IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727,  concernente  l'attuazione
del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada e, in particolare, l'articolo 179; 
  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal
decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23,  e   dal   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219,  riguardante  il  riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  e,
in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
31 ottobre  2003,  n.  361,  contenente  disposizioni  attuative  del
regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006, relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime   per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  di  attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di
guida; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  149,  relativo
alle disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto  il  decreto  7  marzo  2019  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, relativo alla ridefinizione dei  servizi  che  il  sistema
delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero  territorio
nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio  2016,  recante  disposizioni  per  l'organizzazione   delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento  dell'Agenzia  unica
per le ispezioni del lavoro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del
Consiglio, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada e che modifica il regolamento  (CE)  n.  561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo  all'armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
su strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68  della  Commissione
del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche
necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del
conducente; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della  Commissione
del 18 marzo 2016 che applica il regolamento  (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante le  prescrizioni  per  la
costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il  funzionamento  e  la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della  Commissione
del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni
per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e  la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e  nei
relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni
gia' svolte dalle Camere di commercio; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.
22648 del 27 ottobre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
  concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e
  delle politiche sociali, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
  trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento
  (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  4
  febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei  trasporti  su
  strada 
 
  1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  il  titolo  del   decreto   e'   sostituito   dal   seguente:
«Disposizioni di adeguamento al  regolamento  (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»; 
    b)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole   «applicative   del
Regolamento (CE) n. 2135/98 del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada»
sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al  regolamento  (UE)
n. 165/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
tachigrafi nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio  relativo  all'apparecchio
di controllo nel settore  dei  trasporti  su  strada  e  modifica  il
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
sociale»; 
    c) all'articolo 1, comma 1, lettera a),  dopo  il  numero  4)  e'
aggiunto il seguente numero: 
      «5) il rilascio di chiavi di sicurezza e  certificati  digitali
per le carte tachigrafiche;»; 
    d) l'articolo 2, e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si
applicano le definizioni di cui: 
        a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014; 
        b)  all'articolo  2  del  regolamento  di   esecuzione   (UE)
2016/799, cosi' come modificato dall'articolo 1  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/502. 
      2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si  intende,
altresi', per: 
        a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate
per  verificare  il  corretto  funzionamento   del   tachigrafo,   la
corrispondenza tra le  impostazioni  e  i  parametri  del  veicolo  e
l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo  a  dispositivi
di manipolazione; 
        b)  «Regolamento»:  il  regolamento  (UE)  n.  165/2014   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014  relativo  ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; 
        c)  «Ministero»:  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,
Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  la  tutela  del
consumatore, e la normativa tecnica; 
        d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura e la Camera  valdostana  delle  imprese  e
delle professioni; 
        e)  «Unioncamere»:  l'Unione   italiana   delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
        f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico
delle Camere di commercio; 
        g) «gestore del sistema informativo»: la societa'  InfoCamere
S.C.p.A.  -  Societa'  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di
Commercio Italiane per azioni; 
        h)  «Autorita'  di  controllo»:  le  autorita'  di  controllo
deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia  di
lavoro  e  previdenza  sociale  e  trasporto  stradale  o  adibite  o
autorizzate ai servizi di polizia stradale.»; 
    e) all'articolo 3, comma 2,  le  parole  «per  le  operazioni  di
montaggio e di riparazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli
installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni  di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»; 
    f) all'articolo 3, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Le Autorita' di controllo  sono  quelle  deputate  alla
vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle  adibite
