IL DIRIGENTE DELEGATO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, e con decorrenza in pari
data; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale  - n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  da
Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  AAM/AIC  n.  1  del  14  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, con la
quale la societa' Adamed Pharma  S.A.  ha  ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione       in        commercio        del        medicinale
«Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed» e con cui lo stesso  e'
stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8,
comma 10, lettera  c),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn); 
  Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2020 con la  quale  la
societa' Adamed S.r.l., in  qualita'  di  rappresentante  locale,  ha
chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn)  alla  classe  A  del
medicinale «Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed»; 
  Vista la determina  AAM/PPA  n.  693/2020  del  14  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 26 novembre 2020,  con
la  quale   veniva   trasferita   la   titolarita'   del   medicinale
«Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed» da Adamed Pharma S.A. a
favore  della  Adamed   S.r.l.,   con   relativa   variazione   della
denominazione        in        «Ramloid»        (variazione        n.
PL/H/0487/002-003;005-006/IB/003/G, codice pratica C1B/2020/1958); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) dell'AIFA nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021; 
  Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso (CPR) nella
seduta del 20-22 ottobre 2021; 
  Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale RAMLOID (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide)  nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 30  capsule  in  blister
pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190033 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,62; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78; 
      «5 mg / 5 mg / 25 mg capsule  rigide»  30  capsule  in  blister
pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190096 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,62; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78; 
      «10 mg /5 mg /25 mg  capsule  rigide»  30  capsule  in  blister
pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190146 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,27; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00; 
      «10 mg /10 mg/25 mg  capsule  rigide»  30  capsule  in  blister
pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190197 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,40; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,13. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Il  contratto  biennale   non   e'   rinnovabile   automaticamente.
L'appropriatezza prescrittiva  sara'  monitorata  da  AIFA  sui  dati
rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituira'  oggetto  di
analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale.