IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e,  in
particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b, il quale stabilisce  che
«Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati  a
ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali  oppure  da  altri
eventi  eccezionali»  e  l'art.  108  circa   le   competenze   della
Commissione europea in materia; 
  Visto il regolamento (UE) n.  139/2014  della  Commissione  del  12
febbraio 2014 che stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento  (CE)
n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in  particolare,  l'art.  41  relativo
alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
(ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili); 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da   ultimo
prorogato fino  al  31  dicembre  2021  dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio
in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione  dell'art.  3,  commi
6-bis e 6-ter, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni  urgenti  in
materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto l'art. 1, commi da 714 a 719, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, il comma 715  del  citato  art.  1,  che  ha
istituito,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili) un fondo con una dotazione  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a  mitigare  gli  effetti
economici sull'intero settore aeroportuale  derivanti  dall'emergenza
da  COVID-19,  con  compensazione  dei  danni  subiti   dai   gestori
aeroportuali per complessivi 450 milioni di euro e dai prestatori  di
servizi aeroportuali di assistenza  a  terra  per  un  totale  di  50
milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19»,  abrogato  dall'art.  1,
comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID- 19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 73, commi 2 e 3, che incrementa di ulteriori  300
milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di  cui  all'art.  1,  comma
715, della citata legge n. 178 del  2020,  prevedendo  ulteriori  285
milioni di euro per i gestori aeroportuali e ulteriori 15 milioni  di
euro per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020,  22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,  7  agosto  2020,  7  settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020,  3  novembre
2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 con i quali sono
state adottate misure urgenti per contenere, gestire  e  fronteggiare
l'emergenza da COVID-19; 
  Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n.  112,  14
marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120,  18
marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183,  5
maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4
giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245, che, in  conformita'  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  hanno  disposto,
tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e  ai
servizi di  trasporto  aereo,  nonche'  obblighi  agli  utenti,  agli
equipaggi e ai vettori; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute, susseguitesi  dal  30
giugno 2020, concernenti misure urgenti in materia  di  contenimento,
gestione e prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
nonche' limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  COM  (2020)  112
final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata  all'emergenza
COVID-19» ed, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di Stato,  sezione
«Aiuti destinati a compensare  le  imprese  per  i  danni  subiti  in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; 
  Viste le  ulteriori  comunicazioni  della  Commissione  europea  UE
2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19», C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio
2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127  del  13  ottobre
2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 di modifica di tale Quadro; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  COM  (2020)  222
final dell'8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  COM  (2020)  399
final dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione  della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; 
  Considerato che il comma 716 dell'art.  1  della  citata  legge  30
dicembre 2020, n. 178, nel fissare  alcuni  criteri  di  ripartizione
delle risorse assegnate ai sensi del comma 715, impone di tener conto
dei minori  ricavi  e  dei  maggiori  costi  direttamente  imputabili
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  registrati  nel  periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il  31  gennaio  2021  rispetto  a
quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019  e  il
31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonche', al fine di
evitare   sovracompensazioni,   dei   minori   costi   sostenuti    e
dell'eventuale erogazione  di  misure  di  contribuzione  pubblica  o
privata, a qualsiasi titolo erogata,  in  ragione  dell'emergenza  da
COVID-19; 
  Considerato che il comma 717 del medesimo art. 1  sancisce  che  il
contributo puo' essere riconosciuto sino a  copertura  integrale  del
pregiudizio subito, determinato nel rispetto dei criteri  di  cui  al
suddetto comma 716, fermo restando  che,  in  caso  di  insufficienza
delle risorse, si procede alla rideterminazione  proporzionale  della
quota di contributo assegnata a ciascuna impresa, comunque nel limite
massimo del 20 per cento delle risorse stanziate ai sensi  del  comma
715; 
  Considerato che, per le modalita' attuative nonche' per  i  criteri
di determinazione e di erogazione del contributo, il suddetto art. 1,
comma  718,  rinvia  ad  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili), da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle   competenti
Commissioni parlamentari,  che  e'  reso  entro  sette  giorni  dalla
richiesta, decorsi  i  quali  si  prescinde  dall'acquisizione  dello
stesso; 
  Viste le note del Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili del 28 ottobre 2021, n. 39343 e n. 39344, con le quali lo
schema di decreto e' stato trasmesso ai Presidenti del Senato e della
Camera per l'acquisizione  del  prescritto  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 1,  comma
718, della legge n. 178 del 2020; 
  Visti i pareri delle competenti Commissioni  parlamentari  espressi
in data 10 novembre 2021; 
  Vista la condizione posta dal parere  della  IX  Commissione  della
Camera e valutato che, per il soddisfacimento della  stessa,  risulta
necessario un eventuale intervento di carattere normativo  successivo
all'emanazione ed attuazione del presente decreto; 
  Vista la notifica alla Commissione europea effettuata  in  data  12
maggio 2021, modificata il 12 luglio 2021,  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento
per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
della misura di aiuto oggetto del presente decreto; 
  Vista la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio  2021,
con  la  quale  la  Commissione  europea  ha  autorizzato,  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, l'attuazione della misura  di  cui  all'art.  1,
comma 715, della legge n. 178 del 2020, come  incrementata  dall'art.
73 del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto  del  presente  decreto,
limitatamente al periodo 1° marzo 2020 -  30  giugno  2020/14  luglio
2020 e  ha  impartito  al  punto  2.7  specifiche  indicazioni  sulla
metodologia  da  utilizzare   per   la   determinazione   del   danno
ristorabile; 
  Ritenuto necessario definire le modalita' attuative e i criteri  di
determinazione e di erogazione del contributo nel rispetto dei limiti
e  delle  indicazioni  di  cui  alla   richiamata   decisione   della
Commissione europea; 
  Atteso che, all'esito di successive decisioni  autorizzative  della
Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi
non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra  il  23
febbraio 2020 e il  31  gennaio  2021,  potranno  essere  oggetto  di
distinte misure attuative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
  1. Possono presentare domanda di  accesso  al  fondo  istituito  ai
sensi dell'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
come incrementato dall'art. 73, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73: 
    a) i gestori aeroportuali che, alla data di entrata in vigore del
citato  art.  1,  comma  715,  erano  in  possesso   del   prescritto
certificato in corso  di  validita'  rilasciato  dall'Ente  nazionale
dell'aviazione civile (ENAC); 
    b) i prestatori dei servizi aeroportuali di  assistenza  a  terra
che, alla data di entrata in vigore del citato  art.  1,  comma  715,
erano in possesso del prescritto certificato in  corso  di  validita'
rilasciato dall'ENAC. 
  2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 715,  lettere
a) e b), della legge n. 178 del 2020 e dall'art. 73, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 73 del 2021, l'accesso al fondo e'  consentito  sino
alla concorrenza di 735 milioni di euro per  i  soggetti  di  cui  al
comma 1, lettera a) e sino a 65 milioni di euro per i soggetti di cui
alla lettera b) del medesimo comma 1. 
  3. I soggetti che rientrano in entrambe le categorie  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 presentano una sola  domanda  di  ristoro
dei danni complessivamente subiti, accedendo  alla  quota  parte  del
fondo associata alla categoria relativa all'attivita' prevalentemente
svolta.