LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «Tuf»); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al  prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in
un mercato regolamentato, e che abroga la  direttiva  2003/71/CE  (di
seguito anche «Regolamento Prospetto»); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e
i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per  quanto  riguarda
la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/528 della  Commissione  del
16 dicembre 2020  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
informazioni minime contenute nel documento  da  pubblicare  ai  fini
dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante
offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»); 
  Visto l'allegato 4  del  Regolamento  sulle  operazioni  con  parti
correlate, approvato con delibera  n.  17221  del  12  marzo  2010  e
successive modifiche; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato  che  la  nuova  disciplina  europea  in   materia   di
prospetto, risultante dalle modifiche apportate dal regolamento  (UE)
2019/2115 al Regolamento Prospetto, prevede che nei casi di esenzione
dall'obbligo  di  pubblicare  un  prospetto  per  le  offerte  e   le
ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione  di  operazioni
di fusione, scissione e offerte pubbliche di  scambio  (OPSC),  venga
pubblicato - in luogo del prospetto - un documento di esenzione; 
  Considerato che, per  le  offerte  pubbliche  e  l'ammissione  alle
negoziazioni di  titoli  in  occasione  di  un'acquisizione  mediante
offerta pubblica di scambio, art.  1,  paragrafo  4,  lettera  f),  e
paragrafo 5, lettera e), del Regolamento Prospetto,  la  possibilita'
di pubblicare il documento di  esenzione,  in  luogo  del  prospetto,
sussiste solo allorche' vengano offerti in scambio titoli di capitale
e a condizione che: a) i titoli di capitale offerti  siano  fungibili
con titoli esistenti gia' ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione  correlata  e
l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa  ai  sensi
dell'IFRS 3, paragrafo  B19,  oppure  b)  l'autorita'  competente  ad
esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA  abbia
rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione; 
  Considerato che la Consob e' l'autorita' competente ad approvare il
citato documento ai sensi dell'art. 102, comma 4, del Tuf; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE)  2021/528,  pubblicato
nel mese di marzo 2021, prevede gli schemi contenenti le informazioni
minime da inserire in detto documento; 
  Considerato che in data 24 febbraio 2021 e' stato pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  17,
recante le  norme  di  adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del Regolamento Prospetto; 
  Considerato che in tema di attivita'  pubblicitaria  relativa  alle
offerte svolte nel territorio nazionale, il nuovo art. 101, comma  1,
del Tuf, come modificato dall'art. 3, comma 10,  del  citato  decreto
legislativo n. 17/2021, e da ultimo dal decreto  legislativo  decreto
legislativo 5 novembre 2021, n. 191, prevede che «La Consob individua
con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di  contenimento
degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall'art.  7
del  regolamento  (UE)  2019/1156,  le  modalita'  e  i  termini  per
l'acquisizione della documentazione  relativa  a  qualsiasi  tipo  di
pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta»; 
  Considerato  che  e'  opportuno  procedere  alla  revisione   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  offerte  al  pubblico  di
prodotti finanziari  e  ammissione  alle  negoziazioni,  al  fine  di
garantire  il  coordinamento  delle  stesse  con  il  mutato   quadro
normativo europeo e nazionale; 
  Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato
e degli investitori, istituito con delibera del 12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  Regolamento  Emittenti,
pubblicato in data 8 ottobre 2021, come rappresentate nella relazione
illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modifiche. 
 
  1. Nella Parte I, del  Regolamento  Emittenti,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    A. all'art. 1: 
      a) le parole «dell'art. 100, commi  1  e  2»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'art. 100, commi 3 e 4»; 
      b) le parole «dell'art. 101, comma 3»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'art. 101, commi 1 e 3»; 
      c) le parole «dell'art. 113,» sono soppresse; 
      d) le parole «dell'art. 117-bis, comma 2,» sono soppresse; 
    B. all'art. 2: 
      1) al comma 6, le parole «nell'art. 100-bis, comma 4, del testo
unico» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'art.  1,  paragrafo  2,
lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 giugno 2017»; 
      2) al comma 7, le parole «l'art. 100-bis,  commi  2  e  3,  del
testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 100-bis, commi 1
e 2, del testo unico»; 
    C. all'art. 2-bis,  comma  2,  ove  ricorrano,  le  parole  «art.
34-ter, comma 1, o di un collocamento» sono sostitute dalle seguenti:
«art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento». 
  2. Nella Parte  II,  titolo  I,  del  Regolamento  Emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nel Capo I, all'art. 3, 
      1) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)
«domanda  di  approvazione»:  la  comunicazione  con  cui  si  chiede
l'approvazione  del  prospetto  ai  sensi  dell'art.  94,  comma   3,
dell'art. 94-bis, comma 1,  e  dell'art.  113,  comma  1,  del  testo
unico.», 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    B. nel Capo II, 
      1) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «formato elettronico» e'
inserita la seguente: «ricercabile»; 
      2) all'art. 8, comma 6, le  parole  «art.  94,  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 94-bis, comma 4»; 
      3) all'art. 9, comma 8, le  parole  «art.  94,  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 94-bis, comma 4»; 
      4) all'art. 10, comma 1, le parole  «art.  94,  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 94-bis, comma 4»; 
      5) all'art. 13, comma 1, le parole «dalla data della domanda di
approvazione,» sono soppresse; 
    C. nel Capo III, Sezione V-quater, 
      1) all'art. 28-quinquies, 
        a) al comma 6, le parole «art. 94, comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «art. 94, comma 3»; 
        b) al comma 8, le parole «art. 94,  comma  1,  ultima  parte»
sono sostituite dalle seguenti: «art. 98, comma 1»; 
      2) all'art. 28-septies, comma 3, lettera a),  le  parole  «art.
94, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 98, comma 1»; 
      3) all'art. 28-octies, comma  2,  lettera  c),  le  parole  «la
comunicazione redatta ai sensi  dell'art.  94,  comma  1,  del  testo
unico» sono sostituite dalle seguenti:  «la  comunicazione  ai  sensi
dell'art. 98, comma 1, del testo unico»; 
    D. nel Capo V, Sezione I, all'art. 34-ter, 
      1) il comma 02 e' sostituito dal seguente: 
      «02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo  4,
lettera f), del regolamento prospetto: 
        a) nel caso previsto dall'art. 1,  paragrafo  6-bis,  lettera
a), del predetto regolamento, il documento di esenzione e' pubblicato
non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta; 
        b) nel caso previsto dall'art. 1,  paragrafo  6-bis,  lettera
b), del predetto regolamento, il documento di esenzione e'  trasmesso
alla  Consob  ai  fini  dell'approvazione  non  oltre  la   data   di
presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art.  102,  comma
3, del testo unico.»; 
      2)  al  comma  03,  le  parole  «non  oltre   quindici   giorni
antecedenti la» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  giorno
antecedente alla»; 
      3) dopo il comma 03, aggiunto il seguente comma: 
      «04. Il  documento  di  esenzione  e'  redatto  secondo  quanto
previsto dall'art. 12.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    C. nel Capo V, Sezione III, all'art. 34-octies, prima  del  comma
1, e' aggiunto il seguente: 
    «01.  Coloro  che  intendono   effettuare   qualsiasi   tipo   di
pubblicita'   sul   territorio   nazionale   concernente   un'offerta
trasmettono alla  Consob  la  relativa  documentazione  pubblicitaria
contestualmente alla sua diffusione, secondo le  modalita'  stabilite
in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.». 
  3. Nella Parte II, titolo II, Capo I,  del  Regolamento  Emittenti,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A.  all'art.  35-ter,  comma  2,  le   parole   «alla   direttiva
2003/71/CE»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   regolamento
prospetto»; 
    B. all'art. 38-bis, 
      1) al comma 1, leggasi «reso dall'autorita' dello Stato  membro
di origine»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. L'emittente, l'offerente o altra persona responsabile della
redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilita' delle
traduzioni   previste   dal   presente    articolo    con    apposita
dichiarazione». 
  4. Nella Parte III,  titolo  I,  del  Regolamento  Emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nella rubrica  del  titolo  le  parole  «strumenti  finanziari
comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «titoli»; 
    B. nel Capo II, 
      1) all'art. 52, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai fini della pubblicazione  del  prospetto  di  ammissione
alle negoziazioni di titoli, l'emittente o  il  soggetto  che  chiede
l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma  1,
del testo unico, la domanda di approvazione  prevista  dall'art.  94,
comma 3, del  testo  unico,  sottoscritta  dal  soggetto  che  chiede
l'ammissione; essa e' redatta in conformita' all'Allegato  1C  ed  e'
corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi
indicati.»; 
      2) all'art. 53, 
        a) il comma 1 e' abrogato; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di  titoli  in
un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli  articoli
8, commi 1, 4-bis e 5, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-sexies, 34-octies e
34-novies.»; 
      3) all'art. 57, 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 5,
lettera e), del regolamento prospetto, si applicano i commi 02  e  04
dell'art. 34-ter.»; 
        b)  al  comma  2,  le  parole  «non  oltre  quindici   giorni
antecedenti la» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  giorno
antecedente alla».