Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Vista la legge n. 400 del 4 agosto  1988,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229 (di seguito denominato «decreto-legge sisma»); 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
di proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il
quale la gestione straordinaria e' prorogata al 31 dicembre 2021; 
  Visti i poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il  quale  prevede  che,  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite, il Commissario straordinario provvede anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge sisma che,  in  tema  di
ricostruzione privata, prevede che  «Ai  fini  dell'applicazione  dei
benefici  e  del  riconoscimento  dei  contributi   nell'ambito   dei
territori di cui all'art. 1,  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a: ... b)
definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione
e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con  adeguamento
sismico degli edifici distrutti e  di  ripristino  con  miglioramento
sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela  degli  aspetti  architettonici,
storici e ambientali, anche mediante specifiche  indicazioni  dirette
ad assicurare una  architettura  ecosostenibile  e  l'efficientamento
energetico»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge «sisma» che,  sempre  in
tema di ricostruzione  privata,  stabilisce  che  «Con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri
stabiliti nel presente decreto, sulla base dei  danni  effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti, sono erogati per far fronte alle  seguenti  tipologie  di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni di cui
all'art.  1:  ...  e)  danni  agli  edifici  privati   di   interesse
storico-artistico»; 
  Visto l'art. 9, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42, di seguito denominato  «codice»,  che  obbliga  lo  Stato,  le
regioni,  le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni   ad
assicurare e a sostenere la conservazione  del  patrimonio  culturale
(beni culturali e beni  paesaggistici)  e  a  favorirne  la  pubblica
fruizione e la valorizzazione. 
  Visto l'art. 6, comma 1, terzo  periodo,  del  codice,  secondo  il
quale «In  riferimento  al  paesaggio,  la  valorizzazione  comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati,  ovvero  la  realizzazione  di  nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati»; 
  Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze  il  20
ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14,
in base alla quale il paesaggio non  e'  costituito  dai  soli  «beni
paesaggistici», ma comprende (art.  2)  «tutto  il  territorio  delle
parti e riguarda gli spazi naturali,  rurali,  urbani  e  periurbani.
Essa comprende i paesaggi  terrestri,  le  acque  interne  e  marine.
Concerne sia i paesaggi che possono essere  considerati  eccezionali,
che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati»; 
  Vista l'ordinanza n. 8 del 14  dicembre  2016  (Determinazione  del
contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione  e
rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a  causa
degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi),  art.  3,  che
prevede, per gli edifici dichiarati di interesse culturale  ai  sensi
degli articoli 10, 12 e 13 del codice, con danni lievi, un incremento
dei costi parametrici del 20 per cento e, per gli  edifici  ricadenti
in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, un incremento del 10  per
cento (incrementi non cumulabili tra di loro); 
  Vista  l'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  (Misure  per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e  30  ottobre  2016),  tabella  7,  punto  4,  che
prevede, per gli edifici dichiarati di interesse culturale  ai  sensi
degli articoli 10, 12 e 13 del codice, a destinazione produttiva, che
hanno subito danni gravi, un incremento del costo parametrico del  15
per cento, nonche' un incremento del 10 per  cento  per  gli  edifici
sottoposti a vincolo paesaggistico di cui  all'art.  136  e  142  del
medesimo codice (incrementi non cumulabili tra di loro); 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino
con miglioramento sismico e  la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
abitativo gravemente danneggiati o  distrutti  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), tabella 7, che  prevede,
per gli edifici a destinazione abitativa con danni  gravi  dichiarati
di interesse culturale ai sensi  degli  articoli  10,  12  e  13  del
codice, una maggiorazione  del  contributo  pari  al  40  per  cento,
nonche' un incremento del 20 per cento per gli edifici  sottoposti  a
prescrizioni di tutela indiretta e del 10 per cento per  gli  edifici
ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 2017, art. 16, che prevede, nel caso di
aggregati nei centri storici, l'applicazione dei seguenti  incrementi
del contributo: 10 per cento del costo parametrico, 15 per  cento  in
