IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 19 maggio 2020, n.  128  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 38-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
che dispone: 
    a) al comma 1, che «Per sostenere il  rafforzamento,  nell'intero
territorio nazionale, del sistema  delle  societa'  benefit,  di  cui
all'art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di  credito  d'imposta
nella misura del cinquanta per cento  dei  costi  di  costituzione  o
trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
al 31 dicembre  2021.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  fino
all'esaurimento dell'importo  massimo  di  7  milioni  di  euro,  che
costituisce limite di spesa»; 
    b) al comma 2, che «Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,   al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo,  e  al  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e  dell'acquacoltura.
Il   credito   d'imposta   e'   utilizzabile,    esclusivamente    in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, per l'anno 2021»; 
    c)  al  comma  2-bis,  che  «Tra  i  costi  di   costituzione   o
trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili  e  di
iscrizione nel registro  delle  imprese  nonche'  le  spese  inerenti
all'assistenza  professionale   e   alla   consulenza   sostenute   e
direttamente destinate alla costituzione  o  alla  trasformazione  in
societa' benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione  ai
sensi  del  comma  2  e'  fissato  in   10.000   euro   per   ciascun
contribuente»; 
  Visto il comma  3,  primo  periodo,  del  citato  art.  38-ter  del
decreto-legge n. 34 del 2020, che  prevede  che  «Per  la  promozione
delle societa' benefit  nel  territorio  nazionale,  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di tre milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Visto il secondo periodo del comma 3 del medesimo art.  38-ter  del
decreto-legge n. 34 del  2020,  che  prevede  che  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definiti le modalita' e i  criteri  di  attuazione  del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di
cui al comma 1»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  modificato   dal
regolamento (UE) 2019/316 del  21  febbraio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 511 del 22 febbraio 2019; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n.  99  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  il
quale dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  28  luglio
1997, n. 174, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art.  17,  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 20 febbraio 2001,  n.  42  e  successive  modificazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa»  e,  in  particolare,  gli
articoli  46,  47  e  71  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta'; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del 4  luglio  2006,  n.  153  e  successive  modificazioni,  recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale», il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che
intendono effettuare  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del
suddetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro,  dei
crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione dei
redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
dicembre 2007, n. 300 e successive modificazioni, nonche'  l'art.  34
della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000,  n.  302  e
successive  modificazioni,  che  dispongono  il  limite  massimo   di
utilizzo dei crediti di imposta  e  dei  contributi  compensabili  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28  settembre
2011, n.  226  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine  di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  il  «Regolamento  recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, commi 376 e seguenti della legge 28 dicembre  2015,
n. 208; 
  Visto l'art. 18-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto rilancio»: il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
maggio 2020, n. 128, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b)  «Invitalia»:  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    d) «societa' benefit»: le imprese, di  qualsiasi  dimensione,  di
cui art. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del  30  dicembre  2015,  n.  302  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    e) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato a raccogliere  dati  e  informazioni  relativamente  agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»  e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse  economico
generale; 
    f) «regolamento de minimis»: il pertinente  regolamento,  tra  il
regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e  il
regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla  base  dell'attivita'
svolta dalla societa' benefit beneficiaria.