IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in
particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si  applicano  i
successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle
sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma  di
sostegno  a  costi  fissi  non  coperti»  della  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni; 
  Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.  41,
che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al  citato
comma  13  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,   presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione  3.1
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final; 
  Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge  22  marzo,
n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie  degli  aiuti  di
cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  che
intendono  avvalersi  anche  della  sezione   3.12   della   suddetta
comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti  da  tale  sezione  e  che  a  tal  fine  le  imprese
presentano  un'apposita  autodichiarazione  con  la  quale  attestano
l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87  della  sezione
3.12»; 
  Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.  41,
con  il  quale  viene  disposto  che   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato -  citta'
ed autonomie locali, sono stabilite le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22  marzo,  n.
41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni
previste  dalle  sezioni  3.1  e  3.12  della   comunicazione   della
Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo  2020  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza  da  Covid-19»,  e  successive  modificazioni,
nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo  degli   aiuti
riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della  Commissione
europea; 
  Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il
quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata  ai  fini
degli aiuti di Stato; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel
quale si prevede l'esonero  dal  versamento  del  saldo  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo  di  imposta
in corso  al  31  dicembre  2019  e  della  prima  rata  dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo
di imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2019  per
determinati soggetti con  ricavi  o  compensi  non  superiori  a  250
milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto l'art. 25 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce un contributo a  fondo  perduto,  a  favore  dei  soggetti
esercenti attivita' d'impresa  e  di  lavoro  autonomo,  nonche'  dei
soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,  con
ricavi o compensi non superiori a  5  milioni  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto l'art. 28 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili
a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse
o di affitto d'azienda, a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
d'impresa, arte o professione; 
  Visto l'art. 120 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
istituisce  un  credito  d'imposta  per  l'adeguamento  dei  processi
produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni  sanitarie  e
alle misure di contenimento contro la diffusione del virus  Covid-19,
a  favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,   arte   o
professione in luoghi aperti al  pubblico  indicati  nell'allegato  2
dello stesso decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  nonche'  delle
associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti  del
terzo settore; 
  Visto l'art. 129-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
relativo alla riduzione al 50  per  cento  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per  i  lavoratori
autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione  d'Italia,  nonche'
relativo all'istituzione di  un  credito  d'imposta  a  favore  delle
imprese  che  effettuano  investimenti  nello  stesso   comune,   che
inserisce i commi 576-bis, 577-bis e 577-ter nell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto l'art. 177 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  che
dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale  propria
(IMU), relativa  all'anno  2020,  per  gli  immobili  utilizzati  nel
settore turistico e per quelli in uso per allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
in  materia  di  IMU  che  prevede  l'esenzione  dalla  seconda  rata
dell'IMU, relativa all'anno 2020, per  gli  immobili  utilizzati  nel
settore turistico, per quelli in uso per  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli
immobili  rientranti  nella  categoria  catastale  D/3  destinati   a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e
per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club  e
simili; 
  Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
laddove prevede, limitatamente all'anno  2021,  l'esenzione  dall'IMU
per immobili rientranti nella categoria  catastale  D/3  destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; 
  Visti gli articoli 1, 1-bis, 1-ter  del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO riportati negli  allegati  1,  2  e  4  allo
stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
  Visti gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di  locazione
di immobili  a  uso  non  abitativo  e  di  contratti  di  servizi  a
prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore  delle  imprese
operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli  allegati
1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  nonche'  le
agenzie di viaggi e i tour operator, indipendentemente dal volume  di
ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; 
  Visti gli articoli 9 e 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU,  ha  disposto  la
cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  immobili  e  le
relative pertinenze in cui si esercitano  le  attivita'  riferite  ai
codici ATECO riportati  rispettivamente  negli  allegati  1  e  2  al
medesimo decreto-legge n. 137 del 2020; 
  Visto l'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, il quale ha chiarito che le disposizioni di  cui  all'art.  177,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
all'art. 78, comma 1, lettere b), d)  ed  e),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e  9-bis,  comma  1,
dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si  applicano  ai
soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che
istituisce un contributo a fondo perduto a favore  dei  soggetti  che
dichiarano di  svolgere  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui  all'allegato
1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172; 
  Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,  che
modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a  condizione
che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio  e  i  tour
operator  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il  50
per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in
materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno  2021,
per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in  uso
per  allestimenti  di  strutture  espositive  nell'ambito  di  eventi
fieristici  o  manifestazioni  e  per  gli   immobili   destinati   a
discoteche, sale da ballo, night-club e simili; 
  Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da
gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad  uso
non abitativo e affitto d'azienda; 
  Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, che istituisce  un  contributo  a  fondo  perduto  a  favore  dei
soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo,  nonche'
dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita  IVA,
con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,  che
istituisce un contributo  a  fondo  perduto  a  favore  dei  soggetti
titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita  IVA  dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui  attivita'  d'impresa  e'
iniziata nel corso del 2019; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del
quale  gli  operatori  economici,  che  hanno  subito  una  riduzione
maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto
al  volume  d'affari  dell'anno  precedente,  possono  procedere   al
pagamento delle somme dovute a seguito  del  controllo  automatizzato
delle  dichiarazioni,  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'art. 157 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni elaborate entro  il
31 dicembre 2021, con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza  l'applicazione
di sanzioni; 
  Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal  versamento  del
canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni   di   cui   al   regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito  dalla  legge  4
giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture  ricettive  nonche'  di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte  da  enti  del  terzo
settore; 
  Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  nel
quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU,
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono
le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi
da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce
ulteriori contributi a fondo perduto; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  recante
estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19  marzo
2020 final, recante «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  da  Covid-19»,
come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3  aprile  2020,
C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509  del  29  giugno  2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021; 
  Visto il regolamento (CE) n. 794/2004  della  Commissione,  del  21
aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento  (UE)
n.  2015/1589  del  Consiglio  recante  modalita'   di   applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro,  l'istituzione  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive (Irap), nonche' il riordino della disciplina  dei  tributi
locali; 
  Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, che reca la disciplina dell'IMU; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni,  e,  in  particolare,  l'art.  47
concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del
15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate
relative all'aiuto di Stato  SA.62668  (2021/N)  compatibili  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  che,  nella
seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita'  di  attuazione  dei
commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,
che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione  3.1  e
di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  da  Covid-19»,  al  fine  di  garantire   il
monitoraggio e il  controllo  degli  aiuti  previsti  dalle  seguenti
disposizioni: 
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
    b) art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c) art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    d) art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per  l'anno
2021; 
    e)  articoli  1,  1-bis,  1-ter,  8,  8-bis,  9   e   9-bis   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    f) art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
    g) art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    h) art. 1, commi  da  1  a  9,  e  art.  6,  commi  5  e  6,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69; 
    j) articoli 1 e 4  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.