IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative disposizioni; Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 4-ter che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che disciplina il fondo per la promozione della tariffazione puntuale e, in particolare il comma 768 ai sensi del quale «Agli enti di Governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale» e il comma 769 che prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in cui sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»; Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota del 9 novembre 2021; Decreta: Art. 1 Finalita', oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il fondo, istituto dall'art. 1, comma 767 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, stanziati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.