IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale prevede che, per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285; Visto il comma 3 del citato art. 17, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo art. 17 e delle relative modalita' di conservazione dei dati; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Ritenuto di dover dare attuazione al comma 3 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con il parere n. 366 del 14 ottobre 2021; E m a n a il seguente decreto Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identita' esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', le modalita' tecniche di conservazione dei dati identificativi di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa e il car sharing.