IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILIPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e in particolare l'art. 4, il quale dispone che
il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo  per
lo sviluppo e la coesione, di  seguito  FSC,  e  finalizzato  a  dare
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
di stabilita' 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente
il vincolo di destinazione territoriale del complesso  delle  risorse
FSC, secondo la chiave  di  riparto  80  per  cento  nelle  aree  del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del  Centro-Nord  e  l'art.  1,
comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato,   attraverso   le   specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  Sviluppo  e
coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n.  25  e  26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1,  comma  309,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   recante
disposizioni in materia di «Bilancio di previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120; 
  Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione
denominato "Piano sviluppo e coesione",  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con
i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e  coesione,
di seguito PSC, e' articolato per aree tematiche,  in  analogia  agli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni,  in  base  al  quale,  fatto  salvo
quanto successivamente previsto dal comma  7,  restano  invariate  le
dotazioni finanziarie degli strumenti di  programmazione  oggetto  di
riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo
finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni
deliberate  dal  CIPE,  nonche'  i  soggetti  attuatori,   ove   gia'
individuati; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, secondo  cui:  «In  sede  di  prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'
contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  "missioni"  della  politica  di
coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021»; 
  Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi
di cui al comma 7,  lettera  b),  il  CIPE  stabilisce,  al  fine  di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento
alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di
cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine  di
contrastare gli effetti emergenziali della  pandemia,  consentono  di
ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle
risorse FSC rivenienti dalla ricognizione delle risorse; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare, l'art. 6 con il quale il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' ridenominato Ministero  della
cultura ed e' istituto il Ministero del turismo  e  visto,  altresi',
l'art.  10,  il  quale  prevede  che,  a  seguito  delle  intervenute
modificazioni concernenti i Ministeri dello sviluppo economico, della
transizione ecologica, della cultura, delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, siano adottati entro il 30  giugno  2021,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  i  regolamenti  di
organizzazione  dei  Ministeri  dello   sviluppo   economico,   della
transizione ecologica, della cultura, delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
di diretta collaborazione; 
  Vista la delibera di questo Comitato 29 aprile 2021, n. 2,  recante
«Fondo sviluppo  e  coesione  -  Disposizioni  quadro  per  il  Piano
Sviluppo e Coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del
decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina  ordinamentale
dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di  programmazione
2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in  un  quadro
unitario; 
  Considerato che, in coerenza con la citata  delibera  ordinamentale
n. 2 del 2021, lo schema  di  PSC  o  Piano,  e'  costituito  in  via
generale dalle seguenti tavole, fermo  restando  la  specificita'  di
ciascun Piano: 
    Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC  ai
sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del  2019,
e successive modificazioni; 
    Tavola 2 - Risorse totali PSC  per  ciclo  di  programmazione  ad
esito  istruttoria  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni e dei citati
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34  del  2020,  e  successive
modificazioni; 
    Tavola 3 -  PSC  Sezione  ordinaria:  Interventi  confermati  per
articolazione tematica; 
    Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: Risorse  da  riprogrammazione  e
nuove assegnazioni; 
  Vista la delibera di questo Comitato 29 aprile 2021, n. 7,  che  ha
approvato, in prima istanza, il PSC del Ministero della  cultura  per
un ammontare di risorse del FSC pari a 1737,41 milioni di euro; 
  Considerato che la citata delibera Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 7  del  2021
al punto 1.4 del deliberato prevede che  «....  non  appena  verranno
attuate le disposizioni per  la  riorganizzazione  dei  ministeri  ai
sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  si
provvedera' con successiva delibera di questo Comitato  a  trasferire
sul PSC del Ministero del turismo gli strumenti di  programmazione  e
le relative risorse di competenza attualmente allocate  sul  PSC  del
Ministero della cultura»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2021, n.  102,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del turismo,  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di organizzazione  del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, prot. n.  1588-P  del  29  settembre  2021,  e
l'allegata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal
competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di  approvazione,
in prima istanza, del PSC a titolarita' del  Ministero  del  turismo,
articolato nelle Tavole 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate  alla  citata  nota
informativa, in conformita' allo  schema  generale  sopra  descritto,
cosi' come disposto dalla citata  delibera  ordinamentale  n.  2  del
2021; 
  Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.
44, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  indicati  nella
predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC  del  Ministero  del
turismo e' pari  a  46,84  milioni  di  euro  e  che  la  provenienza
contabile delle risorse e' relativa alla programmazione 2014-2020; 
  Preso atto, in particolare, che,  con  riferimento  agli  strumenti
riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC  del  Ministero
del turismo sono state confermate le seguenti risorse: 
    0,00 milioni di  euro  ex  art.  44,  comma  7,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    46,84 milioni di euro  ex  art.  44,  comma  7,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista la tavola allegata in Appendice  al  PSC  del  Ministero  del
turismo, che fornisce informazioni, estratte dal Sistema nazionale di
monitoraggio, sugli interventi contenuti nella Sezione ordinaria, per
articolazione  tematica,  ciclo  di   programmazione   e   stato   di
attuazione; 
  Considerato che la dotazione finanziaria del PSC del Ministero  del
turismo deriva dal trasferimento delle risorse, per l'intero  importo
di 46,84 milioni di euro, dal PSC del  Ministero  della  cultura  che
viene corrispondentemente ridotto con  apposita  delibera  di  questo
Comitato adottata in data odierna; 
  Preso  atto  che   le   linee   di   intervento,   gia'   contenute
nell'originario strumento di  programmazione  -  il  Piano  operativo
cultura e turismo -  che  transitano  dal  PSC  del  Ministero  della
cultura al PSC del Ministero del turismo, sono segnatamente:  «Grandi
destinazioni  per  un  turismo   sostenibile»,   «Montagna   Italia»,
«Dashboard turismo», «Wi-fi Italia», «Italia  Destination  Management
System»; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto l'art. 16 della  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  recante
«Attribuzioni e  ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri  per
la programmazione economica»,  come  modificato  dall'art.  4,  comma
12-quater  -  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
quale dispone che in caso di assenza  o  impedimento  temporaneo  del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto  dal
Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente
del Comitato stesso e che,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento
temporaneo anche di quest'ultimo, le relative  funzioni  sono  svolte
dal Ministro presente piu' anziano per eta'; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   Enrico
Giovannini, risulta essere, tra i presenti,  il  Ministro  componente
piu' anziano e che, dunque, svolge  le  funzioni  di  Presidente  del
Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
  Considerato che il Sottosegretario di  Stato  all'economia  e  alle
finanze delegato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto,  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per il successivo  e  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione del Piano  sviluppo  e  coesione  a  titolarita'  del
Ministero del turismo. 
  1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano  sviluppo  e  coesione
del Ministero del  turismo,  cosi'  come  articolato  nelle  relative
Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente
delibera, avente un valore complessivo di 46,84  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo sviluppo e coesione, tutte di provenienza  contabile
2014-2020. 
  1.2 Il PSC in prima  approvazione  e'  articolato  in  una  sezione
ordinaria per un valore complessivo di 46,84 milioni di euro,  i  cui
interventi confermati per articolazione tematica risultano  ripartiti
tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 32,67 milioni di euro  e
Centro-Nord (Tavola 3.2) per complessivi 14,17 milioni di euro. 
  1.3 La sezione ordinaria si compone di: 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge  n.  34
del 2019, per complessivi 0,00 milioni di euro; 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge  n.  34
del 2019, per complessivi 46,84 milioni di euro; 
    risorse per Contratti istituzionali di sviluppo  per  complessivi
0,00 milioni di euro; 
    risorse derivanti da assegnazioni di legge per  complessivi  0,00
milioni di euro. 
2. Norme finali. 
  2.1 Con  l'approvazione  del  Piano,  gli  strumenti  programmatori
riclassificati nella  Tavola  1  cessano  la  loro  efficacia,  fermo
restando quanto previsto nella «Disciplina finale e  transitoria»  di
cui alla delibera di questo Comitato 29 aprile 2021,  n.  2,  recante
«Fondo di sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il  Piano  di
sviluppo e coesione». 
  2.2 A seguito della prima approvazione del PSC,  il  Ministero  del
turismo, in  quanto  Amministrazione  titolare  del  Piano,  provvede
all'istituzione, o all'aggiornamento  della  composizione,  nel  caso
previsto dal citato art. 44, comma 2, del citato decreto-legge n.  34
del 2019, di  un  Comitato  di  Sorveglianza,  di  seguito  CdS,  cui
partecipano rappresentanti: del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE,  del  Dipartimento  per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie,  delle  Regioni,   nonche'   del
partenariato economico e sociale, relativamente agli  ambiti  di  cui
alle lettere d) ed e), comma 3, del citato art. 44 del  decreto-legge
n. 34 del 2019. 
  2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC,
il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il  PSC  con:
settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e  di  risultato;  piano  finanziario  complessivo   del   PSC,   con
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita'  del
primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 
  2.4 Al fine  di  accelerare  la  realizzazione  e  la  spesa  degli
interventi di cui al comma 7, lettera b),  del  citato  art.  44  del
decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la  Struttura  per
la  progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  per  quanto   di
rispettiva  competenza,  possono  disporre,  anche   nell'ambito   di
convenzioni  gia'  esistenti  con  societa'  in  house,   misure   di
accompagnamento alla progettazione e  attuazione,  su  richiesta  del
Ministero del turismo, responsabile del PSC in oggetto. 
  2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno  erogate  nei  limiti  delle
disponibilita'  di   bilancio   annuali   afferenti   ai   cicli   di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020. 
  2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, n. 2 del  2021,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per  il  Piano  Sviluppo  e
Coesione». 
    Roma, 3 novembre 2021 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                                Giovannini            
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1617