IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone  che  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4
marzo  2014,  n.  27,  secondo  cui,  con   decreto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del  15
gennaio 2021 che modifica, adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di determinati composti di piombo e  cromo  esavalente  negli
iniziatori elettrici  e  elettronici  di  esplosivi  per  uso  civile
(professionale); 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione  dell'8
marzo 2021 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo  di  validita'
dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici
rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging  ad  ultrasuoni
intravascolare; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/647 e (UE) 2021/884,  provvedendo,  a  tal  fine,  a  modificare
l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche all'allegato III 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
aggiunto il seguente punto 45: 
 
   +-------+---------------------------------+-------------------+
   |       |L'azoturo di piombo, lo stifnato |                   |
   |       |di piombo, il dipicramato di     |                   |
   |       |piombo, il minio arancione       |                   |
   |       |(tetrossido di piombo), il       |                   |
   |       |biossido di piombo presenti negli|                   |
   |       |iniziatori elettrici ed          |                   |
   |       |elettronici di esplosivi per uso |                   |
   |       |civile (professionale) e il      |                   |
   |       |cromato di bario utilizzato nelle|                   |
   |       |cariche a lungo ritardo degli    |Si applica alla    |
   |       |iniziatori elettrici ed          |categoria 11 e     |
   |       |elettronici degli esplosivi per  |scade il 20 aprile |
   |  «45  |uso civile (professionale).      |2026.»             |
   +-------+---------------------------------+-------------------+