IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai
sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'
con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5
maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali
in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti
obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una  centrale
di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in
possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  istituito  il  Tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
ai sensi del  quale  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori opera un Comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte
dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il
quale prevede che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
analisi del Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle
risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  medesimo
articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'
le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali,
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' le  regioni,  gli  enti  regionali,  gli  enti
locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli  enti  del  servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli  altri  soggetti
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli   interventi   di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita'
svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016,  prevedendo   che,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   i   criteri   di
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo,  che  tengono  conto  anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi
1 e 2, delle indicazioni del Comitato  guida  fornite  ai  sensi  del
comma 2-bis del medesimo art. 9; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti
pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai  sensi
del quale  si  definiscono  «soggetto  aggregatore»  le  centrali  di
committenza iscritte nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1,
lettera dddd)  ai  sensi  del  quale  si  definiscono  «strumenti  di
negoziazione» gli strumenti di acquisizione che  richiedono  apertura
del  confronto  competitivo.   Rientrano   tra   gli   strumenti   di
negoziazione:  1)  gli  accordi  quadro  stipulati  da  centrali   di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati
con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema  dinamico  di
acquisizione realizzato da centrali di  committenza;  3)  il  mercato
elettronico  realizzato  da  centrali  di  committenza  nel  caso  di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi
realizzati da centrali di  committenza  che  comunque  consentono  lo
svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'8
giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli  Uffici  di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014,
19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo  2016»,  che  attribuisce
all'Ufficio IX del Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il
supporto al coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori con
particolare   riguardo   alla    individuazione    delle    categorie
merceologiche e delle relative soglie ai fini  della  emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione  dei
criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9,  comma  9  e  la
predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione  delle
risorse del Fondo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina
le competenze del  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 giugno 2019, n. 103, concernente il Regolamento di  organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, che istituisce il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie
di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere
dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie
al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'
loro consorzi e associazioni,  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis,  ai  sensi  del
quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma
548,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   con   riferimento
all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i  vaccini  in
formulazione monocomponente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2017 e 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
settembre 2020 che  ha  definito  i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l'anno 2020; 
  Viste la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23
luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera
del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio  2016,  n.
784, dalla delibera del 17 gennaio 2018 n. 31  e,  da  ultimo,  dalla
delibera  del  4  settembre  2019  n.  781   recante   «Aggiornamento
dell'elenco dei soggetti aggregatori» con  le  quali  l'Autorita'  ha
proceduto all'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei  soggetti  facenti  parte
dell'elenco ai sensi dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19 emanati in data 25 febbraio 2020, 1°  marzo  2020,  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  1°
aprile 2020, 10 aprile 2020, 26  aprile  2020,  17  maggio  2020,  11
giugno 2020; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con  modificazioni,
dall' art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto -legge 17 marzo 2020, n.  18  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con  modificazioni,
dall' art. 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1  della
legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti
in materia di accesso al credito e  di  adempimenti  fiscali  per  le
imprese,  di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali» convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1 della legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  studi  epidemiologici  e  statistiche   sul
SARS-COV-2»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Viste le ordinanze emanate dai Presidenti delle  Regioni  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (2020/C 108  I/01)
recante «Orientamenti della  Commissione  europea  sull'utilizzo  del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione  di  emergenza
connessa alla crisi della Covid-19»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  n.  312
del 9 aprile 2020, recante «Prime indicazioni in merito all'incidenza
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di
cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.  50  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  sull'esecuzione  delle   relative
prestazioni»; 
  Considerato che, tra i compiti  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro,
quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; 
  Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del  sistema
dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle  attivita'
dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione
della spesa, occorre individuare, per l'anno  2021,  i  requisiti  di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi,  che  consentano  di
supportare l'attivazione degli strumenti di spending review; 
  Considerati gli impatti sulla pianificazione  e  sullo  svolgimento
delle procedure di gara dei soggetti aggregatori, nel corso dell'anno
2021, dovuti  alle  misure  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed  in  particolare
per  quanto  attiene  il  Valore  iniziative   ponderato   obiettivo,
utilizzato per il calcolo del Risultato della prestazione inerente al
requisito «Valore delle iniziative»; 
  Ritenuto pertanto  opportuno,  nella  assegnazione  del  Fondo  per
l'anno 2021, tenere conto delle attivita'  effettivamente  svolte  in
qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione
degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori  e
del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in
coerenza  con  l'evoluzione  del  sistema   e   con   la   situazione
emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19, nonche' valorizzare  il
coordinamento tra i diversi soggetti  aggregatori  e  l'attivita'  di
armonizzazione dei rispettivi programmi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2021, i requisiti  di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse  del  fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di  cui  all'art.  9,
comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito
«Fondo»). 
  2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma
9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66   convertito,   con
modificazioni, con legge 23 giugno  2014,  n.  89,  a  finanziare  le
attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel  rispetto
della normativa vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al
controllo sul soggetto aggregatore, secondo  quanto  stabilito  dalle
disposizioni ad esso applicabili,  verificano  il  corretto  utilizzo
delle predette risorse.