IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali  relativi  a
regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma  67-bis  formulato  come
segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»; 
  Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1,  legge  7
agosto 2012, n. 135, che fissa,  in  corrispondenza  dello  0,25  per
cento delle risorse  ordinarie  previste  per  il  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale,  l'entita'   della   quota   premiale
introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149; 
  Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012
e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al primo periodo, il Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.  Limitatamente  all'anno  2013,  la  percentuale   indicata
all'art. 15, comma 23,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
pari allo 0,30 per cento»; 
  Visto, inoltre, l'art.  42,  comma  14-ter,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n.  164,  che,  ad  integrazione  di  quanto  disposto
dall'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
prevede:  «Per  l'anno  2014,  in   via   transitoria,   nelle   more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce  il
riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo  anche
conto di criteri di  riequilibrio  indicati  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
percentuale indicata al citato art. 15, comma 23,  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012, e' pari all'1,75 per cento»; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla legge 25  febbraio  2016,  n.
21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della
quota premiale di cui  all'art.  2,  comma  67-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, avvenga anche  tenendo  conto  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  che
prevede, anche per l'anno 2017, che il riparto della  quota  premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri  di  riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108,
che prevede, anche per  l'anno  2018,  che  il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  che
prevede, anche per l'anno 2019, che il riparto della  quota  premiale
di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, di criteri  di  riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
che prevede, anche per  l'anno  2020,  che  il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.
183, convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2021,  n.
21, che prevede, anche per l'anno 2021, che il  riparto  della  quota
premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, avvenga tenendo  conto,  tra  l'altro,  di  criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
  Visto, inoltre, l'art. 35, comma 2,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, che recita: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale
indicata al citato art. 15, comma 23, del  decreto-legge  n.  95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'
pari allo 0,32 per cento»; 
  Vista la proposta di riparto delle disponibilita'  finanziarie  per
il  Servizio  sanitario  nazionale  dell'anno  2021,   approvata   in
Conferenza Stato-regioni in data 4  agosto  2021  con  la  quale,  in
applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata,  si
e' provveduto ad accantonare la somma complessiva  di  390.591.469,00
euro per  le  finalita'  di  cui  alla  normativa  sopra  richiamata,
corrispondente allo 0,32%  delle  risorse  ordinarie  previste  dalla
vigente legislazione per il finanziamento  complessivo  del  Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2021; 
  Visto  lo  schema  di  decreto  condiviso  sul  piano  tecnico  dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute,  destinato  a
stabilire i  criteri  per  l'assegnazione  delle  forme  premiali  in
attuazione del citato art. 9, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  tramesso  in  una
prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-regioni  il  22
novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013; 
  Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non  e'  stata
raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, destinato a stabilire i  criteri  per  l'assegnazione  di
forme premiali  a  valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla
vigente legislazione per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale, non risulta ancora emanato; 
  Tenuto conto della proposta di  ripartizione  della  quota  di  che
trattasi formulata dal presidente della Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome con nota n. 2576/C7SAN del 15 aprile 2021; 
  Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto  sopra
specificato,  alla  ripartizione  della  quota  premiale  accantonata
relativa all'anno 2021 pari a 390.591.469,00 euro; 
  Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente
testo in data 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n.  191,  come  successivamente  integrato  e
modificato, si  provvede  alla  ripartizione  fra  le  regioni  e  le
province autonome delle quote premiali  relative  all'anno  2021  per
complessivi 390.591.469,00 euro, come dettagliate nella tabella A che
fa  parte  integrante  del  presente  decreto,   sulla   base   delle
motivazioni richiamate in premessa. 
  Ai  fini  dell'erogazione  delle  somme  oggetto   della   presente
proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso
delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale. 
  Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2559