LA CORTE 
 
  Visti gli articoli 14, primo comma,  e  22,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
  Viste le «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale» approvate  il  7  ottobre  2008  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  7  novembre  2008,  n.  261,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  gli  studi  e  per  i
regolamenti del 15 luglio 2021; 
 
                              Delibera: 
 
  Le  «Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale»,  approvate  con  deliberazione  7  ottobre  2008   e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2008,  n.  261,  e
successive modificazioni, sono sostituite dal testo seguente: 
 
                   Norme integrative per i giudizi 
                  davanti alla Corte costituzionale 
 
                               Art. 1 
 
               Trasmissione dell'ordinanza notificata 
 
  1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la  causa
solleva la questione di legittimita'  costituzionale,  e'  trasmessa,
con modalita' telematica, alla Corte costituzionale, insieme con  gli
atti e con la prova  delle  eseguite  notificazioni  e  comunicazioni
prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.