IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
successive con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto l'art. 3, commi 1, 2, 4 e 6 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.
27 prorogato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio  2020,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre  2020,
n. 124, nonche', dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183 e successivamente  dall'art.  11  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52,  che  stabilisce  che  le  regioni,  le  province
autonome e le aziende sanitarie possono stipulare contratti, ai sensi
dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga  al
limite di spesa di cui all'art. 45, comma -ter, del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157 nel caso in  cui  la  situazione  di  emergenza
dovuta  alla  diffusione  del  COVID-19  richieda  l'attuazione   nel
territorio regionale e provinciale del piano, adottato in  attuazione
della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data  1°
marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti  letto  in
terapia intensiva e  nelle  unita'  operative  di  pneumologia  e  di
malattie infettive, isolati e allestiti con la  dotazione  necessaria
per il  supporto  ventilatorio  e  in  conformita'  alle  indicazioni
fornite dal Ministro della salute con circolare  prot.  GAB  2619  in
data 29 febbraio 2020, laddove emerga l'impossibilita' di  perseguire
gli  obiettivi  di  potenziamento  dell'assistenza   indicati   dalla
menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle  strutture  pubbliche  e
nelle  strutture  private  accreditate,   mediante   le   prestazioni
acquistate con i contratti in essere alla data del presente  decreto.
Qualora non sia possibile  perseguire  gli  obiettivi  di  cui  sopra
mediante la stipula dei citati accordi contrattuali, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano  e  le  aziende  sanitarie,  in
deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al
medesimo  fine  contratti  con  strutture  private  non  accreditate,
purche' autorizzate ai sensi dell'art.  8-ter  del  medesimo  decreto
legislativo. I contratti stipulati ai sensi delle disposizioni  sopra
richiamate cessano di avere  efficacia  al  termine  dello  stato  di
emergenza; 
  Considerato che per l'attuazione dei commi 1  e  2  del  richiamato
art. 3 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  il  comma  6  del
medesimo articolo autorizza la spesa complessiva di  240  milioni  di
euro e  le  successive  disposizioni  di  proroga  prevedono  che  le
relative norme vengono attuate nei limiti delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente; 
  Visto l'art. 4-bis, comma 3,  del  citato  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, che dispone che «Il triage per i pazienti che si  recano
autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso
e separato dai locali adibiti all'accettazione  del  medesimo  pronto
soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di  svolgere
al contempo le ordinarie attivita' assistenziali»; 
  Visto l'art. 2, comma 4 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  che
stabilisce che: «Le regioni  e  le  province  autonome,  che  abbiano
individuato unita' assistenziali in regime di ricovero  per  pazienti
affetti  dal  COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture   ospedaliere,
provvedono a  consolidare  la  separazione  dei  percorsi  rendendola
strutturale e assicurano la ristrutturazione dei  reparti  di  pronto
soccorso con l'individuazione di distinte aree di  permanenza  per  i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in  attesa
di diagnosi»; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  che
stabilisce che le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano  di
rientro,  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono
riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in  attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale
per i maggiori costi correlati all'allestimento dei  reparti  e  alla
gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti
piani e un incremento tariffario per le  attivita'  rese  a  pazienti
affetti  da  COVID-19.  Il  riconoscimento   avviene   in   sede   di
rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti  di  cui
all'art. 8-quinquies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, per le finalita' emergenziali previste dai piani medesimi; 
  Visto il comma 2 del richiamato  art.  4  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario,  in  modo  da  garantire   la   compatibilita'   con   il
finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno  2020  e
con le risorse previste per l'attuazione dell'art. 3,  comma  6,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto il comma 3 del richiamato  art.  4  che  stabilisce  che  «La
specifica funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi  correlati
all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza  COVID-19
e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da
COVID-19, come individuati nel  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato  di  emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art.  19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto  per  l'anno
2020. Con il decreto  di  cui  al  comma  2,  la  specifica  funzione
assistenziale  e'  determinata   con   riferimento   alle   attivita'
effettivamente svolte  e  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dalle
strutture inserite nei piani  adottati  in  attuazione  dell'art.  3,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
della  circolare  della  Direzione  generale   della   programmazione
sanitaria del Ministero della salute  n.  2627  del  1°  marzo  2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui
all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di  attesa  di
posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da
COVID-19  nelle  discipline  medico-  internistiche  e   di   terapia
intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi  del  piano
di cui al citato art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2020;
b) all'allestimento e  ai  costi  di  attesa  di  reparti  di  pronto
soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e  dei
casi sospetti di COVID-19, istituiti su  indicazione  della  regione.
Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di
cui al comma 1 e'  determinato  con  riferimento  ai  maggiori  oneri
correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da
SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui  al  periodo
precedente,  valutati  sulla  base  delle  informazioni  desunte  dal
sistema informativo sanitario del  Ministero  della  salute  e  dalle
informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione  alla
loro congruita'.»; 
  Visti i commi 4, 5,  5-bis  e  5-ter  del  richiamato  art.  4  che
dispongono in materia di acconti/riconoscimenti da corrispondere agli
erogatori privati accreditati  destinatari  di  apposito  budget  per
l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del  budget  assegnato
nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies
del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  stipulati  per
l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del
Servizio sanitario regionale; 
  Visto il succitato art. 8-quinquies, comma 2-quater, nella parte in
cui dispone che l'attivita' assistenziale acquistata dalle regioni e'
remunerata a prestazione in base ai tetti di spesa  e  ai  volumi  di
attivita' predeterminati annualmente dalla  programmazione  regionale
nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di  funzioni
riconosciute dalle regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione  di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma  15  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412  e
successive modificazioni; 
  Visto il comma 1 dell'art.  8-sexies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 che prevede che, ai fini  della  determinazione
del  finanziamento  globale  delle  singole  strutture,  le  funzioni
assistenziali di cui  al  comma  2  del  citato  art.  8-sexies  sono
remunerate in base al costo standard di produzione del  programma  di
assistenza; 
  Tenuto conto che  i  criteri  generali  per  la  definizione  delle
funzioni  assistenziali  e   per   la   determinazione   della   loro
remunerazione massima devono essere stabiliti, sulla base di standard
organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori  produttivi,
tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta; 
  Ritenuto che le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
subordinino   l'erogazione   del   finanziamento    della    funzione
assistenziale  alla  verifica  della  rendicontazione  presentata  ai
competenti  organi  regionali  dalle  strutture  inserite  nei  piani
adottati  in  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Visto, altresi', il decreto ministeriale 18 ottobre 2012 in materia
di  definizione  delle  tariffe  delle  prestazioni   di   assistenza
ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione  e
di  lungodegenza  post   acuzie   e   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale; 
  Visto l'art. 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale prevede che: «Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle  singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano  a
carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si  intende  comunque
rispettata dalle regioni per le quali il  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti, istituito ai  sensi  dell'art.  12  dell'Intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23  marzo
2005,    abbia     verificato     il     rispetto     dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e  successive  modificazioni  su  un  programma  operativo  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile.»; 
  Considerato che, al fine di garantire la  compatibilita'  economica
nell'applicazione del presente decreto,  le  regioni  e  le  province
autonome devono fare riferimento sia alla rimodulazione  del  proprio
fabbisogno sanitario in funzione  dell'emergenza  COVID-19  sia  alle
complessive risorse assegnate a valere sul finanziamento ordinario  a
carico dello Stato, ivi incluse quelle previste dall'art. 3, comma  6
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e devono rispettare le proprie
regole  di  programmazione  regionale/provinciale  nel  rispetto  dei
vincoli di bilancio; 
  Rilevato che  sono  stati  effettuati  confronti  con  le  societa'
medico-scientifiche  maggiormente  rappresentative  delle  discipline
interessate dai ricoveri COVID-19 per il  tramite  della  Federazione
italiana delle societa' medico  scientifiche  (FISM),  per  acquisire
dalle stesse elementi informativi utili per la  determinazione  degli
incrementi tariffari previsti dall'art. 4 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34; 
  Stabilito che anche ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti  da
COVID-19 si applicano  le  vigenti  norme  in  materia  di  controllo
sull'attivita' ospedaliera  di  cui  all'art.  8-octies  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  integrate  con  specifici
approfondimenti sulle informazioni che consentono di verificare se  i
ricoveri si riferiscono a pazienti affetti da COVID-19 e di  valutare
l'appropriatezza  clinica  della  degenza  nelle  diverse  discipline
ospedaliere e delle procedure eseguite; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Finalita', ambito di applicazione e durata 
 
  1.  In  applicazione  dell'art.  4,  comma  2  del   sopra   citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  con  il  presente  decreto  si
provvede  alla  determinazione  dell'incremento  tariffario  per   la
remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti  affetti
da COVID-19, secondo quanto previsto al successivo  art.  2,  nonche'
alla individuazione dei criteri utili alla definizione delle funzioni
assistenziali correlate all'emergenza  COVID-19,  che  le  regioni  e
province autonome possono riconoscere, ai sensi dell'art. 4, comma  1
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  2. Il riconoscimento degli incrementi tariffari  e  delle  funzioni
assistenziali di  cui  al  comma  1  e'  riferito  ai  soli  ricoveri
effettuati nel corso del periodo relativo  allo  stato  di  emergenza
dichiarato  sul  territorio  nazionale,  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti
di proroga.