IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di
adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e  magistrature,
nonche' in materia di innovazione tecnologica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale
a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del
fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022»; 
    b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F2,». 
  6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro
102.017 a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e
disponibili a legislazione vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite
procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». 
  8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 259: 
      1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e
2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»; 
    b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo
2022». 
  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». 
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022». 
  11. All'articolo 1, comma 328, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello sviluppo
economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno  2021,  di  euro
18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per  l'anno
2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a
decorrere dall'anno 2024». 
  12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR): 
      1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata
in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»; 
      2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione» e la parola «adotta» e' sostituita  dalle  seguenti:
«e' adottato»; 
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e
fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle
seguenti disposizioni: 
        a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150; 
        b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
        c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
    b) all'articolo 7-bis, comma 1, in  materia  di  reclutamento  di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  parole
«per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». 
  13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  materia  di  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  le  parole  «31  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 
  14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre
2022. 
  15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo
Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2022. 
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei
componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della
rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. 
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore
del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata
massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali
di durata non superiore al quadriennio.»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.». 
  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di
attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite
le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di eta' al  termine  del
triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque
al massimo per un altro anno,»; 
    b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:
«triennio». 
  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di
finanza,  dopo  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Se  non
raggiunto dal limite di eta' al termine del triennio,  il  Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al
massimo per un altro anno.». 
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica
dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31 maggio 2022, al  fine
di garantire la piena operativita' dell'Istituto. 
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,
in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio di cui al successivo articolo  7,  comma  1,  al
fine di assicurare il completamento del programma  di  attivita',  il
termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio». 
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»; 
    b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro
il 31 marzo 2022». 
  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 253, e' prorogata, se inferiore, fino al  limite  di  durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla
compensazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,  nel  limite
massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro
4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, e  quanto  a  euro
5.340.500, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  della
cultura.