o autorizzate ai servizi di polizia  stradale,  ai  sensi  di  quanto
disposto dal codice della strada di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285.»; 
    g) all'articolo 3, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      «4.  Le  Camere  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle  professioni
curano  l'acquisizione  dei  dati  relativi  al  registro,   di   cui
all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il  proprio
gestore del  sistema  informativo,  il  collegamento  al  sistema  di
messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo  3,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»; 
    h) all'articolo 3, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
      «5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5,  del  Regolamento
dei   soggetti   autorizzati   ad   effettuare   le   operazioni   di
installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate
dall'Unioncamere sulla base dei dati  in  possesso  delle  Camere  di
commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni
che provvedono alle relative comunicazioni, anche  mediante  tecniche
informatiche  e   telematiche.   L'Unioncamere   ne   cura   altresi'
l'aggiornamento e provvede alla divulgazione  delle  informazioni  in
esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»; 
    i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5),
lettera  b),  del  regolamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 31, del Regolamento»  e  le  parole  «all'articolo  1,
comma 5), lettera c), dello stesso regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»; 
    l) all'articolo 3, comma 7,  le  parole  «per  le  operazioni  di
montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le
operazioni  di  installazione,   di   controllo,   di   ispezione   e
riparazione»; 
    m) all'articolo 3, il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le modalita' per il rilascio delle  carte  tachigrafiche  e
per la tenuta del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  dell'interno,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; 
    n) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole «delle officine
e dei montatori autorizzati di cui al  precedente  articolo  3»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «degli   installatori,   officine   e
costruttori   di   veicoli,   utilizzate   per   le   operazioni   di
installazione, di controllo, di ispezione e  riparazione  di  cui  al
precedente articolo 3,»; 
    o) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole «dalle officine
e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori,
officine e costruttori di veicoli». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La  legge  13  novembre  1978,  n.  727,  concernente
          «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20  luglio
          1970, e successive modificazioni e  integrazioni,  relativo
          all'istituzione  di  uno  speciale  apparecchio  di  misura
          destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore
          dei trasporti  su  strada»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328, Supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1988, n. 214,  supplemento  ordinario),  recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri», e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare   norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 179, del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario  n.74),  recante
          «Nuovo codice della strada», e' il seguente: 
                «Art.   179   (Cronotachigrafo   e   limitatore    di
          velocita'). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.
          3821/85  e  successive  modificazioni,  i  veicoli   devono
          circolare   provvisti   di    cronotachigrafo,    con    le
          caratteristiche e  le  modalita'  d'impiego  stabilite  nel
          regolamento stesso. Nei casi e con  le  modalita'  previste
          dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
          altresi' di limitatore di velocita'. 
              2. Chiunque circola con un autoveicolo  non  munito  di
          cronotachigrafo, nei casi in cui esso e'  previsto,  ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche  non  rispondenti  a  quelle  fissate   nel
          regolamento o non  funzionante,  oppure  non  inserisce  il
          foglio di registrazione o  la  scheda  del  conducente,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da €  866  a  €  3.464.  La  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  e'  raddoppiata  nel  caso   che   l'infrazione
          riguardi la manomissione dei sigilli  o  l'alterazione  del
          cronotachigrafo. 
              2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo  non  munito
          di  limitatore  di  velocita'   ovvero   circola   con   un
          autoveicolo munito di un  limitatore  di  velocita'  avente
          caratteristiche non rispondenti  a  quelle  fissate  o  non
          funzionante, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da € 967 a € 3.867. 
              La sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata
          nel caso in cui  l'infrazione  riguardi  l'alterazione  del
          limitatore di velocita'. 
              3. Il titolare della licenza o  dell'autorizzazione  al
          trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
          veicolo   sprovvisto   di   limitatore   di   velocita'   o
          cronotachigrafo e  dei  relativi  fogli  di  registrazione,
          ovvero  con  limitatore  di  velocita'  o   cronotachigrafo
          manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  €  831  a  €
          3.328. 
              4. Qualora siano accertate nel corso  di  un  anno  tre
          violazioni  alle  norme  di  cui  al  comma  3,   l'ufficio
          competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          applica la  sanzione  accessoria  della  sospensione  della
          licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il  quale
          le violazioni sono state commesse,  per  la  durata  di  un
          anno. La sospensione si  cumula  alle  sanzioni  pecuniarie
          previste. 