casi di aggregato di almeno cinque edifici, nonche'  un  ulteriore  2
per cento nel caso di almeno otto edifici; 17 per cento nel  caso  di
un unico isolato composto da almeno cinque edifici; 
  Vista  l'ordinanza  n.  61  del  1°  agosto  2018  (Misure  per  la
riparazione,  il  ripristino  e  la  ricostruzione  di  immobili   di
proprieta'  privata  di  interesse  culturale  o  destinati   a   uso
pubblico), art. 4, commi 2 e 3, che, per  gli  edifici  di  interesse
culturale  ai  sensi   delle   disposizioni   del   codice,   qualora
nell'immobile  vi  siano  elementi   architettonici   peculiari   che
concorrono a determinarne il  carattere  di  pregio  (quali,  a  mero
titolo  esemplificativo,  fontane,   recinzioni,   chiostre,   torri,
torrini, portali, ponti levatoi, balaustre, opere  di  contenimento),
oltre alle maggiorazioni di cui sub a) nella tabella 7  dell'allegato
1 all'ordinanza n. 19 del 2017, prevede un incremento  ulteriore  non
superiore all'80 per cento  dei  costi  eccedenti  l'importo  massimo
ammissibile  a  finanziamento,  determinato  sulla  base  dei   costi
parametrici applicati alle opere ammissibili  a  contributo,  nonche'
una maggiorazione fino al 30 per cento  per  gli  edifici  sottoposti
alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del  codice,
nel caso di interventi richiesti  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e per esigenze di tutela; 
  Vista l'ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020 che,  per  gli  edifici
collabenti soggetti a vincolo diretto, o ope-legis «se non ricompresi
nella fattispecie dell'art. 12 del decreto legislativo  n.  42/2004»,
non utilizzabili e inagibili,  non  ridotti  allo  stato  di  rudere,
prevede un contributo non superiore  al  50  per  cento  del  livello
operativo L4  senza  maggiorazioni,  onnicomprensivo  di  ogni  onere
relativo a lavori e spese tecniche, al netto dell'IVA; 
  Vista l'ordinanza n. 107 del 22  agosto  2020  e,  in  particolare,
l'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  secondo  il  quale  i  programmi
straordinari  di  ricostruzione  (P.S.R.)   possono   contenere   «b)
indirizzi e/o disposizioni regolamentari,  comunque  denominati,  per
gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  storico  e  la   qualita'
architettonica, in coerenza con le linee guida allegate alla presente
ordinanza»; l'art. 4, comma 3, lettera b), in base al quale  i  piani
attuativi facoltativi previsti dall'art. 11 del decreto-legge  sisma,
disciplinano,  in   particolare,   «b)   eventuali   prescrizioni   o
indicazioni  di  carattere  costruttivo,   tipologico,   morfologico,
architettonico per gli interventi sul patrimonio  edilizio  storico»,
nonche'  le  linee  guida  allegate,  parte  II,  paragrafo  4   (Gli
interventi sul patrimonio edilizio storico) e, parte  III,  paragrafo
intitolato «Regole  generali  per  la  ricostruzione  del  patrimonio
edilizio dei centri storici»; 
  Visto l'art. 16 dell'ordinanza  n.  19  del  7  aprile  2017,  come
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d),  dell'ordinanza  n.  111
del 23 dicembre 2020, secondo il quale «Ai fini dell'applicazione del
presente articolo si considerano:  a)  centri  storici  le  zone  dei
centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;
b)  nuclei  urbani  e  rurali  i  centri  classificati  dall'ISTAT  e
riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica
regionali o  provinciali  che  siano  caratterizzati  da  un  tessuto
edilizio  antico  e  dalla  presenza  di  edifici  aggregati  le  cui
caratteristiche strutturali e tipologiche  richiedono  interventi  di
recupero  con  miglioramento   sismico   o   di   ricostruzione   con
conservazione dei valori architettonici e paesaggistici»; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, che  ha
introdotto sostanziali modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 61  del
1° agosto 2018 e, in particolare,  ha  introdotto,  al  comma  1,  la
lettera  d),  rendendo  ammissibili  a  contributo  gli  «edifici  in
muratura,  anche  non  adibiti  ad  usi  pubblici,  vincolati   dalla
disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e  13  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  che,  alla  data  degli
eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili
in base alla loro specifica destinazione, ma  non  erano  al  momento
utilizzati»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  n.  111  del  23  dicembre
2020, a mente del quale «Con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sulla
base di una proposta tecnica elaborata dal  tavolo  tecnico  previsto
dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale  n.  105  del  17  settembre
2020, il  Commissario  straordinario  provvede  al  riordino  e  alla
razionalizzazione  delle   vigenti   disposizioni   in   materia   di
riparazione, ripristino, recupero,  restauro  e  ricostruzione  degli
immobili di interesse  culturale  appartenenti  a  soggetti  privati,
contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre  2016,  n.  13  del  9
gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e  n.
