IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, con cui e' stato emanato il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, con il quale e' stato  istituito  un  fondo  di  10.000.000,  per
l'anno 2021, destinato  a  promuovere  il  benessere  e  la  persona,
favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle  fasce  piu'  deboli
della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da  patologie
oncologiche,  nonche'  per  il  supporto  psicologico  di  bambini  e
adolescenti in eta' scolare; 
  Visti gli articoli 33,  58,  comma  4-bis,  e  64,  comma  12,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che  contengono  misure  volte  a
rispondere ai bisogni psicologici della popolazione; 
  Considerato l'art. 33, comma 6-ter,  del  citato  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 che dispone che con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono disciplinate le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del  limite  di  spesa
autorizzato; 
  Considerato che  le  sopracitate  risorse  risultano  iscritte  sul
capitolo 2306 denominato «Fondo per la  promozione  del  benessere  e
della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici
delle fasce piu'  deboli  della  popolazione,  con  priorita'  per  i
pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche'  per  il  supporto
psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare»  per  le
finalita' sopra indicate nell'ambito  del  programma  «Prevenzione  e
promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante  e
aeronavigante» della missione «Tutela della salute»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023», 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
settembre 2021, n. 220230 che ha assegnato  alla  Direzione  generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il Capitolo n.
2306 per la gestione delle risorse di cui trattasi; 
  Preso atto del Rapporto ISS COVID-19  n.  43/2020  «Indicazioni  ad
interim per un appropriato sostegno della salute mentale  dei  minore
di eta' durante la pandemia COVID-19»; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale sulla base dei  dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1°
gennaio 2021; 
  Considerato che  risulta  necessario  assicurare  il  coordinamento
degli interventi e garantire un efficace  impiego  delle  risorse  in
questione, nonche' provvedere al monitoraggio ed alla rendicontazione
del loro utilizzo; 
  Ritenuto, in particolare, necessario prevedere una quota  fissa  di
finanziamento per ogni regione e provincia autonoma che  contribuisca
ad una piu' equa ripartizione delle risorse, nonche'  suddividere  la
restante  parte  di  finanziamento  in   due   quote   proporzionate,
rispettivamente  sulla  base  della  popolazione  residente  di  eta'
compresa tra i sei  ed  i diciotto  anni  e  sul  numero  stimato  di
pazienti  oncologici,  con  diagnosi  inferiore  a cinque   anni   ed
attualmente in cura, e ripartire le suddette quote tra le  regioni  e
le province autonome sulla base della popolazione residente; 
  Ravvisata la necessita'  di  garantire  un'efficace  ed  efficiente
allocazione  delle  risorse,  in  ragione  della  complessita'  delle
attivita' richieste, il Ministero della salute  sara'  coadiuvato  da
una regione o provincia autonoma, di  seguito  denominata  regione  o
provincia autonoma capofila e  individuata  in  sede  di  Commissione
salute della Conferenza Stato regioni; 
  Ritenuto, altresi',  necessario  ripartire  tra  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui  trattasi,
analogamente a quanto disposto  dall'art.  33,  comma  2  del  citato
decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73  convertito  con  modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106.