IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 di «Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli  animali  e
sulle merci che  entrano  nell'Unione  e  istituzione  dei  posti  di
controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della
delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4
ottobre 2019, n. 117» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  9,  che
prevede che le importazioni di partite di prodotti fitosanitari siano
notificate, prima del loro arrivo  presso  il  confine  nazionale  di
ingresso, attraverso  il  sistema  informativo  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»,  il
quale stabilisce che le Autorita'  competenti  per  i  controlli  dei
prodotti fitosanitari siano il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie
locali; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 3,  lettera  g)  della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117»  che
stabilisce, tra l'altro, le modalita' di finanziamento dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire
l'applicazione della normativa in materia immissione in  commercio  e
uso di prodotti fitosanitari e, in particolare, l'art. 9, comma 6; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.  69  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  79/117/CEE   e
91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n.  547/2011  che  attua  il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni  in
materia  di  etichettatura   dei   prodotti   fitosanitari»   e,   in
particolare, gli articoli 2 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di  «Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei  pesticidi»  e,  in
particolare, gli articoli 8 e 9; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26  ottobre  2016,  e,  in  particolare,  l'art.  65,
riguardante la registrazione degli operatori professionali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione,  del
17 dicembre 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
transitorie  relative  a  talune  disposizioni  del  codice  doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono
ancora  operativi  e  che  modifica  il  regolamento  delegato   (UE)
2015/2446 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  del
28 luglio 2015 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
del 24 novembre 2015 recante  modalita'  di  applicazione  di  talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE  del
29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per  il  codice
doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento (CE), n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione (rifusione); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE e, in particolare,  l'art.  67  e  successivi
regolamenti di attuazione e/o modifica; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2010, n. 242 recante definizione dei termini di  conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  del  22
gennaio 2018, n. 33,  recante  il  regolamento  sulle  misure  e  sui
requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte  degli
utilizzatori non professionali; 
  Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la  quale  e'  in
corso l'analisi degli aspetti  tecnici  per  l'implementazione  delle
modalita' di  trasmissione  delle  notifiche  delle  importazioni  di
prodotti  fitosanitari  nell'ambito  del   progetto   relativo   allo
Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco); 
  Considerato  che  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  e  il
Ministero  della  salute  hanno  siglato  il  13  febbraio  2013,  il
Protocollo   d'intesa   per   lo   scambio   di   dati    finalizzati
all'attivazione  dello  Sportello  unico  doganale  e  che  intendono
perseguire gli obiettivi di ottimizzare il processo  di  sdoganamento
delle   merci   nell'ambito    del    ciclo    portuale/aeroportuale,
razionalizzando gli scambi di informazioni  e  rendendo  piu'  fluido
l'ingresso/uscita   delle   merci   nel/dal    territorio    doganale
dell'Unione,  anche  tramite  l'interoperabilita'   tra   i   sistemi
informativi; 
  Considerato  che  tutti  i  prodotti  fitosanitari  autorizzati  al
commercio in Italia sono identificati con un apposito codice  univoco
rilasciato dal Ministero della salute; 
  Considerato che i controlli dei prodotti  fitosanitari  oggetto  di
importazione  si  svolgono  attraverso  la   verifica   dello   stato
dell'autorizzazione di immissione sul mercato in Italia; 
  Ritenuto di proseguire la collaborazione tra l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e il Ministero della  salute  per  quanto  riguarda  i
prodotti  fitosanitari  oggetto   di   importazione   attraverso   la
sottoscrizione di un ulteriore protocollo d'intesa; 
  Sentiti gli  assessorati  alla  sanita'  durante  la  riunione  del
coordinamento interregionale della prevenzione del 27 luglio 2021; 
  Sentite le associazioni di categoria nella riunione del  23  luglio
2021; 
  Visto l'art. 2, comma 10 del citato decreto legislativo 2  febbraio
2021, n. 24, il quale prevede che il Ministero della salute adotti un
decreto  che  disciplina  la  tracciabilita'   all'importazione   dei
prodotti fitosanitari attraverso il sistema informativo del Ministero
della salute attualmente in fase di  aggiornamento  per  i  necessari
adeguamenti alle nuove funzionalita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Gli  operatori  del  settore  dei  prodotti  fitosanitari   che
importano in  Italia  o  che  fanno  transitare  in  Italia  prodotti
fitosanitari per  uso  professionale  e  per  uso  non  professionale
provenienti  da  Paesi  terzi  devono  indicare  nella  dichiarazione
doganale d'importazione, tra i documenti a  supporto  della  medesima
dichiarazione,  secondo  le  istruzioni  fornite  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, il codice di autorizzazione di immissione  sul
mercato rilasciato  dal  Ministero  della  salute.  La  dichiarazione
doganale,  completata  dal   predetto   codice   di   autorizzazione,
costituisce notifica di importazione dei prodotti fitosanitari. 
  2. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari  di  cui  al
comma 1 sono: 
    a)  i  titolari  di  autorizzazione  di  cui  all'art.   67   del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
    b) i broker, gli intermediari che importano nell'Unione di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32; 
    c) gli utilizzatori professionali in possesso del certificato  di
abilitazione all'uso e acquisto di  cui  al  decreto  legislativo  14
agosto 2012, n. 150; 
    d)  gli  utilizzatori  di  prodotti  fitosanitari  per  uso   non
professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33; 
    e) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari  per  uso
professionale  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  alla
vendita di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
    f) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari  per  uso
non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33; 
    g) i distributori di cui all'art.  67  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009; 
    h) i responsabili delle officine di produzione di cui all'art. 67
del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come previsto in allegato
1, parte integrante del presente decreto, esegue i controlli  formali
e sostanziali per la verifica dello stato autorizzativo dei  prodotti
fitosanitari, oggetto  della  notifica  di  importazione,  tramite  i
servizi  di  interoperabilita'  per  i  prodotti  fitosanitari   resi
disponibili dal Ministero della salute e procede allo svincolo  o  al
diniego dello svincolo della merce. 
  4. L'Agenzia delle dogane trasmette puntualmente,  tramite  servizi
di  interoperabilita',  le  informazioni  sui  prodotti  importati  e
svincolati al Ministero della salute che le  rende  disponibili  alle
regioni/province autonome. 
  5. I sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e
del Ministero della salute  saranno  aggiornati  entro  un  anno  per
accogliere e gestire le nuove informazioni  sulle  registrazioni  dei
prodotti fitosanitari all'importazione. 
  6. Gli operatori del settore sono altresi' tenuti a  comunicare  al
Ministero della  salute,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  le
registrazioni dei prodotti provenienti da paesi dell'area Schengen  e
da Paesi dell'Unione europea  relative  all'anno  precedente  secondo
modalita' indicate sul sito internet del Ministero della salute.