IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                          IL MINISTRO DELLA 
                        TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                e con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   di
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115,  comma  1,  lettera
b),  sulla  competenza  per  l'adozione  di  norme,  linee  guida   e
prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico  sanitaria  relative   a
sostanze e prodotti,  e  l'art.  119,  comma  1,  lettera  b),  sulla
competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione  e
immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  e  dei  relativi
presidi sanitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 sui  livelli  massimi  di  residui  di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e  mangimi  di  origine
vegetale e animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  successivi  regolamenti  di  modifica,  in
particolare il regolamento (CE) n. 2017/1432 della Commissione del  7
agosto 2017 che modifica l'allegato II del suddetto regolamento  (CE)
n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri per  l'approvazione  delle
sostanze attive a basso rischio; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»,  in  particolare  l'art.  10,  comma  4,  che  affida  al
Ministero  della  salute,  d'intesa  col  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali  e  col  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare,  il  compito  di  adottare
«specifiche   disposizioni   per   l'individuazione   dei    prodotti
fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali»; 
  Visto l'art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci) della legge 24
dicembre 2004 «Disciplina dell'apicoltura»; 
  Visti i regolamenti di esecuzione (UE) n. 2017/2324 e n.  2018/1981
concernenti,  rispettivamente,  il  rinnovo  dell'approvazione  della
sostanza attiva «glifosate» e delle sostanze attive composti di  rame
in conformita' al suddetto regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto l'art. 2  della  legge  22  aprile  2021,  n.  55  «Legge  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.
22,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri», concernente la nuova  denominazione  del
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica» e le funzioni  ed  i  compiti
attribuiti a tale Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti  presso  il  Ministero  della  salute,
nonche' il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2019 recante la
costituzione del Comitato tecnico per  la  nutrizione  e  la  sanita'
animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 del Ministro  della  salute
d'intesa  col  Ministro  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
forestali e col Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, recante «Regolamento sulle misure  e  sui  requisiti  dei
prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte  degli  utilizzatori
non professionali»; 
  Visti,   in   particolare,   l'art.   3   del   succitato   decreto
interministeriale, secondo cui un prodotto fitosanitario puo'  essere
destinato all'utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed
i requisiti indicati nell'allegato che costituisce  parte  integrante
dello stesso decreto, e l'art. 9 che prevede che lo  stesso  allegato
possa essere modificato  o  sostituito  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero
delle transizione ecologica,  e  con  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visti, inoltre, gli articoli 7 e 8 concernenti «misure transitorie»
del medesimo  decreto  interministeriale,  volte  a  consentire  alle
imprese titolari l'adeguamento dei sistemi di produzione, imballaggio
ed etichettatura, al fine di rendere  disponibili  agli  utilizzatori
non  professionale  prodotti  fitosanitari  conformi   ai   requisiti
previsti  dal  suddetto  allegato  e  predisporre  la  documentazione
tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione  o
di riesame dei  prodotti  consentiti  in  conformita'  alle  suddette
«misure transitorie»; 
  Visto l'art  55-ter  della  legge  19  dicembre  2019,  n.  157  di
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e per esigenze  indifferibili»  che  ha  modificato  i  sopra  citati
articoli 7 e 8 relativamente alla durata delle «misure transitorie»; 
  Visto il decreto 9 agosto 2016 del direttore generale per  l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione  del  Ministero  della
salute, con il quale sono state introdotte  limitazioni  di  utilizzo
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate» e
revocate le autorizzazioni all'impiego nelle aree  frequentate  dalla
popolazione o dai gruppi vulnerabili tra cui parchi,  giardini,  aree
ricreative ed in generale  aree  frequentate  dai  bambini  ed  altri
soggetti vulnerabili, al fine di ridurre l'uso extra-agricolo di tale
sostanza attiva ed assicurare un elevato livello di protezione  della
salute in conformita' al regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/1313
della Commissione del 1° agosto 2016 concernente  la  modifica  delle
condizioni di approvazione del «glifosate»; 
