IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo    «Investimenti    a    favore    della    crescita    e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   821/2014   della
Commissione, del 28 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  modalita'  dettagliate  per  il
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei  programmi,   le
relazioni sugli strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le  operazioni  e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/558 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e n. 1303/2013,  introducendo  misure  specifiche  volte  a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi  strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013, introducendo misure specifiche  volte  a  fornire  risorse
aggiuntive  agli  Stati  membri  e  a  definirne  le   modalita'   di
attuazione, con l'obiettivo  di  superare  gli  effetti  della  crisi
derivante dall'epidemia COVID-19  e  promuovere  una  ripresa  verde,
digitale  e   resiliente   dell'economia   (cosiddetto   «regolamento
React-EU»); 
  Visto, in  particolare,  l'art.  92-ter  del  suddetto  regolamento
React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di
un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento
a  valere  sulle  risorse  React-EU  per  sostenere  operazioni   che
promuovono il superamento degli  effetti  della  crisi  nel  contesto
della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
preparano una ripresa verde,  digitale  e  resiliente  dell'economia,
stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le  operazioni
sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a
decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  Visto il documento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  «Programmazione  delle
risorse React-EU: quadro generale, linee di  intervento  e  risorse»,
del 7 aprile 2021, redatto  al  fine  di  delineare  puntualmente  le
misure che compongono la proposta  di  programmazione  delle  risorse
React-EU, i relativi  importi  finanziari,  nonche'  la  ripartizione
territoriale degli interventi, compresa l'allocazione  delle  risorse
destinate al Mezzogiorno, gli  ambiti  di  riferimento,  i  programmi
coinvolti e la previsione del contributo  agli  obiettivi  climatici,
coerentemente con gli indirizzi forniti  dalla  Commissione  europea,
nell'ambito del quale e' prevista l'assegnazione ad apposita  riserva
del Fondo di garanzia di un importo complessivo  di  500  milioni  di
euro, di cui 400 milioni destinati alle regioni del Mezzogiorno; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel seguito,  «Programma  operativo»),  adottato  con
decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015,
successivamente modificato fino all'ultima  versione,  approvata  con
decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021; 
  Vista  la  valutazione  ex  ante  degli  strumenti  finanziari  del
Programma operativo,  presentata  al  Comitato  di  sorveglianza  del
medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, con procedura  scritta  del  20  maggio  2016  per
l'implementazione degli strumenti finanziari; 
  Vista, in particolare, la priorita' di investimento  13i  dell'Asse
VI,  istituito   nell'ambito   del   suddetto   Programma   operativo
riprogrammato, corrispondente al nuovo obiettivo tematico «Promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della  pandemia
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia», destinato a  comprendere
le misure finanziate con le risorse aggiuntive React-EU, tra le quali
e' previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento  del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  fine  di
migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso  alla  garanzia
pubblica nella difficile contingenza economica legata  alla  pandemia
da COVID-19; 
  Vista l'informativa del 16 novembre 2021  con  la  quale  e'  stata
presentata al Comitato di sorveglianza del  Programma  operativo  una
ulteriore valutazione ex ante, elaborata  in  forma  semplificata  in
conformita'  all'art.  37,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, riferita agli strumenti  finanziari  previsti  nell'ambito
dell'Asse VI del medesimo Programma operativo; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, e successive modificazioni  e  integrazioni,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»); 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare  l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese», e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro per le politiche agricole e  forestali,  2  settembre  2015,
recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese sulle operazioni  ammesse  al  Fondo»,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui
sono state stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti di
cui all'art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del  2013  (nel  seguito,
«finanziamenti Nuova Sabatini») ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  di
garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono
state approvate le modificazioni e le integrazioni  delle  condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello  di
valutazione delle imprese basato sulla misura della  probabilita'  di
inadempimento  del  soggetto  destinatario  del  finanziamento  Nuova
Sabatini; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con  cui
sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle
predette modalita' di accesso  previste  per  i  finanziamenti  Nuova
Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  13  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  92
del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione  di  quanto  previsto
dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, e' istituita, nell'ambito
del  Fondo,  una  sezione  speciale,  denominata  «Riserva  PON  IC»,
finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte  dei  soggetti
beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie  della
«Riserva PON IC» del  Fondo  di  garanzia  sono  integrate,  per  gli
interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di  un  importo
pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00),  a  valere  sulle  risorse
dell'Asse III del Programma operativo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  condizioni   di   ammissibilita'   e   le
disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo   di   garanzia   e
l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12,
comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Visto l'ulteriore decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio  2019,
con cui sono state approvate le condizioni  di  ammissibilita'  e  le
disposizioni di carattere generale  del  Fondo  di  garanzia  per  le
operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto  dall'art.
12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la
Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico  in  data
14 maggio 2010; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che
prevede, all'art. 126, comma 10,  che  le  amministrazioni  pubbliche
titolari  di  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  e  di
investimento europeo (nel seguito,  «Fondi  SIE»)  possano  destinare
risorse  disponibili  alla  realizzazione  di  interventi  mirati   a
fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, e  successive  modifiche  e  integrazioni
(nel seguito, «decreto liquidita'»),  che  stabilisce,  all'art.  13,
modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga  alla  vigente
disciplina del medesimo strumento, applicabili fino  al  31  dicembre
2021; 
  Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con  la  quale
la Commissione europea ha  approvato  il  regime  di  aiuti  SA.56966
(2020/N), come da ultimo modificato dal  regime  di  aiuti  n.  63597
(2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione  C  (2021)
4930 del 29  giugno  2021,  relativo  al  rafforzamento  operativo  e
finanziario del Fondo, introdotto dal predetto art.  13  del  decreto
liquidita'; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  6  ottobre
2020, con il quale la dotazione finanziaria della  «Riserva  PON  IC»
del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese nell'accesso al  credito  nel  corso  della  crisi  economica
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' incrementata di
ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il  quale
sono  state   approvate,   a   integrazione   delle   condizioni   di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale  del  Fondo
di  garanzia,  le  vigenti  disposizioni  operative  e  le  modalita'
operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del
decreto cura Italia; 
  Vista la convenzione del 6  agosto  2021  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
S.p.a.,  mandataria  del   Raggruppamento   temporaneo   di   imprese
costituito con  le  mandanti  MPS  Capital  Services  S.p.a.,  Intesa
Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit  S.p.a.  e  BFF  Bank
S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»),  relativa  all'affidamento
del servizio di gestione del  Fondo  di  garanzia,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 24 settembre 2021; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lettera  o),  della
suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio  di
gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate  dai  fondi
strutturali e  di  investimento  europei,  e  la  cura  dei  connessi
ulteriori adempimenti; 
  Visto l'art. 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013,  e
successive   modifiche   e   integrazioni   che,   con    riferimento
all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 38,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento, disciplina le modalita'  di
definizione dei termini e delle condizioni  per  la  concessione  dei
contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari; 
  Considerata  l'esigenza  di  adottare  misure  tempestive  mediante
l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate a  valere  su  React-EU,
volte alla preparazione delle imprese ad una ripresa verde,  digitale
e resiliente, in linea con il nuovo obiettivo tematico su  menzionato
«Promuovere il superamento degli effetti  della  crisi  nel  contesto
della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»; 
  Considerata, altresi',  l'opportunita'  di  alleviare  l'onere  che
grava sul  bilancio  pubblico,  in  relazione  al  superamento  degli
effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19  e
delle conseguenze sociali sulle imprese, mediante la possibilita'  di
richiedere, per le  spese  relative  alle  operazioni  ammissibili  a
valere  sulle  risorse  React-EU,   un   tasso   di   cofinanziamento
dell'Unione europea del 100 per cento; 
  Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma  operativo,
e' previsto il rafforzamento dell'operativita' del Fondo di  garanzia
per sostenere, mediante  la  concessione  di  garanzie  pubbliche  su
finanziamenti bancari,  sia  la  liquidita'  delle  piccole  e  medie
imprese che gli investimenti; 
  Ritenuto opportuno, per il perseguimento delle predette finalita' e
in considerazione del persistere degli effetti della crisi economica,
avvalersi di parte delle risorse React-EU del Programma operativo  al
fine di rafforzare l'operativita' del Fondo di garanzia per  le  PMI,
mediante l'istituzione di una  specifica  sottosezione  speciale  per
l'emergenza COVID-19; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Autorita' di  gestione»:  la  Divisione  IV  della  Direzione
generale per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero,  cui  e'
assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013,  il  ruolo  di
Autorita' di gestione del programma operativo; 
    b) «Controgaranzia»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto
garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in  cui  ne'
il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano  in  grado  di
adempiere  alle  proprie  obbligazioni  nei  confronti  del  medesimo
soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente
su garanzie  del  soggetto  garante  che  siano  dirette,  esplicite,
incondizionate, irrevocabili ed  escutibili  a  prima  richiesta  del
soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto; 
    c) «Disposizioni operative»: le condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione  del  fondo,
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  vigenti  alla  data  di
presentazione della domanda  di  garanzia  e  consultabili  nei  siti
www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it 
    d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    e) «Garanzia»: la  garanzia  diretta,  la  riassicurazione  e  la
controgaranzia; 
    f)  «Garanzia  diretta»:   la   garanzia   concessa   dal   fondo
direttamente  ai  soggetti  finanziatori.  La  garanzia  diretta   e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta
e riferita a una singola operazione finanziaria; 
    g) «Gestore del fondo»: il soggetto,  selezionato  mediante  gara
pubblica, cui e' affidata la gestione del fondo; 
    h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come  definite
dalla vigente normativa dell'Unione  europea,  iscritte  al  registro
delle imprese; 
    j) «Professionisti»: le persone fisiche titolari di  partita  IVA
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; 
    k)  «Programma  operativo»:  il  Programma  operativo   nazionale
«Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020,  adottato  con  decisione
della  Commissione  europea  C(2015)  4444,  del  23   giugno   2015,
successivamente modificato fino  all'ultima  versione  approvata  con
decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021; 
    l) «Regioni del centro nord»: le «Regioni  piu'  sviluppate»  del
restante territorio nazionale; 
    m)  «Regioni  del  Mezzogiorno»:  le  «Regioni  meno  sviluppate»
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le  «Regioni  in
transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna); 
    n) «Regolamento  (UE)  n.  1303/2013»:  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  europeo,  del  17
dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo
di coesione, sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e sul Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca
(FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari  marittimi  e  la  pesca,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    o) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
    p) «Regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
    q) «Regolamento React-EU»:  il  regolamento  (UE)  2020/2221  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica
il regolamento (UE)  n.  1303/2013,  introducendo  misure  specifiche
volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le
modalita' di attuazione, con  l'obiettivo  di  superare  gli  effetti
della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia; 
    r)  «Riassicurazione»:  la  garanzia  concessa  dal  fondo  a  un
soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente  a  seguito
della avvenuta liquidazione al soggetto  finanziatore  della  perdita
sull'operazione finanziaria garantita; 
    s) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del fondo, istituita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in  attuazione
di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo; 
    t) «Soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti  localizzati
sul  territorio  italiano,  fatte  salve  le  esclusioni   settoriali
previste dalla  vigente  normativa,  dal  Temporary  framework  e  le
limitazioni previste dal Programma operativo; 
    u) «Temporary framework»: il quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19 adottato dalla Commissione  europea  il  19  marzo  2020,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.