IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 68; 
  Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al fondo caccia; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto  2017,
n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del codice,  prevede
che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al  15%
del premio imponibile; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per  le  vittime  della   caccia   nell'esercizio   2020,   trasmesso
dall'amministratore delegato della CONSAP, con nota n. 179776/21  del
21 ottobre 2021, nel quale, pur registrandosi un avanzo  di  bilancio
che diminuisce il deficit patrimoniale, si rappresenta l'opportunita'
di  disporre,   per   l'anno   2022,   l'innalzamento   dell'aliquota
contributiva in favore del fondo nella misura  massima  del  15%,  al
fine  di  consentire  la  ristrutturazione  del  fondo,  nonche'   di
rimborsare con maggiore celerita'  i  debiti  pendenti  alle  imprese
designate; 
  Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine
di consentire la ristrutturazione economico  patrimoniale  del  fondo
attraverso  la   graduale   articolazione   temporale   dell'aliquota
contributiva, confermare, per il 2022, l'aliquota contributiva  nella
misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente; 
  Visto il provvedimento n. 115 del  3  dicembre  2021  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2022; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2022,
l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi  di  gradualita'  e
sostenibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare,  per  l'anno  2022,  alla  CONSAP -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.a. -  gestione  autonoma  del  Fondo   di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del
10% dei premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.