  Tenuto conto di quanto segnalato dalle imprese del settore e  dalle
organizzazioni di categoria in merito ad alcune  criticita'  presenti
nell'attuale allegato al decreto 22 gennaio  2018,  n.  33,  tali  da
compromettere  la  capacita'  delle  stesse  imprese  di  dare  piena
attuazione  ai  requisiti  previsti  con  rischio  di   significativo
depauperamento del mercato dei  prodotti  fitosanitari  per  uso  non
professionale  di  utilizzo,  con  gravi  ripercussioni   sull'intero
settore  produttivo  e  distributivo  e  mancata  disponibilita'  per
l'utilizzatore non professionale di prodotti fitosanitari  idonei  in
quanto appositamente valutati e autorizzati per l'utilizzo a  livello
non professionale; 
  Tenuto conto, altresi', delle  proposte  pervenute  dalle  suddette
imprese ed organizzazioni ai fini della  revisione  dell'allegato  in
questione,  superando  l'approccio   prevalentemente   basato   sulla
pericolosita' intrinseca dei prodotti e dei loro componenti e tenendo
conto anche della valutazione dell'esposizione e del rischio condotti
con il modello presentato dalle stesse  organizzazioni,  valutato  il
livello non professionale di utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
  Considerato che scopo del  suddetto  decreto  n.  33  del  2018  e'
garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale  e
dell'ambiente, nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto
direttamente  o  indirettamente   con   il   prodotto   fitosanitario
utilizzato in un  contesto  non  professionale,  e  al  tempo  stesso
assicurare la disponibilita'  sul  mercato  di  prodotti  adeguati  a
soddisfare le  esigenze  di  trattamento  fitosanitario  che  possono
interessare le piante coltivate a livello non professionale; 
  Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta
alcuna formazione certificata per l'acquisto  e  l'uso  dei  prodotti
fitosanitari e che lo stesso non e'  tenuto,  pertanto,  a  possedere
un'adeguata conoscenza di tali prodotti in relazione agli  potenziali
effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che  possono  derivare
dal loro utilizzo, condizione ritenuta necessaria anche ai  fini  del
corretto  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale   e
dell'applicazione delle misure di protezione ambientale; 
  Tenuto conto  anche  delle  strategie  adottate  dalla  Commissione
europea  nel  2020  nell'ambito  dell'iniziativa   Green   Deal,   in
particolare la strategia «Farm to fork» che individua tra  le  azioni
fondamentali la riduzione dell'uso complessivo dei pesticidi  chimici
con particolare riguardo a quelli piu' pericolosi. 
  Considerato che sono state condotte  numerose  consultazioni  delle
organizzazioni di categoria al fine di acquisire informazioni e  dati
utili  alla  comprensione  delle  problematiche  segnalate  e   delle
soluzioni proposte; 
  Tenuto conto delle valutazioni condotte dagli esperti  della  sopra
citata Sezione consultiva per i fitosanitari; 
  Tenuto conto che i composti rameici rappresentano da  lungo  tempo,
anche nell'agricoltura non professionale, lo  strumento  di  elezione
per la lotta contro le malattie fungine di numerose colture, tra  cui
la vite e l'ulivo, e al fine di  agevolare  la  graduale  transizione
verso modalita'  e  strumenti  di  lotta  alternativi  e  scongiurare
pratiche illegali di approvvigionamento con maggiore rischio  per  la
salute e per l'ambiente; 
  Considerate le classificazioni di pericolo  per  la  salute  e  per
l'ambiente dei  diversi  composti  del  rame  e  tenuto  conto  delle
limitazioni d'uso  previste  dal  regolamento  di  esecuzione  CE  n.
2018/1981 sopra citato; 
  Ritenuto di consentire l'utilizzo non professionale di due composti
del rame esenti  da  classificazioni  pericoli  preoccupanti  per  la
salute, ossido di rame e solfato di  rame  tribasico,  esclusivamente
per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine  della
vite e dell'ulivo, fatta salva la  valutazione  dei  rischi  eseguita
secondo i requisiti previsti nell'allegato di  cui  trattasi,  e  non
oltre il 31 dicembre 2025, data  di  scadenza  dell'approvazione  dei
composti del rame; 
  Ritenuto di non  consentire  l'uso  del  «glifosate»  nel  giardino
familiare in  linea  con  l'approccio  adottato  con  il  sopracitato
decreto  dirigenziale  del  9  agosto  2016  e  tenuto  conto   della
raccomandazione ribadita dal regolamento (UE) n. 2017/2324  affinche'
gli Stati membri riducano al minimo l'impiego di detta sostanza nelle
aree frequentate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili; 
  Eseguita  la  consultazione  per  via  telematica   della   Sezione
consultiva per i fitosanitari sopraccitata; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare  alcuni  dei  requisiti  previsti
dall'allegato del decreto n. 33 del 2018 sopra citato; 
  Considerata opportuna la sostituzione del suddetto allegato ai fini
della chiarezza e intelligibilita' del testo,  data  la  complessita'
delle modifiche necessarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Sostituzione dell'Allegato 
                  al decreto 22 gennaio 2018, n. 33 
 
  1. L'allegato al decreto 22  gennaio  2018,  n.  33  e'  sostituito
dall'allegato al presente decreto.