IL DIRETTORE GENERALE 
                  per il clima, l'energia e l'aria 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento  (UE)  14  dicembre  2020,  n.  2020/2094  che
istituisce uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la  ripresa,  a
sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento  (UE)  23  dicembre  2020,  n.  2020/2221  che
modifica il regolamento (UE) n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  le
risorse  aggiuntive  e  le  modalita'  di  attuazione   per   fornire
assistenza allo scopo di  promuovere  il  superamento  degli  effetti
della crisi nel contesto della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue
conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e
resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/24112  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista, in  particolare,  la  Missione  2  (M2-Rivoluzione  verde  e
transizione  ecologica),   Componente   1   (Economia   circolare   e
agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che
prevede di affrontare le principali sfide della transizione ecologica
in modo integrato su aree specifiche  caratterizzate  da  un  elevato
potenziale miglioramento  in  termini  ambientali/  energetici  quali
quelle delle piccole isole; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  recante  misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto, in particolare, l'art.  8,  del  suddetto  decreto-legge  n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto-legge di cui al precedente visto, ai  sensi  del  quale  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   Amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e le  allegate  «Istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Viste le iniziative promosse dall'Unione  europea  Circular  cities
and regions initiative (CCRI) (Iniziativa citta' e regioni circolari)
e Covenant of Mayors for Energy and Climate (Patto dei Sindaci per il
clima  e  l'energia)  che  promuovono  lo   sviluppo   di   politiche
energetiche, climatiche e di economia circolare a scala locale  e  lo
scambio di buone pratiche; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  Comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  stato  ridenominato
Ministero della  transizione  ecologica  e  sono  state  definite  le
relative funzioni e i relativi compiti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021,  n.  128  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in  particolare  l'art.  12,
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la legge 13 agosto 2010  n.  136,  che  all'art.  3  contiene
disposizioni  volte  a  garantire  la   tracciabilita'   dei   flussi
finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18
maggio 2017, recante «Disposizioni per la progressiva  copertura  del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili» che individua i territori delle isole  minori  non
interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo
della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine  di  coprire
il proprio fabbisogno energetico locale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  decreto  istituisce  il  «Programma  Isole  Verdi»,
nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente
1 (Economia circolare e agricoltura  sostenibile),  Investimento  3.1
(Isole Verdi). 
  2. Il «Programma  Isole  Verdi»  e'  finalizzato  a  promuovere  il
miglioramento e rafforzare,  in  termini  ambientali  ed  energetici,
specifiche  realta',  quali  quelle  delle  19   isole   minori   non
interconnesse, attraverso  la  realizzazione  di  progetti  integrati
sull'efficientamento energetico e idrico, la  mobilita'  sostenibile,
la gestione del ciclo rifiuti, l'economia circolare, la produzione di
energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali.