IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  recante  misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
  Visto, in particolare, l'art. 65, comma 6 che prevede che  al  fine
di  promuovere  la  ripresa  dello  spettacolo  viaggiante  e   delle
attivita'  circensi  danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'  art.  1
della legge 18 marzo 1968, n.  337,  titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'  art.  4,  comma  3-quater,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone  di
cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160; 
  Visto, inoltre, il successivo  comma  7  del  citato  art.  65  che
stabilisce  che  per  il  ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di  12,95  milioni
di euro per l'anno 2021; 
  Considerato  che  alla  ripartizione  del  fondo   tra   gli   enti
interessati  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali; 
  Acquisite, in modalita' telematica, le istanze inviate  dagli  enti
interessati con la relativa attestazione della perdita di gettito per
le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021  al  31
dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816
e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Esaminate  le  istanze  pervenute  e  accertato,  a  seguito  delle
conseguenti verifiche, che le richieste dei  comuni,  ammissibili  al
ristoro, ammontano ad euro 3.276.390,43; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  procedere  al  ristoro  previsto  dal
menzionato comma 7 dell'art. 65 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali nella seduta del 16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il fondo di  12,95  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  previsto
dall'art. 65, comma  7  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106  ai
fini del  ristoro,  in  favore  dei  comuni  per  le  minori  entrate
derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,  dal
pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 da parte dei soggetti  che  esercitano
le attivita' di cui all' art. 1 della legge 18 marzo  1968,  n.  337,
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall' art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e' ripartito per euro 3.276.390,43, secondo gli  importi  indicati
nell'allegato A e sulla base delle modalita' definite nell'allegato B
«Nota metodologica».