L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo  cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le  variazioni  della  misura  e
delle modalita' della contribuzione «nel limite  massimo  del  2  per
mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente
alla adozione della delibera»; 
  Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni  sulla
stampa»; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; 
  Vista  la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  recante  «Nuove   norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali  e  modifiche  alla  legge  5
agosto 1981, n. 416»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»  (di  seguito
«TUSMAR»); 
  Vista la direttiva  n.  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva  n.
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Vista la  direttiva  n.  2019/789  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  stabilisce  norme   relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a  talune  trasmissioni  on-line  degli   organismi   di   diffusione
radiotelevisiva  e   ritrasmissioni   di   programmi   televisivi   e
radiofonici e che modifica la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio; 
  Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005  individua
la  base  imponibile  nei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
approvato alla data di adozione della presente delibera; 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005,  e'  chiamata  a  definire,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati  dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  dei   servizi
postali, dei servizi di  intermediazione  on-line  e  dei  motori  di
ricerca on-line, finanziati, ai sensi  del  comma  65,  dell'art.  1,
della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti; 
  Rilevato che alla copertura dei costi derivanti  dallo  svolgimento
delle competenze attribuite  all'Autorita'  negli  altri  settori  si
provvede con separati provvedimenti; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modifica dalla delibera n. 238/21/CONS; 
  Vista  la  delibera  n.  17/98,  del  16   giugno   1998,   recante
«Approvazione dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento, la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita',  il
trattamento giuridico ed economico del  personale  dell'Autorita'»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorita',
per l'anno 2022, dovra' finanziare con il contributo per sostenere le
attivita' relative al mercato dei servizi  media  e'  pari  a  26,517
milioni di euro; 
  Tenuto conto che, con riferimento al  settore  dei  servizi  media,
0,550 milioni di euro trovano  copertura  con  il  gettito  derivante
dalle attivita'  svolte  nell'ambito  della  commercializzazione  dei
diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008  e  0,09  milioni  di
euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni  ai
sensi delle delibere numeri 405/02/CONS, 606/10/CONS  e  607/10/CONS,
portando il fabbisogno da finanziare a 25,877 milioni di euro; 
  Ritenuto di  dover  tendere  all'equilibrio  finanziario  per  ogni
settore; 
  Ritenuto di dover adottare, sulla base della sopraindicata stima di
fabbisogno e della relativa base imponibile del mercato di servizi di
media, la deliberazione sulla misura  della  contribuzione  (aliquota
contributiva) e sulle relative modalita' di versamento  all'Autorita'
per l'anno 2022,  da  sottoporre  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005; 
  Considerato,  conseguentemente,  che,  per  assicurare  il  gettito
complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per  il
funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2022
per le imprese che operano nel settore dei servizi media e'  fissata,
sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a  24,177  milioni  di
euro,  nella  misura  dell'1,90  per  mille  dei  ricavi   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato  prima  dell'adozione  della  presente
delibera; 
  Considerata l'opportunita',  al  fine  di  garantire  l'uniformita'
delle  dichiarazioni  e  di  agevolare  l'azione  amministrativa   di
verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per  il
calcolo del contributo  dovuto  all'Autorita'  per  l'anno  2022  dai
soggetti  operanti  nel  settore  dei  servizi  media,  basato  sulla
classificazione delle  attivita'  economiche  denominata  ATECO  2007
pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul  sito  web
www.istat.it 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  illustrare  le  modalita'
operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema  di
calcolo del contributo dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione  di
«Istruzioni relative al contributo dovuto  all'Autorita'  per  l'anno
2022  dai  soggetti  che  operano  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche e dei servizi media»; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per   l'anno   2022   la   non
assoggettabilita' al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia
pari  o  inferiore  a  euro   500.000,00   (cinquecentomila/00),   in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche'  delle
imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita'  sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle
imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2021; 
  Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza
dell'Autorita'  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la
societa' capogruppo deve indicare in modo dettagliato  nella  propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'; 
  Udita la relazione della  commissaria  Elisa  Giomi,  relatrice  ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media,  esercenti
attivita' che rientrano nelle competenze attribuite  dalla  normativa
vigente all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  sono
tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66,  della
legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2021.