              5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
          il  titolare  della  licenza   o   dell'autorizzazione   al
          trasporto di cose su strada  sono  la  stessa  persona,  le
          sanzioni previste  sono  applicate  una  sola  volta  nella
          misura stabilita per la sanzione piu' grave. 
              6. Per le violazioni di cui al comma 3,  le  violazioni
          accertate devono essere comunicate  all'ufficio  competente
          del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il  quale
          il veicolo risulta immatricolato. 
              6-bis. Quando si abbia fondato motivo di  ritenere  che
          il cronotachigrafo  o  il  limitatore  di  velocita'  siano
          alterati, manomessi ovvero comunque  non  funzionanti,  gli
          organi di  Polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  anche
          scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni  di
          sicurezza presso la piu' vicina  officina  autorizzata  per
          l'installazione o riparazione,  possono  disporre  che  sia
          effettuato   l'accertamento   della    funzionalita'    dei
          dispositivi stessi.  Le  spese  per  l'accertamento  ed  il
          ripristino della funzionalita' del limitatore di  velocita'
          o del cronotachigrafo  sono  in  ogni  caso  a  carico  del
          proprietario del veicolo o del  titolare  della  licenza  o
          dell'autorizzazione al trasporto di cose o  di  persone  in
          solido. 
              7.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   sanzioni
          previste dai commi precedenti, il  funzionario  o  l'agente
          che ha accertato la circolazione di veicolo con  limitatore
          di velocita' o cronotachigrafo mancante,  manomesso  o  non
          funzionante  diffida  il  conducente  con  annotazione  sul
          verbale a regolarizzare la strumentazione entro un  termine
          di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
          licenza od autorizzazione non siano la stessa  persona,  il
          predetto termine decorre  dalla  data  di  ricezione  della
          notifica del verbale, da effettuare al piu' presto. 
              8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
          diffida  di  cui  al  comma  7,  durante  i   quali   trova
          applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n.  3821/85,  e'
          disposto, in caso di circolazione  del  veicolo,  il  fermo
          amministrativo dello stesso. Il veicolo  verra'  restituito
          dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
          di circolazione. 
              8-bis. In caso di incidente con danno  a  persone  o  a
          cose, il comando dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          segnala il fatto all'autorita' competente, che  dispone  la
          verifica presso  la  sede  del  titolare  della  licenza  o
          dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo
          degli autotrasportatori di cose per l'esame  dei  dati  sui
          tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. 
              9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e  2-bis  consegue
          la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
          della patente di guida  da  quindici  giorni  a  tre  mesi,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
          caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis  riguardi
          l'alterazione del limitatore di  velocita',  alla  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    consegue    la     sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca   della   patente
          secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. 
              10. Gli articoli 15, 16 e 20 della  legge  13  novembre
          1978, n. 727, sono abrogati. Per le  restanti  norme  della
          legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
          si applicano le disposizioni del titolo  VI.  Nel  caso  di
          accertamento di violazioni  alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 2 e 3, il verbale  deve  essere  inviato  all'ufficio
          metrico  provinciale  per  le  necessarie   verifiche   del
          ripristino    della    regolarita'     di     funzionamento
          dell'apparecchio cronotachigrafo.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 5 e dell'art. 2, comma 2,
          della   legge   29   dicembre   1993,   n.   580,   recante
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, Supplemento ordinario n.  7,  e'
          il seguente: 
                «Art. 1 (Natura e sede). - (Omissis). 
              5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono
          proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
          dei    componenti,    l'accorpamento    delle    rispettive
          circoscrizioni   territoriali   o   le   modifiche    delle
          circoscrizioni  stesse.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, e'  istituita  la
          camera  di  commercio  derivante  dall'accorpamento   delle
          circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono
          approvate  le  eventuali  modifiche  delle   circoscrizioni
          territoriali delle  camere  di  commercio  esistenti  fermo
          restando il  numero  massimo  di  60  e  la  necessita'  di
          mantenere.». 