90 del 24 gennaio 2020»; 
  Considerato  che  gli  eventi  sismici  del  2016/2017  nell'Italia
centrale, hanno coinvolto  un  ampio  territorio  (circa  8.000  kmq)
producendo  un  danno  diffuso  a   centinaia   di   piccoli   comuni
(centoquaranta sono solo quelli rientranti nel cratere) e migliaia di
borghi  e  piccole  frazioni  a  cavallo  di  quattro  regioni.  Tale
condizione  ha   determinato   quindi   una   notevole   complessita'
amministrativa nel coordinamento interistituzionale; 
  Considerato che alcuni di questi comuni e piccoli borghi sono stati
in gran parte distrutti, ad esempio: Accumoli  (RI),  Amatrice  (RI),
Arquata del Tronto (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC),  Campi  Alto
(PG), Castelluccio di Norcia (PG), Civitella del Tronto (TE), etc.; 
  Considerato che  il  territorio  coinvolto  ricade  in  gran  parte
all'interno del Parco nazionale  dei  Monti  Sibillini  e  del  Parco
nazionale  del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga   ed   e'   quindi
caratterizzato da un'elevata qualita' paesaggistica e  del  costruito
storico sostenuta anche da quell'insieme di fattori naturali e  umani
e dalle loro interrelazioni che nei secoli hanno definito  il  felice
connubio fra natura  ed  architettura  che  deve  essere  oggetto  di
un'attenta e calibrata salvaguardia in fase di ricostruzione; 
  Ritenuto    necessario,    in    considerazione     dell'importanza
paesaggistica  dei  luoghi  interessati  dal  sisma,  del   carattere
dell'architettura storica di cui per la maggior parte sono costituiti
questi centri e piccoli borghi e dell'importanza della  conservazione
e della salvaguardia degli  elementi  costitutivi  che  connotano  il
paesaggio storico di queste aree,  prevedere  una  maggiorazione  del
contributo pubblico di ricostruzione per gli interventi di  restauro,
ripristino e ricostruzione del patrimonio storico e  della  parte  di
edificato rientrante in quella che  e'  da  considerare  architettura
storica  o  tradizionale,  che  puo'  circoscriversi   agli   edifici
realizzati anteriormente all'anno 1945; 
  Ritenuto che la soglia temporale dell'anno  1945  corrisponde,  per
comune  convenzione  e  generale  riconoscimento,  in  quanto  limite
cronologico che separa il periodo precedente l'ultimo conflitto e  il
periodo della ricostruzione  post-bellica,  uno  spartiacque  epocale
nella  configurazione  degli  ambiti  edificati  e   dello   sviluppo
urbanistico  ed  edilizio  del   Paese,   come   riconosciuto   anche
nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante  i  criteri  per  la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016, che, nell'allegato 1,  al  paragrafo  1,
nel punto 1a), riconosce  la  presenza  di  patrimonio  culturale  di
particolare  interesse   e   di   pregio   storico,   architettonico,
archeologico, naturale e paesaggistico, da prendere in considerazione
ai fini della perimetrazione, nel caso di «1a) centri, nuclei o parti
di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi
novecento, ove disponibili, o di fine ottocento,  in  quanto  tessuti
edificati che hanno un valore  quale  testimonianza  storica  di  una
cultura e di una civilta' ormai lontane dalla nostra»; 
  Vista, a tal riguardo, la circolare del Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali, direzione generale  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio,  n.  42,   prot.   21322   del   21   luglio   2017   che,
