IL DIRIGENTE DELEGATO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA/C n. 323/2009 del 18 dicembre 2009  recante
«Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale
"Ecalta" (anidulafungina)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  6  del  9  gennaio  2010,
supplemento ordinario n. 7; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018)6442 del  27
settembre  2018  relativa  al  trasferimento  dell'autorizzazione  ad
immettere  in  commercio  il  medicinale  per  uso  umano  «Ecalta  -
anidulafungina»  rilasciata  con  decisione  C(2007)4439,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea, Serie C 390/1  del  26
ottobre 2018 ed iscritta al Registro comunitario al  n.  EU/1/07/416,
con cui e'  stato  approvato  il  trasferimento  di  titolarita'  del
medicinale ECALTA (anidulafungina) dalla societa' Pfizer Limited alla
societa' Pfizer Europe MA EEIG; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2020)3728  del  3
giugno 2020 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ecalta  -  anidulafungina»,  rilasciata
con la decisione C(2007)4439,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Unione europea, Serie C 253/4 del 31 luglio 2020 ed iscritta al
Registro   comunitario   al   n.   EU/1/07/416,   di   autorizzazione
all'estensione  di  indicazione  per  uso  pediatrico  della   citata
specialita' medicinale; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  societa'   Pfizer   S.r.l.,
rappresentante locale della societa' Pfizer Europe MA EEIG,  titolare
della A.I.C., in data 31 dicembre 2020 ha chiesto l'estensione  della
indicazione  terapeutica  pediatrica  in  regime  di   rimborso   del
medicinale «Ecalta» (anidulafungina)  relativamente  alla  confezione
con codice A.I.C. n. 038382026/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 7-10 settembre 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 17-19 novembre 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   ECALTA
(anidulafungina): «Trattamento delle candidiasi invasive in  pazienti
adulti e pediatrici di eta' compresa tra 1  mese  e  <  18  anni»,  e
relative alla confezione: 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) da 30 ml 1 flaconcino - A.I.C. n.
038382026/E (in base 10), 
  sono rimborsate  alle  stesse  condizioni  negoziali  di  cui  alla
determina AIFA/C n. 323/2009 del 18 dicembre 2009 recante «Regime  di
rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita   del   medicinale   «Ecalta»
(anidulafungina),   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  6  del  9  gennaio  2010,
supplemento ordinario n. 7.