IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, l'art. 62  che
istituisce l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  (ANPR)
nonche' il comma 6-bis del medesimo articolo, il  quale  prevede  che
«Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  adottati  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione digitale e il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
sentiti il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono   assicurati
l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano  pubblici  servizi  e  ai
privati, nonche' l'adeguamento e l'evoluzione  delle  caratteristiche
tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente», come modificato dal decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109 «Regolamento recante disposizioni  per  la  prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalita' di attuazione  e
di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante «Regole tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1191/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione  dei
cittadini semplificando i requisiti per la  presentazione  di  alcuni
documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il  regolamento
(UE) n. 1024/2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Considerata la circolare Agid n. 62 del  30  aprile  2013,  recante
«Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente  ai  sensi
dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, espresso nella seduta del 26 ottobre 2021; 
  Di concerto con il Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  le  modalita'  di  richiesta  e
rilascio  dei  certificati   anagrafici   in   modalita'   telematica
attraverso l'ANPR, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica del 30  maggio  1989,  n.
223. 
  2.  Il  presente  decreto   definisce,   altresi',   le   modalita'
telematiche  per   la   presentazione,   attraverso   l'ANPR,   delle
dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989,  n.  223,
relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero,
alla costituzione di nuova famiglia o  di  nuova  convivenza,  ovvero
mutamenti intervenuti  nella  composizione  della  famiglia  o  della
convivenza, al cambiamento di abitazione.