IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  Visto l'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi» secondo  cui  «Per  l'anno  2020,  e'
riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: 
    a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per  almeno  il  75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; 
    b) compost di qualita' derivante dal trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2019, ai sensi del quale «Alle imprese e ai soggetti  titolari
di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma  1,
il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto  forma
di credito d'imposta, fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro
10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che
i  beni  acquistati  siano  effettivamente  impiegati  nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile  con  il
credito d'imposta di  cui  all'art.  1,  comma  73,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 5, del  decreto-legge  n.  34
del 2019, secondo cui «con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti   i   requisiti   tecnici   e   le
certificazioni idonee ad  attestare  la  natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui» al comma 2; 
  Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 6, del  decreto-legge  n.  34
del 2019, ai sensi del  quale  «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo, pari a 20 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto», dei quali 10 milioni di  euro  sono  destinati  al
credito di imposta oggetto del presente decreto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento e  vigilanza  del  mercato,  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti, e che abroga il  regolamento  (CEE)
n. 339/93; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  in  particolare  l'art.  54,  relativo   alla
determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli  articoli  61  e
109, in merito ai componenti del reddito d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni e, in  particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in  materia  di
crediti d'imposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 46  e
47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive   di   certificazione   e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73 in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Ritenuta la necessita' di emanare  le  disposizioni  procedurali  e
applicative necessarie  alla  concessione  del  contributo  stabilito
dall'art. 26-ter, comma 1  del  decreto-legge  n.  34  del  2019  che
garantiscano il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 6; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota del 19 agosto 2021; 
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota del 14 settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti  tecnici  e   le
certificazioni idonee ad  attestare  la  natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonche' i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione del credito  d'imposta  di  cui
all'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.