IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22
dicembre 1990, n. 401; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre  1995,
n. 593, recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi
e di contributi per la divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la
traduzione  di  opere  letterarie  e  scientifiche,  nonche'  per  la
produzione, il doppiaggio e  la  sottolineatura  di  cortometraggi  e
lungometraggi  e  di  serie  televisive,  destinati   ai   mezzi   di
comunicazione di massa», come modificato  dal  decreto  del  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  29  agosto
2014, n. 159; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'articolo 42, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Ritenuto necessario adeguare le procedure  per  la  concessione  di
premi e contributi alle disposizioni  relative  all'assunzione  degli
impegni di spesa; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  n.
132850 del 23 settembre  2021, riscontrata  con  nota  11117  del  30
settembre 2021; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri  7  novembre  1995,  n.  593,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole «entro il 31 marzo di  ogni
anno» sono soppresse; 
    b) all'articolo 2, comma 2, dopo  le  parole  «Le  domande»  sono
inserite le seguenti: «sono presentate secondo le modalita' ed  entro
i  termini  fissati  annualmente  con  bando  pubblicato   nel   sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale e»; 
    c) all'articolo 5, comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sulla  base  del
piano di attribuzione di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  accredita
all'istituto italiano di cultura o  alla  rappresentanza  diplomatica
l'intero importo dei  contributi  relativi  all'area  di  competenza.
L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica  eroga
i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione  di
idonea documentazione attestante che  l'opera  sia  stata  divulgata,
tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.»; 
    d) all'articolo 5, comma 3, le parole «e dei contributi  disposti
con le procedure di cui  ai  commi  2  e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «disposti con le procedure di cui al comma 1». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'articolo 20  della  legge  22  dicembre
          1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura  e
          interventi per la promozione della cultura e  della  lingua
          italiane all'estero), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 dicembre 1990, n. 302 e' il seguente: 
                «Art. 20 (Interventi  nel  settore  della  promozione
          della lingua e della cultura italiane all'estero). - 1.  Ai
          fini di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua
          e della cultura italiane all'estero, da svolgere  di  norma
          tramite  gli  istituti,  e  per  il   potenziamento   delle
          necessarie attrezzature, ivi compresa  l'informatizzazione,
          e' autorizzata la spesa aggiuntiva di  lire  7.000  milioni
          dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a  decorrere  dal
          1995. 
              2. Gli stanziamenti di cui al comma 1  sono  utilizzati
          anche per le seguenti attivita': 
                a)   concessione   di   contributi   ad   istituzioni
          scolastiche ed universitarie straniere per la creazione  ed
          il funzionamento di cattedre di lingua italiana  o  per  il
          conferimento di borse e viaggi  di  perfezionamento  a  chi
          abbia frequentato con profilo corsi  di  lingua  e  cultura
          italiana; 
                b) concessione di contributi ad enti ed  associazioni
          per l'organizzazione di corsi di formazione,  aggiornamento
          e perfezionamento per docenti di lingua italiana,  operanti
          nelle universita' e nelle  scuole  straniere  o  presso  le
          istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 
                c) concessione  di  premi  e  di  contributi  per  la
          divulgazione del libro italiano  e  per  la  traduzione  di
          opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
          il doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di  cortometraggi  e
          lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi  di
          comunicazione di massa. 
              3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma  1,
          possono  essere  concessi  contributi,  d'intesa   con   il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base  e
          tecnologica  concordati  nei  protocolli  di   cooperazione
          bilaterale in materia,  nonche'  per  iniziative  culturali
          intraprese nel quadro  di  accordi  di  collaborazione  tra
          universita' italiane e straniere. 
              4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
          valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
          potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione  e
          adattamento degli stabili demaniali ad uso di  Istituti  di
          cultura. 
              5. Ferme restando le  competenze  degli  Istituti,  con
          decreto del Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro ed i Ministri competenti per materia,  sono  dettate
          le norme per l'effettuazione degli  interventi  di  cui  al
          comma 2.» 