nell'interpretare  il  riferimento,   contenuto   nel   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  31  del  2017,  agli  immobili  di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o  ricompresi  nei  centri  o
nuclei storici, richiama e fa proprio «l'orientamento storico-critico
-  sul  quale  sembra  potersi  registrare  un'ampia  convergenza  di
posizioni, e al quale lo stesso MiBACT ha in definitiva  aderito  (si
veda ad esempio  la  ricerca  promossa  dalla  allora  DARC,  con  il
concorso di  varie  universita',  sulle  "architetture  italiane  del
secondo Novecento", identificate  quali  architetture  realizzate  in
Italia a partire dal 1945) - che individua  nell'inizio  del  secondo
dopoguerra,  e  dunque  convenzionalmente   nel   1945,   la   soglia
cronologica  a  partire  dalla  quale  puo'  essere  individuato   il
carattere "contemporaneo" del patrimonio architettonico  ed  edilizio
nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura  anch'essa
diffusa,  quale  "patrimonio  del   secondo   novecento"):   cio'   -
fondatamente - sulla base della considerazione dell'indubbia  cesura,
sia sotto il profilo delle  tecnologie  costruttive  che  (e,  forse,
soprattutto)  dei   linguaggi   architettonici,   rinvenibile   nella
produzione edilizia successiva alla data suddetta». 
  Considerato  che,  al  fine  di   garantire   prioritariamente   la
conservazione e il recupero degli elementi costitutivi del  paesaggio
storico e, nel contempo, favorire il conseguimento di elevati livelli
qualitativi  nella  progettazione   e   nella   realizzazione   degli
interventi di restauro, riparazione, ripristino e  ricostruzione  con
miglioramento sismico degli edifici  danneggiati  che  presentino  un
interesse culturale o paesaggistico, occorre  assicurare  un'adeguata
copertura dei costi effettivi dei suddetti  interventi,  in  modo  da
rendere compatibili gli  interventi  medesimi  con  la  tutela  degli
aspetti  architettonici,  storici  e  ambientali,  e   in   modo   da
salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti  storici  dei
comuni colpiti dal sisma; 
  Considerato, pertanto, che in ragione dell'importanza paesaggistica
dei luoghi interessati dal sisma, della presenza di numerosi immobili
sottoposti a tutela ai sensi della  parte  II  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio e del carattere  dell'architettura  storica
diffusa che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti  dal
sisma, nonche'  dell'importanza  della  salvaguardia  degli  elementi
costitutivi che connotano la qualita' paesaggistica di  queste  aree,
occorre  prevedere  una  maggiorazione  del  contributo  pubblico  di
ricostruzione pari al massimo al 100 per cento  del  contributo  base
per gli interventi di  restauro,  ripristino  e  ricostruzione  degli
immobili dichiarati e verificati  di  interesse  culturale  ai  sensi
della parte II del codice, fino a un massimo del  70  per  cento  per
quelli sottoposti a tutela ope legis e per i centri e nuclei  storici
sottoposti a vincolo paesaggistico specifico, e fino a un massimo del
50 per cento (articolato in una quota maggiore per gli interventi  di
conservazione e  restauro  e  in  una  quota  minore  per  quelli  di
demolizione e ricostruzione) per la parte di edificato rientrante  in
altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico o che sono  qualificati
di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica,
in quanto ricompresi nelle «zone  a  carattere  storico,  ambientale,
paesistico» previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell'art.
