IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma  734,  della  citata  legge  n.  178  del  2020   che   prevede
l'istituzione di un Fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di  5  milioni
di euro per l'anno 2021 da  destinare,  a  titolo  di  ristoro,  alle
citta' portuali che hanno subito perdite  economiche  a  seguito  del
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19; 
  Visto, altresi', il comma 735 del medesimo art. 1  che  demanda  ad
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per
il  turismo  le  modalita'  attuative  delle  previsioni  recate  dal
suddetto comma 734; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, all'art. 5, comma
2, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili"  e  "Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni   "Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti"»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al
31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Visto l'art.  3-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
il quale ha previsto al comma 1 che  all'art.  1,  comma  734,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «5 milioni di  euro»  siano
sostituite dalle seguenti «10 milioni di euro»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministro del turismo n. 333 del  17  agosto  2021
con il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  attuative  delle
previsioni recate dal suddetto comma  734  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Considerato di dover procedere alla determinazione delle  modalita'
di assegnazione delle ulteriori risorse indicate all'art.  3-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Beneficiari e modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 734,  della  legge
30 dicembre 2020, n.  178,  come  incrementate  dall'art.  3-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle citta' i  cui
porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o
scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo,  ai
fini del presente decreto, le mancate entrate  delle  amministrazioni
interessate, in conseguenza della riduzione del traffico  da  turismo
crocieristico conseguente all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
per il periodo compreso tra il 31 gennaio  2020  ed  il  31  dicembre
2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. 
  2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1  al
presente decreto, e' presentata  dal  sindaco,  quale  rappresentante
legale dell'ente locale, esclusivamente a  mezzo  PEC,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  alla
Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne  (di
seguito Direzione generale)  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata   dg.tm@pec.mit.gov.it    La    domanda    contiene    la
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 
    a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante  dal
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19; 
    b) l'impatto  in  termini  di  perdita  economica  (i.e.  mancate
entrate) per la citta'; 
    c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva  da  eventi
indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    d) che  non  sono  stati  percepiti  eventuali  altri  contributi
europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a  quelle  del
presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.