              -  Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  7
          novembre 1995, n.  593  (Regolamento  recante  norme  sulla
          concessione di premi e di contributi  per  la  divulgazione
          del libro italiano e per la traduzione di opere  letterarie
          e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio  e
          la sottotitolatura di cortometraggi e  lungometraggi  e  di
          serie televisive destinati ai  mezzi  di  comunicazione  di
          massa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
          1996, n. 141. 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93  recante
          «Riordino della disciplina per la gestione del  bilancio  e
          il potenziamento della funzione del bilancio di  cassa,  in
          attuazione  dell'articolo  42,  comma  1,  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n.  29  recante
          «Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della  funzione  del  bilancio  di  cassa,  in   attuazione
          dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile  2018,
          n. 80. 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzettta Ufficiale 12 settembre 1988,  n.
          214, S.O. e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del  decreto
          7 novembre 1995,  n.  593,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 2 (Modalita' di presentazione delle domande). -
          1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1  sono
          presentate da editori, traduttori, imprese  di  produzione,
          doppiaggio e sottotitolatura, imprese  di  distribuzione  e
          istituzioni culturali ed internazionali, con  sede  sia  in
          Italia che all'estero, alle ambasciate d'Italia  nel  Paese
          cui  l'iniziativa  si  riferisce,  tramite   gli   istituti
          italiani di  cultura  competenti  per  territorio,  laddove
          esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito
          delle richieste  riferite  all'idoneita'  delle  iniziative
          proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di
          propria  competenza.  In  caso  di  opere  diffuse   o   da
          diffondere in piu' Paesi, la domanda deve essere inviata  -
          per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente
          per territorio, se esistente - all'ambasciata operante  nel
          Paese nel quale l'opera ha avuto o  si  prevede  che  abbia
          maggiore diffusione, con l'indicazione  degli  altri  Paesi
          nei quali l'opera  stessa  e'  stata  o  si  prevede  sara'
          diffusa. 
              2. Le domande sono presentate secondo le  modalita'  ed
          entro i termini fissati annualmente  con  bando  pubblicato
          nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale  e   devono   contenere
          l'indicazione di tutti gli elementi  idonei  ad  illustrare
          l'opera oggetto della richiesta di premio o  di  contributo
          e, nel  caso  di  richiesta  di  contributo  devono  essere
          corredate  altresi'  da  un  progetto  riguardante  la  sua
          utilizzazione  nonche'  da  una  relazione  sui   modi   di
          utilizzazione  di  contributi  eventualmente  ricevuti   in
          precedenza ai sensi del presente regolamento. 
              3. Nell'anno in corso alla data di  entrata  in  vigore
          del presente regolamento, qualora il  primo  termine  utile
          per la presentazione delle domande di cui al comma 1  venga
          a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data,  le
          domande stesse possono essere presentate entro tale  ultimo
          termine.» 
              «Art. 5 (Erogazione dei premi e dei contributi).  -  1.
          L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure  di  cui
          all'art. 4 e' disposta dal Ministero  degli  affari  esteri
          entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del  piano
          di attribuzione. 
              2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4,
          comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o  alla
          rappresentanza diplomatica l'intero importo dei  contributi
          relativi all'area di  competenza.  L'istituto  italiano  di
          cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i  contributi
          ai beneficiari entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  di
          idonea documentazione  attestante  che  l'opera  sia  stata
          divulgata, tradotta, prodotta,  doppiata  e  sottotitolata.
          Tale documentazione e' fornita dai beneficiari all'Istituto
          italiano di cultura o,  in  mancanza,  alla  rappresentanza
          diplomatica alla quale era stata in precedenza trasmessa la
          richiesta  di  premio  o  contributo.  I  contributi   sono
          revocati  se  le  opere  non  sono   divulgate,   tradotte,
          prodotte, doppiate o  sottotitolate  entro tre  anni  dalla
          data  in  cui  i  beneficiari  sono  venuti  a   conoscenza
          dell'avvenuta concessione. 
              3. L'erogazione dei premi disposti con le procedure  di
          cui al comma 1 e' effettuata  dal  Ministero  degli  affari
          esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari.  In
          caso di beneficiari residenti all'estero,  tali  ordinativi
          sono accreditati  presso  l'Istituto  italiano  di  cultura
          competente per territorio o, qualora non operi in  loco  un
          Istituto  italiano  di  cultura  ovvero   per   particolari
          esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione
          del premio  o  del  contributo,  presso  la  rappresentanza
          diplomatica competente per territorio.»