                «Art. 2 (Compiti e  Funzioni).  -  2.  Le  camere  di
          commercio, singolarmente o in forma associata,  nell'ambito
          della circoscrizione territoriale di  competenza,  svolgono
          le funzioni relative a: 
                  a)  pubblicita'  legale  generale  e   di   settore
          mediante  la  tenuta  del  registro  delle   imprese,   del
          Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art.  8,
          e degli altri registri ed albi attribuiti  alle  camere  di
          commercio dalla legge; 
                  b) formazione e gestione del fascicolo  informatico
          di  impresa  in  cui  sono  raccolti  dati  relativi   alla
          costituzione, all'avvio ed  all'esercizio  delle  attivita'
          dell'impresa, nonche' funzioni di punto  unico  di  accesso
          telematico  in  relazione   alle   vicende   amministrative
          riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio'  delegate  su
          base legale o convenzionale; 
                  c) tutela del consumatore e  della  fede  pubblica,
          vigilanza e controllo sulla  sicurezza  e  conformita'  dei
          prodotti e sugli strumenti soggetti alla  disciplina  della
          metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle  tariffe,
          rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
          per l'esportazione in quanto specificamente previste  dalla
          legge; 
                  d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei
          territori  tramite  attivita'  d'informazione  economica  e
          assistenza tecnica alla creazione di imprese  e  start  up,
          informazione,   formazione,   supporto   organizzativo    e
          assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
          ai  mercati  internazionali  nonche'   collaborazione   con
          ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   SACE,
          SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e  le
          ricadute  operative  a   livello   aziendale   delle   loro
          iniziative; sono in ogni caso  escluse  dai  compiti  delle
          Camere di commercio le attivita' promozionali  direttamente
          svolte all'estero; 
                  d-bis)  valorizzazione  del  patrimonio   culturale
          nonche'   sviluppo   e   promozione   del    turismo,    in
          collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
          ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio  le
          attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 
                  d-ter) competenze in materia ambientale  attribuite
          dalla normativa  nonche'  supporto  alle  piccole  e  medie
          imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 
                  e) orientamento al lavoro e alle professioni  anche
          mediante  la  collaborazione  con  i  soggetti  pubblici  e
          privati competenti, in coordinamento con il Governo  e  con
          le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare: 
                    1) la tenuta e la gestione, senza oneri a  carico
          dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i  diritti
          di  segreteria  a  carico  delle  imprese,   del   registro
          nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1,
          comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla  base  di
          accordi con il Ministero dell'Istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali; 
                    2) la collaborazione  per  la  realizzazione  del
          sistema di certificazione  delle  competenze  acquisite  in
          contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
          di alternanza scuola-lavoro; 
                    3) il supporto  all'incontro  domanda-offerta  di
          lavoro, attraverso servizi informativi  anche  a  carattere
          previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
          a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei  Centri
          per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 
                    4) il sostegno alla transizione  dalla  scuola  e
          dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e  lo
          sviluppo di servizi, in particolare telematici, a  supporto
          dei processi di placement svolti dalle Universita'; 
                  f) assistenza e supporto alle imprese in regime  di
          libera concorrenza da realizzare in regime  di  separazione
          contabile.  Dette  attivita'   sono   limitate   a   quelle
          strettamente   indispensabili   al   perseguimento    delle
          finalita' istituzionali del sistema camerale e non  possono
          essere finanziate al  di  fuori  delle  previsioni  di  cui
          all'art. 18 comma 1 lettera b); 
                  g)  ferme  restando  quelle  gia'  in  corso  o  da
          completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
          ed   altri   soggetti   pubblici   e   privati    stipulate
          compatibilmente con la normativa europea.  Dette  attivita'
          riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
          della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
          al  placement   e   all'orientamento,   della   risoluzione
          alternativa delle controversie. Le  stesse  possono  essere
          finanziate con le risorse di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con  oneri  a
          carico delle controparti non inferiori al 50%.». 