7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, o da  altri  atti  generali
regionali o comunali, in quanto architettura storica o tradizionale; 
  Rilevato che il contributo «fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti», peraltro gia' previsto dal citato art. 5, comma  2,  del
decreto-legge sisma, costituisce, con  particolare  riferimento  agli
immobili facenti parte del patrimonio culturale (costituito, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del codice), attuazione  dell'art.  9,  secondo
comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a  tutelare  «il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; 
  Considerato  che  nella  prassi  applicativa  sinora  seguita   nel
processo  di  ricostruzione  privata   gli   incrementi   dei   costi
parametrici sopra richiamati - previsti entro la forbice compresa tra
un massimo dell'80 per cento dei costi  eccedenti  l'importo  massimo
ammissibile incrementato, a sua volta, da un massimo del 40 per cento
a un minimo del 10 per cento, a seconda delle tipologie considerate -
risultano  applicati  in  modo  automatico  e   rigido,   attribuendo
l'incremento in misura fissa (nel limite  stabilito  nelle  ordinanze
sopra menzionate), indipendentemente  dalla  tipologia  dell'edificio
interessato   dagli    interventi,    dalle    sue    caratteristiche
architettoniche e costruttive e  dalla  categorie  tipologiche  degli
interventi progettati; 
  Ritenuto che, nel quadro della prevista razionalizzazione  di  tale
disciplina,  occorre  raccordare  la  concessione  degli  incrementi,
opportunamente rimodulati, al  grado  e  al  tipo  di  riconoscimento
dell'interesse  culturale   o   paesaggistico   dell'immobile,   alla
categoria tipologica  degli  interventi  previsti  (di  restauro,  di
ricostruzione, di miglioramento sismico, etc.), alla  qualita'  della
progettazione  sotto  il  profilo  della  conservazione  dei   valori
storici, artistici, architettonici o paesaggistici che gli interventi
mirano a conservare, e quindi  anche  al  necessario  approfondimento
della fase conoscitiva, nonche' in relazione al grado e  al  tipo  di
miglioramento sismico compatibile con le esigenze di tutela e con  il
conseguimento della massima sicurezza possibile  compatibilmente  con
l'interesse culturale dell'edificio; 
  Ritenuto che, ai fini sopra indicati, occorre distinguere, riguardo
agli incrementi concedibili: la natura degli atti  di  riconoscimento
dell'interesse culturale o paesaggistico dell'immobile; la  categoria
degli interventi (di restauro,  di  ripristino,  di  riduzione  delle
vulnerabilita' sismiche, etc.) ammessi al contributo; la  presenza  o
meno di specifiche caratteristiche di pregio che connotano il bene  e
i suoi valori  storici,  artistici,  architettonici  o  paesaggistici
espressi   dal   bene    e    che    gli    interventi    mirano    a
conservare/assicurare; il ricorso ad interventi  di  riduzione  delle
vulnerabilita'  sismiche  compatibile  con  le  esigenze  di   tutela
finalizzati  al  conseguimento  della  massima  sicurezza   possibile
compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio; 
  Vista la proposta  formulata  dal  tavolo  tecnico  costituito  con
decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre  2020,  ex  art.  3  del
protocollo d'intesa  stipulato  in  data  21  dicembre  2016  tra  il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dell'evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero  per
i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  e  la  Conferenza
episcopale  italiana,   in   attuazione   dell'art.   8,   comma   1,
dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020; 
  Vista l'intesa  espressa  dal  Ministero  della  cultura  con  nota
CGRTS-0011322-A-19/04/2021; 
  Raggiunta l'intesa con la Cabina di  coordinamento  del  30  aprile
2021; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per «immobili  di
interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni: 
    a) «immobili dichiarati di  interesse  culturale»:  gli  immobili
dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi
degli articoli 10, 13 e 14 del «codice» e gli immobili verificati  di
interesse culturale ai sensi degli articoli  10  e  12  del  medesimo
«codice»; 
    b)  «immobili  sottoposti  a  tutela  ope  legis»:  gli  immobili
appartenenti a persone giuridiche private senza fine  di  lucro,  ivi
compresi  gli  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   che
presentano   interesse    artistico,    storico,    archeologico    o
etnoantropologico, che siano opera di autore non piu'  vivente  e  la
cui esecuzione  risalga  ad  oltre  settanta  anni,  sottoposti  alle
disposizioni della parte seconda del «codice» fino a quando  non  sia
stata effettuata la verifica di cui  all'art.  12,  comma  2,  stesso
«codice»; 
    c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»:  gli
immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore  al
1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti
del «codice»; 
    d) «edifici collabenti»: gli immobili di cui all'art.  10,  comma
3-bis, del decreto-legge sisma formalmente  dichiarati  di  interesse
culturale ai sensi della parte  seconda  del  codice,  come  definiti
nell'allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera b), dell'ordinanza  n.
