IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale); Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8 marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validita' dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2021/647 e (UE) 2021/884, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' aggiunto il seguente punto 45: +-------+---------------------------------+-------------------+ | |L'azoturo di piombo, lo stifnato | | | |di piombo, il dipicramato di | | | |piombo, il minio arancione | | | |(tetrossido di piombo), il | | | |biossido di piombo presenti negli| | | |iniziatori elettrici ed | | | |elettronici di esplosivi per uso | | | |civile (professionale) e il | | | |cromato di bario utilizzato nelle| | | |cariche a lungo ritardo degli |Si applica alla | | |iniziatori elettrici ed |categoria 11 e | | |elettronici degli esplosivi per |scade il 20 aprile | | «45 |uso civile (professionale). |2026.» | +-------+---------------------------------+-------------------+