              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31
          ottobre 2003, n. 361, recante «Disposizioni  attuative  del
          regolamento (CE) n.  2135/98  del  24  settembre  1998  del
          Consiglio, modificativo del regolamento  (CEE)  n.  3821/85
          del Consiglio, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel
          settore dei  trasporti  su  strada»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1. 
              - Il  decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,
          recante: «Razionalizzazione  delle  funzioni  ispettive  in
          materia  di  previdenza  sociale  e  di  lavoro,  a   norma
          dell'art. 8 della  legge  14  febbraio  2003,  n.  30»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              - Il regolamento (CE)  n.  561/2006/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  15  marzo  2006   relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che  modifica
          i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  3821/85  e  (CE)  n.
          2135/98 e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  del
          Consiglio   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea n. 11 aprile 2006 n. L 102. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,
          recante:  «Attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle
          norme  minime  per  l'applicazione   dei   regolamenti   n.
          3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE  relativi  a  disposizioni  in
          materia sociale nel settore dei trasporti su strada  e  che
          abroga  la  direttiva  88/599/CEE»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2008, n. 218. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,
          recante:  «Attuazione   delle   direttive   2006/126/CE   e
          2009/113/CE concernenti la patente di guida», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. 
              - La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante:  «Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
          290. 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,
          recante:  «Disposizioni  per  la  razionalizzazione  e   la
          semplificazione  dell'attivita'  ispettiva  in  materia  di
          lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
          dicembre  2014,  n.  183»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 53, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23    febbraio    2016,    recante    «Disposizioni     per
          l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
          funzionamento  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
          lavoro» e' pubblicato nel sito internet del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  165/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014,  relativo  ai
          tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che  abroga
          il regolamento (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada e modifica  il  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  28  febbraio
          2014, n. L 60. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/68  della
          Commissione del 21 gennaio 2016,  relativo  alle  procedure
          comuni e alle specifiche necessarie per  interconnettere  i
          registri  elettronici  delle  carte  del  conducente.»   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  22
          gennaio 2016, n. L 15. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/799  della
          Commissione del 18 marzo 2016 che  applica  il  regolamento
          (UE) n. 165/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il
          montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi
          e  dei  loro  componenti.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2016, n. L 139. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/502  della
          Commissione del 28 febbraio 2018, recante  le  prescrizioni
          per  la  costruzione,  il  collaudo,   il   montaggio,   il
          funzionamento e la riparazione dei tachigrafi  e  dei  loro
          componenti.»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea 28 marzo 2018, n. L 85. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3  e  4  del
          citato decreto del Ministro delle attivita'  produttive  31
          ottobre 2003, n. 361: 
                «Art. 1 (Finalita'). -  1.  Il  presente  regolamento
          detta disposizioni  applicative  del  regolamento  (CE)  n.
          2135/98 del Consiglio del 24 settembre  1998,  modificativo
          del regolamento (CEE) n. 3821/85  del  Consiglio,  relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada, con riguardo ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle Autorita' competenti per: 
                    1) il  rilascio  delle  omologazioni  di  modello
          dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione
          o di carta tachigrafica; 
                    2) il rilascio delle autorizzazioni al  montaggio
          ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo; 
                    3) il rilascio delle carte  tachigrafiche  (carta
          del conducente, carta di  controllo,  carta  dell'officina,
          carta dell'azienda); 
                    4) la tenuta del registro dei marchi e  dei  dati
          elettronici di sicurezza utilizzati nonche' delle carte  di
          officina e di montatore autorizzati rilasciate; 
                  b)  definizione  ed  attribuzione  dei  poteri   di
          accertamento e  vigilanza  sull'applicazione  del  presente
          decreto.». 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente decreto, si intende per: 
                  a)  "apparecchio  di  controllo":   insieme   delle
          apparecchiature destinate ad  essere  montate  a  bordo  di
          veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare  in
          modo automatico o semiautomatico i  dati  sulla  marcia  di
          detti veicoli e su determinati periodi di lavoro  dei  loro
          conducenti; 
                  b) "unita' elettronica di bordo": l'apparecchio  di
          controllo, escluso il sensore di movimento  ed  i  relativi
          cavi di collegamento; 
                  c) "carta tachigrafica": una carta intelligente  da
          impiegare con l'apparecchio di controllo; 
                  d) "omologazione": procedura  in  base  alla  quale
          viene certificato che un  apparecchio  di  controllo  o  la
          carta tachigrafica in esame o un  foglio  di  registrazione
          soddisfi  i  requisiti  fissati  dal  Regolamento  (CE)  n.
