IL DIRETTORE GENERALE 
                             del tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in  attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico  (di  seguito
«Decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la decisione  del  Consiglio  europeo  del  21  luglio  2020,
concernente il programma «Next Generation EU» (di seguito «NGEU»); 
  Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse  proprie  dell'Unione
europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi  COVID-19,
attuativo del piano strategico NGEU, tramite il  quale  e'  conferito
alla  Commissione  europea  il  potere  di   contrarre,   per   conto
dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di
euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale  della
pandemia  di  COVID-19,  finanziando  le  iniziative  di  ripresa   e
favorendo  al  contempo  la  transizione  dell'economia   dell'Unione
europea verso un'economia verde e digitale; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027 (QFP); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, (di seguito  il  «Regolamento  RRF»),
che istituisce il dispositivo per la ripresa  e  la  resilienza  allo
scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di
COVID-19 ed in particolare l'art. 23 con il quale  si  richiede  agli
Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme  (Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»); 
  Visto il PNRR  trasmesso  dal  Governo  italiano  alla  Commissione
europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo  1,
del regolamento RRF; 
  Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13  luglio  2021
che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095  della  Commissione
del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di  ripartizione  dei
costi collegati alle  operazioni  di  assunzione  di  prestiti  e  di
gestione del debito di  NGEU  (Cost  Allocation  Methodology)  ed  in
particolare gli articoli 7, 8 e 9; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge  1°  luglio  2021,  n.
101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  la
legge 29 luglio 2021,  n.  108,  recante  la  «Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4 con  il  quale,  mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e  la
verifica   della    rispondenza    dei    risultati    dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva  ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi,
compresi quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art.  5,
comma 2, ove  si  definiscono  le  funzioni  svolte  dalla  Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  16
novembre 2021 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 106.421 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement»  ed
i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea  in
data 5 agosto 2021, per la  concessione  a  favore  della  Repubblica
italiana di un prestito per l'importo di  euro  122.601.810.400,  che
verra' erogato in una o piu' tranche con  scadenza  trentennale,  per
ciascuna  delle  quali   e'   previsto   un   periodo   iniziale   di
preammortamento della durata di dieci anni; 
  Considerato che i termini finanziari  del  Loan  Agreement  saranno
definiti nelle rispettive Confirmation Notice relative ad  ogni  Loan
Instalment; 
  Visto in particolare l'art. 6 del Loan Agreement che  dispone  che,
entro due mesi dalla sottoscrizione del medesimo, venga  corrisposto,
a titolo di prefinanziamento, l'importo di euro 15.938.235.352, senza
una previa richiesta di pagamento; 
  Vista  la  Confirmation  notice  del  17  agosto   2021,   «RRF   -
Disbursement of a Loan Instalment of  EUR  15  938  235  352»  ed  il
relativo allegato «Annex - Payment schedule of the loan»  concernente
il prefinanziamento «Pre-financing Loan  Instalment»,  inviata  dalla
Commissione europea; 
  Vista la Legal opinion rilasciata dal servizio  affari  legali  del
Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021; 
  Ritenuto opportuno  prendere  atto  dell'accensione  del  prestito,
nell'ambito del sopracitato  Loan  Agreement  riferito  al  programma
NGEU, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per
un importo di euro 122.601.810.400, suddiviso in una o piu' tranche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico, nonche' del
decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione  di  un
prestito  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Commissione  europea,
nell'ambito del Loan  Agreement  sopracitato  riferito  al  programma
NGEU, per un importo di euro 122.601.810.400, che verra' suddiviso in
una o piu' tranche con scadenza trentennale. 
  Per ogni tranche e' previsto un periodo iniziale di preammortamento
di dieci anni. Nei primi dieci anni non ci sara' pagamento  di  quota
capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote
capitali costanti dal decimo al trentesimo anno. 
  Secondo quanto  stabilito  dall'art.  11  del  Loan  Agreement,  il
periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o  tranche
di prestito, sono stabiliti nella Confirmation Notice  relativa  alla
medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica
italiana. La Commissione europea comunica  alla  Repubblica  italiana
l'ammontare dei costi del finanziamento,  del  servizio  di  gestione
della liquidita', del servizio per le spese  generali  amministrative
entro venti giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  pagamento,
fatturati ai sensi degli  articoli  7,  8  e  9  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/1095 della  Commissione  europea  del  2  luglio
2021.