IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il
quale prevede che, per le finalita' di  prevenzione  del  terrorismo,
gli esercenti di cui all'art. 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 dicembre 2001, n.  481,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati,  di  cui  all'art.  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, comunicano i  dati  identificativi  del
soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui  all'art.
54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285; 
  Visto il comma 3 del citato art. 17, del decreto-legge n.  113  del
2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del  2018,  che
demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione  delle
modalita'  tecniche  dei  collegamenti  attraverso   i   quali   sono
effettuate le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo art. 17
e delle relative modalita' di conservazione dei dati; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196:  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  al  comma  3  dell'art.  17  del
citato decreto-legge n. 113 del 2018,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 132 del 2018; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  con  il
parere n. 366 del 14 ottobre 2021; 
 
                              E m a n a 
                         il seguente decreto 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce ai sensi dell'art.  17,  comma  3,
del  decreto-legge  4  ottobre  2018,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.  132,  le  modalita'
tecniche dei collegamenti attraverso i quali  gli  esercenti  di  cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  dicembre
2001, n. 481 effettuano  le  comunicazioni  dei  dati  identificativi
riportati  nei  documenti  di  identita'  esibiti  dai  soggetti  che
richiedono il noleggio di autoveicoli. 
  2. Il presente decreto disciplina, altresi', le modalita'  tecniche
di conservazione dei dati identificativi di cui al comma 1. 
  3. Sono  esclusi  dall'obbligo  di  comunicazione  i  contratti  di
noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa e  il  car
sharing.