IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 185 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui
all'art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  11  dicembre  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale  la  misura
del saggio degli interessi legali e'  stata  fissata  allo  0,01  per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare
l'attuale saggio degli interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284
del codice civile e' fissata all'1,25 per cento  in  ragione  d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2022. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco