IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  12  ottobre  2007  di   abilitazione,
all'Istituto «IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi  applicata»,
ad istituire  e  ad  attivare  nella  sede  di  Milano  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi del  regolamento  adottato
con decreto 11 dicembre  1998,  n.  509.  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2007); 
  Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di abilitazione all'«IRPA
- Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata» ad  istituire  e  ad
attivare  nella  sede  periferica  di   Grottammare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia.  (11A15255)  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2011); 
  Visto  il  decreto  in  data  23  maggio  2012  di  autorizzazione,
all'«IRPA  -  Istituto  di  ricerca  di  psicoanalisi  applicata»,  a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede
principale di Milano. (12A06566) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 139 del 16 giugno 2012); 
  Visto il decreto  in  data  13  settembre  2016  di  autorizzazione
all'«IRPA  -  Istituto  di  ricerca  di  psicoanalisi  applicata»  ad
istituire e attivare un corso  di  specializzazione  in  psicoterapia
nella sede periferica di Bari - piazza Giulio Cesare n. 13  -  presso
il Villaggio del  Fanciullo.  (16A07394)  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 242 del 15 ottobre 2016); 
  Visto il decreto in data 1° luglio 2019 di autorizzazione all'«IRPA
- Istituto di ricerca di  psicoanalisi  applicata»  a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Milano. (19A04748) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
169 del 20 luglio 2019); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione  al   trasferimento   della   sede   periferica   di
Grottammare, via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti  n.
9; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 17 dicembre 2020; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e
della ricerca con delibera n. 106/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata»  abilitato
con decreto in data 12 ottobre 2007 ad istituire e ad attivare, nella
sede di Milano, corsi di formazione  in  psicoterapia  ai  sensi  del
regolamento adottato con decreto ministeriale 11  dicembre  1998,  n.
509, e' autorizzato a trasferire la sede periferica  di  Grottammare,
via Matteotti n. 41 ad Ancona, in via Manfredo Fanti n. 9. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina