio  di
doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella  gestione  dei
fondi del PNRR che partecipa alla rete dei  referenti  antifrode  del
PNRR attivata presso il servizio centrale per il PNRR  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  con  il  supporto  della  Guardia  di
Finanza. 
  4. All'unita' di missione sono assegnati le unita' di personale non
dirigenziale e gli esperti di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, richiamati in premessa. 
  5. L'unita' di missione e' articolata nei seguenti servizi: 
    a)  servizio  di  coordinamento  della  gestione  PNRR  -  svolge
funzioni  di  presidio  sull'attuazione  degli  interventi  PNRR   di
competenza  del  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e   sul
raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e
target). Nell'ambito delle proprie attivita', il  servizio  assicura,
tra l'altro, il coordinamento  delle  procedure  gestionali  relative
all'attivazione dei progetti a titolarita'  e  a  regia,  nonche'  la
definizione delle procedure di gestione e controllo e della  relativa
manualista. Il servizio coordina, inoltre,  la  gestione  finanziaria
degli investimenti e la messa in opera delle  riforme  di  pertinenza
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il   servizio   vigila
affinche' siano adottati criteri di selezione delle  azioni  coerenti
con le regole e gli obiettivi del  PNRR  ed  emana  linee  guida  per
assicurare  la  correttezza   delle   procedure   di   attuazione   e
rendicontazione, la  regolarita'  della  spesa,  il  rispetto  dei  i
vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi  climatici  e  di
trasformazione digitale  previsti  nel  PNRR.  Adotta  le  iniziative
necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed  evitare
il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. 
    b) servizio di monitoraggio  PNRR  -  coordina  le  attivita'  di
monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di
competenza del  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Nell'ambito
delle proprie attivita', il servizio  verifica  il  conseguimento  di
Milestone e Target e provvede a trasmettere al servizio centrale  per
il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento
dei relativi obiettivi  intermedi  e  finali  (milestone  e  target),
attraverso le funzionalita' del sistema informatico di  cui  all'art.
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
    c) servizio di  rendicontazione  e  controllo  PNRR  -  provvede,
relativamente agli interventi PNRR  di  competenza  del  Dipartimento
della funzione pubblica, a trasmettere al servizio  centrale  per  il
PNRR i  dati  necessari  per  la  presentazione  delle  richieste  di
pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2
del  regolamento  (UE)  2021/241,  corredata   della   corrispondente
dichiarazione di cui  all'Annex  III  dell'accordo  di  finanziamento
stipulato con  la  Commissione  europea.  A  tal  fine,  verifica  la
regolarita' delle procedure e delle  spese,  riceve  e  controlla  le
domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato  di  avanzamento
finanziario e il  raggiungimento  di  obiettivi  intermedi  e  finali
(milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al
recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori  e/o
ai  beneficiari.  Nello  svolgimento  delle  proprie  attivita',   il
servizio assicura l'attuazione di iniziative  utili  a  prevenire  le
frodi, i conflitti di interesse  ed  evitare  il  rischio  di  doppio
finanziamento. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
    Roma, 4 ottobre 2021 
 
              Il Ministro per la pubblica       amministrazione       
                                                    Brunetta          
Il Ministro dell'economia      e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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