IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del  15
maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione regionale Veneto riguardanti  il  trasferimento  di
immobili statali agli enti territoriali della  Provincia  di  Treviso
(TV): 
    prot. n. 2015/6615/DR-VE del  17  aprile  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/16907  del  15  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/6618/DR-VE del 17 aprile  2015,  rettificato  con  provvedimenti
prot. n. 2015/13226 del 31 luglio 2015 e prot. n. 2016/11769  del  27
luglio  2016,  e  prot.  n.  2015/6619/DR-VE  del  17  aprile   2015,
rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/10760 del 19 giugno  2015
e prot. n. 2015/19882 del 27 novembre 2015, con i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Carbonera,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Terreni Carbonera -  Terreni  e  fabbricato  rurale
Carbonera - Terreno agricolo Varie»,  «Terreni  e  fabbricato  rurale
Carbonera» e «Terreno agricolo Varie»; 
    prot.  n.  2015/6042/DR-VE  del  9  aprile  2015   e   prot.   n.
2015/6038/DR-VE del 9 aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti,
a titolo gratuito, al Comune di Cimadolmo, ai sensi dell'art. 56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «Relitto
demaniale  fiume  Piave»  e  «Relitto  demaniale   di   Stabiuzzo   -
Cornadella»; 
    prot. n. 2015/6072/DR-VE del 9 aprile 2015, con il quale e' stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Giavera del Montello,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Giavaretta»; 
    prot.  n.  2015/10763/DR-VE  del  19  giugno   2015,   prot.   n.
2015/10252/DR-VE dell'11 giugno  2015  e  prot.  n.  2015/10250/DR-VE
dell'11 giugno 2015, con i quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di  Portobuffole',  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «Vecchio
alveo del fiume Livenza abitato di Portobuffole'», «Relitto demaniale
del fiume Livenza Settimo» e «Relitto demaniale Portobuffole'»; 
    prot. n. 2015/10249/DR-VE dell'11 giugno 2015, con  il  quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Riese  Pio  X,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Relitto Scolo Brenta»; 
    prot.  n.  2015/5332/DR-VE  del   26   marzo   2015,   prot.   n.
2015/5330/DR-VE del 26 marzo 2015, prot. n.  2015/5333/DR-VE  del  26
marzo 2015, prot. n. 2015/5334/DR-VE del  26  marzo  2015,  prot.  n.
2015/5331/DR-VE del 26 marzo 2015 e prot. n. 2015/5335/DR-VE  del  26
marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al
Comune  di  Treviso,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitto  Trozzolungo  Via
F. Bomben», «Reliquato demaniale S. Artemio», «Tratto ex alveo  fosso
demaniale via Piave - via  Rota»,  «Ex  fossato  di  scolo  in  viale
Luzzati S. Bona», «Area di risulta intervento di  realizzazione  sede
motorizzazione civile» e «Ex fosso di scolo via B. Tomitano»; 
    prot. n. 2015/4273/DR-VE del 12 marzo 2015, con il quale e' stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Volpago del Montello,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Localita' alle Ciodette alle Ciodette»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto in  cui
si espone che, alla data  del  trasferimento,  gli  immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  15908  del  14
settembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Carbonera 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Carbonera
(TV) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  Comune  degli  immobili  denominati  «Terreni  Carbonera  -
Terreni e fabbricato rurale  Carbonera  -  Terreno  agricolo  Varie»,
«Terreni e fabbricato rurale Carbonera» e «Terreno  agricolo  Varie»,
meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto, rispettivamente,
prot.  n.  2015/6615/DR-VE  del  17  aprile  2015,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2019/16907  del  15  ottobre  2019,  prot.  n.
2015/6618/DR-VE del 17 aprile  2015,  rettificato  con  provvedimenti
prot. n. 2015/13226 del 31 luglio 2015 e prot. n. 2016/11769  del  27
luglio  2016,  e  prot.  n.  2015/6619/DR-VE  del  17  aprile   2015,
rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/10760 del 19 giugno  2015
e prot. n. 2015/19882 del 27 novembre 2015, a  decorrere  dalla  data
del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  12.998,24
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Carbonera. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  87.212,85,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 12.998,24.