IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modificazioni,  attuativo  dell'art.  3  del
citato decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  recante  le
specifiche tecniche e modalita' operative relative alla  trasmissione
telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136,
come modificato dall'art. 15,  comma  1,  del  decreto-legge  del  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 1, comma 1105 della  legge  n.  178
del 30 dicembre 2020, concernente la semplificazione  in  materia  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni  di
imposta 2019, 2020 e 2021, tramite il Sistema TS; 
  Visto l'art. 5, comma 12-ter,  del  decreto-legge  n.  146  del  21
ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del  17
dicembre 2021, il quale ha modificato l'art. 2, comma 6-  quater  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
in  particolare  al  fine  di  rinviare  al  1  °  gennaio  2023   la
memorizzazione   elettronica   e    trasmissione    telematica    dei
corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio  dei  dati
al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della  dichiarazione
dei redditi precompilata, tramite il medesimo Sistema TS; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  9
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica  dei  termini  per
l'esercizio  dell'opposizione,  da  parte  dell'assistito,   di   cui
all'art. 3, comma  4,  del  citato  decreto  del  31  luglio  2015  e
successive modificazioni, prevedendo che: 
    l'assistito possa accedere al Sistema TS  dal  9  febbraio  all'8
marzo dell'anno successivo al periodo di imposta  di  riferimento  ai
fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie; 
    resta fermo che in caso di errata  trasmissione  dei  dati  delle
spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici  di
cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n.  175,  la  trasmissione  dei  dati  corretti  va
effettuata, per le spese sanitarie  e  veterinarie,  entro  i  cinque
giorni successivi alla scadenza di invio; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio
2021, il quale ha prorogato, al 30 settembre 2021, il termine per  la
trasmissione  dei  dati  delle  spese  sanitarie  riferite  al  primo
semestre 2021 al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  29
ottobre 2020,  come  modificato  dal  citato  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2021, il quale prevede al
comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati e' effettuata: 
    entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020; 
    entro il 30 settembre 2021, per  le  spese  sostenute  nel  primo
semestre dell'anno 2021; 
    entro il 31 gennaio 2022, per  le  spese  sostenute  nel  secondo
semestre dell'anno 2021; 
    entro la  fine  del  mese  successivo  alla  data  del  documento
fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
28825 del 28 gennaio 2022 il quale prevede la proroga dei termini per
la trasmissione telematica dei dati delle  spese  sanitarie  relative
all'anno 2021; 
  Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 28854  del  28  gennaio
2022 con la quale si prevede l'ampliamento delle tempistiche  per  la
trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'anno 2022; 
  Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui  al
citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e successive modificazioni, in coerenza con  quanto  disposto
dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
n. 28825 del 28 gennaio 2022 e dalla predetta nota dell'Agenzia delle
entrate n. 28854 del 28 gennaio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.