IL DIRETTORE CENTRALE 
                        per la finanza locale 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  la  quale,  all'art.  1,
comma 415, ha apportato modifiche  all'art.  1,  commi  51-58,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160
che dispone testualmente: « Al fine  di  favorire  gli  investimenti,
sono  assegnati  agli  enti  locali,  per  spesa   di   progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza  ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa  in  sicurezza
di strade, contributi soggetti a rendicontazione  nel  limite  di  85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di  euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2031.»; 
  Visto il  comma  52,  ultimo  periodo,  del  medesimo  art.  1  che
stabilisce che: «Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un  massimo
di tre  richieste  di  contributo  per  la  stessa  annualita'  e  la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione  degli
enti locali, a un intervento compreso negli  strumenti  programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, che prevede la nullita'  degli  atti  amministrativi,  anche  di
natura regolamentare, che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di  progetti  di  investimento  pubblico  in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento  essenziale
dell'atto stesso; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i
dati richiesti nelle disposizioni normative  richiamate  al  fine  di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da  assegnare,  in  applicazione  dei  criteri   di   priorita'   ed,
eventualmente, di selezione di cui,  rispettivamente,  ai  commi  53,
53-bis e 54 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto il comma 53-bis del ripetuto art. 1 della legge  n.  160  del
2019, introdotto dall'art. 1, comma  415,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, il quale fissa, per il biennio 2022-2023,  il  seguente
ordine prioritario di assegnazione dei contributi: 
    a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  Ecofin  del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 
    b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    d)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente; 
  Visto il comma 53-ter dell'art. 1 della citata  legge  n.  160  del
2019, introdotto dal comma 415 dell'art. 1 della  legge  n.  234  del
2021, che prevede che: «Per i contributi relativi  all'anno  2022  il
termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e  il  termine
di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»; 
  Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di
cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  l'attribuzione  e'
effettuata a favore degli enti  locali  che  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione  risultante  dal  rendiconto
della gestione del medesimo esercizio. A  decorrere  dall'anno  2022,
almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli  enti  locali
delle regioni del Mezzogiorno»; 
  Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art.  2  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  si  intendono  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni; 
  Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul  risultato
di  amministrazione  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione allegato al  rendiconto  della  gestione
trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli  enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i  documenti  contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  ed  e),  e  all'art.  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
enti locali  per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di
approvazione  del  rendiconto  della  gestione  di  riferimento,   le
informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte  dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati»; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Considerato che e' stata attivata la nuova Piattaforma di  gestione
delle  linee  di  finanziamento  (GLF),  integrata  nel  sistema   di
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo
n. 229 del 2011); 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   di
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2022; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificazione
con il quale gli enti locali comunicano la  richiesta  di  contributo
attraverso  la  nuova  piattaforma  di  Gestione   delle   linee   di
finanziamento (GLF), integrata  nel  sistema  di  Monitoraggio  delle
opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Enti locali destinatari del contributo 
                       relativo all'anno 2022 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione a copertura della spesa di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in  sicurezza
di strade, ponti  e  viadotti,  i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni
di comuni, presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale per la finanza  locale,  con  le  modalita'  ed  i
termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  2. Non possono presentare  la  richiesta  di  contributo  gli  enti
locali che abbiano  avviato  la  progettazione  in  data  antecedente
all'emanazione del presente decreto. La verifica sull'avvio di cui al
periodo precedente e' effettuata sulla data di pubblicazione del  CIG
perfezionato o dello smartCIG associato al  CUP  dell'opera  indicato
nella richiesta di contributo. 
  3. I CUP contenuti nelle  richieste  sono  sottoposti  ad  apposito
controllo teso a verificarne la rispondenza  per  natura,  tipologia,
settore,  sotto-settore  e  categoria,  come  indicato  al  comma  4.
Eventuali  difformita'  dei  CUP  precludono   la   possibilita'   di
perfezionare la richiesta di contributo. 
  4. Al fine di classificare correttamente, sul sistema CUP del DIPE,
i codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di  cui  al
comma 54 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si ricorda che: 
    1. i CUP vanno classificati per natura e tipologia  nel  seguente
modo: 
      i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate: 
        natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02; 
        tipologia - 11 Studi e progettazioni; 
        tipologia - 18 Manutenzione straordinaria; 
        tipologia  -  20  Studi  e  progettazioni  per  l'adeguamento
sismico; 
        tipologia - 21 Studi e  progettazioni  per  il  miglioramento
sismico; 
      i CUP di lavori  (che  hanno  nel  quadro  economico  spese  di
progettazione) vanno classificati: 
        natura  -  Realizzazione  di  lavori   pubblici   (Opere   ed
impiantistica) 03; 
        tipologia - tutte  tranne  manutenzione  ordinaria  e  tranne
completamento manutenzione ordinaria; 
    2.  i  CUP  vanno  classificati  per  settore,  sotto-settore   e
categoria nel seguente modo: 
      nel caso di CUP per a) opere pubbliche  nell'ambito  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del
Consiglio Ecofin del 13  luglio  2021  e  notificato  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021: 
        sono   valide   tutte   le   classificazioni   di    settore,
sotto-settore e categoria secondo la  ripartizione  indicata  per  le
finalita' successive distinte per lettere e di seguito riportate; 
      nel caso di CUP per b) messa  in  sicurezza  del  territorio  a
rischio idrogeologico; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - Difesa del suolo 05; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  Protezione,  valorizzazione   e   fruizione
dell'ambiente 11; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  Riassetto  e  recupero  di  siti  urbani  e
produttivi 12; 
        categoria - tutte; 
        settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - Risorse idriche e acque reflue 15; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per c) messa in sicurezza di  strade,  ponti  e
viadotti; 
        settore - Infrastrutture di trasporto 01; 
        sotto-settore - Stradali 01; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per d) messa in  sicurezza  ed  efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,
e di altre strutture di proprieta' dell'ente: 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Sociali e scolastiche 08; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - abitative 10; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Sanitarie 30; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Difesa 32; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Direzionali e amministrative 33; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Giudiziarie e penitenziarie 34; 
        categoria - tutte; 
        settore - Opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - Pubblica sicurezza 36; 
        categoria - tutte.