          2135/98; 
                  e) "montaggio": l'installazione di  un  apparecchio
          di controllo su veicolo stradale; 
                  f) "riparazione": ogni riparazione di un sensore di
          movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta
          l'interruzione  dell'alimentazione   di   energia,   o   il
          disinnesto  da   altri   componenti   dell'apparecchio   di
          controllo, o l'apertura dello stesso; 
                  g) "regolamento": il regolamento  (CE)  n.  2135/98
          del Consiglio del 24 settembre 1998; 
                  h)  "Ministero":  il  Ministero   delle   attivita'
          produttive, Direzione  generale  per  l'armonizzazione  del
          mercato e la tutela dei consumatori.». 
                «Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. L'autorita'  per
          il rilascio dell'omologazione e' il Ministero. 
              2. L'autorita' per il rilascio delle autorizzazioni per
          le   operazioni   di    montaggio    e    di    riparazione
          dell'apparecchio di controllo e' il Ministero che si avvale
          degli  uffici  delle  Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana  delle
          imprese e delle professioni. 
              3.  Le  autorita'   per   il   rilascio   delle   carte
          tachigrafiche  sono  le  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura e  la  Camera  valdostana  delle
          imprese e delle professioni. 
              4. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura e la Camera valdostana delle  imprese  e  delle
          professioni curano  l'acquisizione  dei  dati  relativi  al
          registro di cui all'art.  1,  comma  5),  lettera  b),  del
          Regolamento. 
              5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate,
          di cui all'art. 12,  comma  3,  del  regolamento  (CEE)  n.
          3821/85 e successive modificazioni, e' formato  dall'Unione
          italiana delle Camere di commercio sulla base dei  dati  in
          possesso  delle  Camere  di  commercio   e   dalla   Camera
          valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono
          alle  relative  comunicazioni,  anche   mediante   tecniche
          informatiche e telematiche. 
              6. All'Unione italiana delle camere di  commercio  sono
          affidati i compiti di aggiornamento e  divulgazione,  anche
          mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla
          tenuta del registro previsto dall'art. 1, comma 5), lettera
          b), del regolamento, nonche' la cura delle comunicazioni di
          cui  all'art.  1,  comma  5),  lettera  c),  dello   stesso
          regolamento. 
              7. Le modalita' e le condizioni per il  rilascio  delle
          omologazioni, delle autorizzazioni  per  le  operazioni  di
          montaggio e di riparazione sono stabilite con  decreto  del
          Ministero. 
              8.  Le  modalita'   per   il   rilascio   delle   carte
          tachigrafiche e per la tenuta del registro  sono  stabilite
          con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro  e  delle
          politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.». 
                «Art. 4 (Poteri di accertamento). - 1. Alle Camere di
          commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  ed  alla
          Camera valdostana delle  imprese  e  delle  professioni  e'
          affidato il compito di accertare: 
                  a) la conformita' degli  apparecchi  di  controllo,
          dei fogli di registrazione e delle carte  tachigrafiche  ai
          ispettivi modelli omologati; 
                  b)    la    rispondenza    delle    apparecchiature
          metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati  di
          cui al precedente art. 3 alle disposizioni regolamentari  e
          a  quelle  particolari   fissate   nel   provvedimento   di
          autorizzazione o di abilitazione; 
                  c) la  regolarita'  delle  operazioni  metrologiche
          effettuate dalle officine e  dai  montatori,  di  cui  alla
          precedente lettera b), in sede di  montaggio,  riparazione,
          verificazione e controllo.».