IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica e ha dettato le relative disposizioni; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,  come  modificato
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare  l'art.  4-ter
che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto l'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»
che disciplina il fondo per la promozione della tariffazione puntuale
e, in particolare il comma 768 ai  sensi  del  quale  «Agli  enti  di
Governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767  o,  laddove
non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o  in
parte compresa all'interno  di  una  zona  economica  ambientale  che
adottano  uno  dei  sistemi  di  misurazione  puntuale  dei   rifiuti
conferiti da utenze domestiche al servizio  pubblico,  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  117
del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al  comma
767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la  copertura
fino al 50  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  l'acquisto  delle
infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per  l'adozione  di
uno dei sistemi di misurazione puntuale» e il comma 769  che  prevede
un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze  in  cui
sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi  767  e
768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare,  gli  articoli
46 e 47 concernenti dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  20  aprile  2017  recante  «Criteri  per  la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  o  di
sistemi di gestione caratterizzati  dall'utilizzo  di  correttivi  ai
criteri di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio  reso
a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione  dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito in  legge  dell'11  settembre  2020,  n.  120,  che
stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del  Codice  unico
di  progetto  (CUP)  degli  interventi   che   costituisce   elemento
essenziale dell'atto stesso; 
  Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020,  n.  120,  ai  cui
effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il
codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha  espresso
il proprio parere con nota del 9 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Finalita', oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri e le  modalita'  per  il
riconoscimento  di  un  contributo  economico  volto  ad  incentivare
l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti  conferiti
dalle utenze domestiche al servizio  pubblico,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  2. Il fondo,  istituto  dall'art.  1,  comma  767  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2021e 2022,  stanziati  sul  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.