IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                      DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;  
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
nei giorni 27 e 28 luglio 2019  hanno  colpito  il  territorio  delle
Province di Arezzo e di Siena, nonche' la delibera del 5 ottobre 2020
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato  di  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17  ottobre  2019,  n.  611  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio  2019  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Arezzo e di Siena»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2020 con
cui lo stanziamento di risorse di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,  e'  stato
integrato di euro 20.700.000,00 a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per il completamento  delle  attivita'  di
cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di  cui  alle
lettere c)  e  d)  del  comma  2  dell'art.  25  del  citato  decreto
legislativo; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Viste le note del 9 agosto 2021, del  28  settembre  2021,  dell'11
ottobre 2021 e del 26 ottobre 2021, della Regione Toscana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
611  del  17  ottobre  2019,  nel  coordinamento  degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
protezione civile della Regione Toscana e' individuato quale soggetto
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  completamento  degli
interventi integralmente  finanziati  e  contenuti  nei  piani  degli
interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 611/2019  e  nelle  eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla  data  di
adozione della presente ordinanza.  Il  predetto  soggetto  provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 611/2019  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2,  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si avvale delle deroghe di cui all'art. 2 e delle strutture
organizzative della Regione Toscana e dei soggetti  gia'  individuati
dal  Commissario,  nonche'  di  soggetti  non  gia'  individuati  dal
Commissario,  qualora  sia  necessario  avvalersene,  sulla  base  di
apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6168,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 611/2019, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  19
settembre  2023.  Le  eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al
comma 4, nei  modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Per il completamento dell'intervento relativo al riassetto  del
reticolo minore  insistente  nel  Comune  di  Arezzo,  attraverso  la
realizzazione di un nuovo canale collettore per raccogliere le  acque
provenienti dalla collina di Castelsecco, gia' ricompreso  nel  piano
degli interventi approvato  dal  Commissario  delegato,  il  predetto
comune e' autorizzato a trasferire  nella  contabilita'  speciale  n.
6168 l'importo di euro 716.915,00 a carico dei seguenti  capitoli  di
spesa del bilancio comunale: 
    quanto ad euro 56.090,48 a carico del capitolo n. 65157 esercizio
finanziario anno 2021; 
    quanto ad euro 660.824,52  a  carico  del  capitolo  n.  65158/10
esercizio finanziario anno 2021. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.