90 del 24 gennaio 2020; 
    e) «immobili qualificati di interesse culturale  dagli  strumenti
di pianificazione urbanistica»: gli immobili, la cui costruzione  sia
stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi  nelle  «zone  a
carattere  storico,  ambientale,  paesistico»  previste   dai   piani
regolatori comunali ai sensi dell'art. 7, comma  5,  della  legge  n.
1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n.
1187), ovvero che siano  qualificati  di  interesse  culturale  nella
strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale  vigente
o rientrino nelle perimetrazioni dei  centri  storici  e  dei  borghi
tipici per motivi  ambientali,  culturali,  storici,  architettonici,
effettuate dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  della
ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017; 
    f) «immobili sottoposti a  tutela  paesaggistica  provvedimentale
specifica»: gli immobili, la cui costruzione sia  stata  conclusa  in
data anteriore al 1945, ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di
tutela paesaggistica  di  cui  agli  articoli  134,  136  e  142  del
«codice», dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico  ai
sensi delle lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle
disposizioni della parte seconda del «codice») - e c) - complessi  di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente  valore
estetico e tradizionale, inclusi i  centri  ed  i  nuclei  storici  -
dell'art. 136 del «codice» (o ai  sensi  delle  previgenti  normative
richiamate dall'art. 157 stesso «codice»); 
    g) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica  ex  lege  o  come
bellezza  panoramica,  ovvero  in  base  a   previsioni   del   piano
paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione sia  stata  conclusa
in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree  tutelate  per
legge ai sensi dell'art. 142  del  «codice»  o  sottoposti  a  tutela
paesaggistica con provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'art.  136,
comma 1, lettera d),  del  «codice»  (o  ai  sensi  delle  previgenti
normative richiamate dall'art.  157  stesso  «codice»),  nonche'  gli
immobili specificamente sottoposti a tutela dai  piani  paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156 del «codice». 
    h) «ruderi»: gli immobili contemplati dall'art. 10, comma  3-bis,
del  decreto-legge  sisma,  formalmente   dichiarati   di   interesse
culturale ai sensi della parte  seconda  del  codice,  come  definiti
nell'allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera a), dell'ordinanza  n.
90 del 24 gennaio 2020  (Edifici  allo  stato  di  rudere  aventi  le
seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie  che
raggiungano  l'altezza  media  di  almeno  m.  2,00  da  terra,   non
individuabili  ne'   perimetrabili   catastalmente,   nonche'   privi
totalmente di copertura e della  relativa  struttura  portante  e  di
tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti); 
  2. Ai fini della presente ordinanza si intendono per: 
    a)  «restauro»:  l'intervento  diretto  sul  bene  attraverso  un
complesso di operazioni finalizzate  all'integrita'  materiale  e  al
recupero del bene medesimo, assicurandone la  funzionalita',  nonche'
alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali; 
    b) «ripristino»: l'intervento diretto a restituire l'aspetto e la
consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiu' fra  le
piu' antiche della sua storia, e  che  aveva  perduto  in  seguito  a
crolli o ad opere successive di trasformazione  e  adattamento;  cio'
mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al  fine  di
restituire all'edificio la sua integrita' e funzionalita'; 
    c) «ricostruzione»: l'intervento riguardante edifici distrutti  o
in avanzato stato di disfacimento,  condotto,  sul  medesimo  sito  e
senza dislocazione, con l'intento di restituire l'edificio allo stato
precedente  il  danno;  cio'  in  riferimento  ad  una  solida   base
documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi; 
  3. L'allegato 1, che forma parte  integrante  e  sostanziale  della
presente ordinanza, elenca le tipologie di interventi,  gli  elementi
paesaggistici, urbani, architettonici  di  contesto  e  gli  elementi
costitutivi dell'architettura storica  in  relazione  ai  quali  sono
declinati e articolati gli incrementi percentuali di cui all'art. 6. 
  4. Ai fini della  dimostrazione  della  sussistenza  del  requisito
della conclusione della costruzione in  data  anteriore  al  1945  e'
possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le
informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento
probatorio  previsti  dall'art.   9-bis   del   Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.