IL DIRETTORE GENERALE 
             per la tutela della proprieta' industriale 
 
  Visti gli articoli 11 ed 11-bis del decreto  legislativo  19  marzo
2005, n. 30 (codice della proprieta' industriale)  che  disciplinano,
rispettivamente,   il   marchio   collettivo   e   il   marchio    di
certificazione; 
  Visto l'art. 32, commi da 12 a  15,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica  e
per la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi,  «decreto
crescita», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58,  che  prevede,
per assicurare la piena informazione dei  consumatori  in  ordine  al
ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di  qualita',
un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte  di
associazioni   rappresentative   di   categoria,    prevedendo    uno
stanziamento complessivo di euro un milione per anno; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 65 del 12 marzo 2020, che  fissa  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione  all'estero
di marchi collettivi o di certificazione, nonche' i requisiti  minimi
dei disciplinari d'uso,  determinati  d'intesa  con  le  associazioni
rappresentative delle categorie produttive,  le  disposizioni  minime
relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e  alle  sanzioni
per uso non conforme, cui devono essere soggetti i  licenziatari  dei
marchi, i criteri per la composizione e le modalita' di funzionamento
degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi; 
  Visto il comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio  2021-2023»),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020  n.
322, che ha introdotto modifiche  e  integrazioni  al  comma  12  del
citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  allargando  la
platea dei soggetti beneficiari ai consorzi di tutela di cui all'art.
14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e ad altri organismi di  tipo
associativo o cooperativo ed incrementando a decorrere dall'anno 2021
lo stanziamento dedicato alla misura agevolativa  a  2,5  milioni  di
euro per anno; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
maggio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 173 del 21 luglio 2021, che ha  sostituito  integralmente
il precedente decreto del 15 gennaio 2020 (che  resta  efficace  solo
per  le  domande  presentate  relativamente   all'annualita'   2020),
recependo le predette modifiche ed integrazioni introdotte a  livello
legislativo nelle norme di attuazione del citato comma  13  dell'art.
32  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  individuando  in
particolare all'art. 2 i soggetti beneficiari nel modo  seguente:  «I
soggetti  che  possono  beneficiare  dell'agevolazione  oggetto   del
presente  decreto  sono   le   associazioni   rappresentative   delle
categorie, i consorzi di tutela di cui all'art.  53  della  legge  24
aprile 1998,  n.  128,  e  altri  organismi  di  tipo  associativo  o
cooperativo per la promozione all'estero di marchi  collettivi  e  di
certificazione a loro riconducibili»; 
  Visto l'art. 6 del  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 15 gennaio 2020 che individua, al  comma  1,  l'Unioncamere
quale soggetto gestore della misura; 
  Vista la convenzione stipulata  tra  questa  Direzione  generale  e
Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede la predisposizione  di  un
nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni
per  la  promozione   all'estero   dei   marchi   collettivi   e   di
certificazione   da   parte   delle   associazioni    di    categoria
rappresentative  sul  territorio  nazionale,   nel   rispetto   delle
normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto  di  quanto
previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del
15 gennaio 2020; 
  Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione  della
predetta convenzione, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre
2020; 
  Visto l'art. 6 del  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 31 maggio 2021  che  conferma  nel  ruolo  di  soggetto
gestore l'Unioncamere e prevede la stipula di un  atto  convenzionale
per disciplinare i rapporti tra la DGTPI-UIBM ed il soggetto gestore; 
  Visto l'art. 7 del  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 31 maggio 2021 che prevede  che  gli  oneri  derivanti  dal
decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione,  sono  a
carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione  generale  per
la tutela della proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti  e
marchi, nella misura di 2,5 milioni a decorrere dall'annualita' 2021; 
  Visto  l'atto  aggiuntivo  del  26  luglio  2021  alla  convenzione
stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere  il  23  luglio
2020 che tiene conto di quanto disciplinato  dal  citato  decreto  31
maggio 2021 ed incrementa gli importi per la gestione dei  bandi  del
2021 e del 2022; 
  Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2021  di  approvazione  del
predetto atto aggiuntivo, registrato  alla  Corte  dei  conti  il  17
settembre 2021; 
  Considerato quanto previsto dall'art.  8  del  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021  che  rinvia  ad  un
provvedimento del direttore generale per la tutela  della  proprieta'
industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle
modalita' di presentazione della domanda di agevolazione,  i  criteri
di valutazione delle stesse, le modalita'  di  rendicontazione  delle
spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le  sanzioni  e
le revoche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Valutata l'opportunita' di istituire una linea di intervento per la
valorizzazione e la promozione all'estero di marchi collettivi  e  di
certificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, sono definiti i
termini di apertura e modalita' di  presentazione  delle  domande,  i
criteri di valutazione, le modalita' di rendicontazione  delle  spese
ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di  cui
all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come  modificati  dal
comma 144 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2021-2023»),  a  valere  sulle  risorse
finanziarie previste per l'annualita' 2021.