L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e  trasparenza  per
gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line; 
  Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai  sensi  del
quale sono attribuite all'Autorita'  competenze  tese  a  «promuovere
l'equita' e la trasparenza in  favore  degli  utenti  commerciali  di
servizi di intermediazione  on-line,  anche  mediante  l'adozione  di
linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la  raccolta  di
informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita': 
    cura, nell'ambito del registro degli operatori  di  comunicazione
tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al  medesimo  registro  dei
«fornitori di servizi di intermediazione on-line» e  dei  «motori  di
ricerca on-line, anche se  non  stabiliti,  che  offrono  servizi  in
Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5); 
    garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione  del  regolamento
(UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, che promuove equita' e trasparenza per gli  utenti  commerciali
di servizi di intermediazione on-line, anche mediante  l'adozione  di
linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la  raccolta  di
informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera
c), n. 14-bis); 
    irroga  sanzioni  amministrative  a  ciascun  soggetto  che   non
ottempera agli ordini e alle diffide adottati  «in  applicazione  del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31); 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale  «Al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei  costi
amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle
funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui  al  comma  515,
dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
inserito il seguente: "66-bis. In sede  di  prima  applicazione,  per
l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori  di
servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line  di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modifica dalla delibera n. 238/21/CONS; 
  Vista  la  delibera  n.  17/98,  del  16   giugno   1998,   recante
«Approvazione dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento, la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita',  il
trattamento giuridico ed economico del  personale  dell'Autorita'»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli Uffici di secondo livello»; 
  Ritenuto che, in linea  con  quanto  stabilito  all'art.  1,  comma
66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo per  il  funzionamento
dell'Autorita'  deve  essere  calcolato  sui  ricavi  conseguiti  dai
fornitori di  servizi  di  intermediazione  on-line  (piattaforme  di
e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store,  social
media e altri servizi di intermediazione ) come segue: 
    1.    canoni    di    abbonamento    e    quote     fisse     (di
registrazione/affiliazione/  sottoscrizione   e   assimilabili)   per
l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti
in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei; 
    2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero
quote  nette  ricavate  dalle  vendite),  realizzate  attraverso   la
piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali  stabiliti
in Italia ai consumatori europei; 
    3.  commissioni  fisse  e   variabili   corrisposte   da   utenti
commerciali stabiliti  in  Italia  per  le  vendite  di  beni/servizi
offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma; 
    4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da  quelli
di  intermediazione  pubblicitaria)  forniti  a  utenti   commerciali
stabiliti  in  Italia  che  offrono,   attraverso   la   piattaforma,
beni/servizi ai consumatori europei; 
  Considerato, altresi', che in linea con quanto  stabilito  all'art.
1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005,  i  ricavi  conseguiti  sul
territorio italiano dai fornitori di motori di  calcolo  come  ricavi
(derivanti dalla messa a disposizione  di  spazi  pubblicitari  sulle
pagine del motore di ricerca, nonche' da commissioni,  canoni,  quote
fisse  e  assimilabili)   per   servizi   (diversi   da   quelli   di
intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti  web
aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di  ricerca,
offrono beni/servizi ai consumatori europei; 
  Rilevato che l'art.  1,  comma  66-bis,  della  legge  n.  266/2005
individua, in sede di prima applicazione per l'anno 2021,  l'aliquota
contributiva  da  applicare  alla  base  imponibile,  risultante  dal
bilancio  di   esercizio   dell'anno   precedente,   del   contributo
all'Autorita' a carico dei fornitori di  servizi  di  intermediazione
on-line e dei fornitori di motori di  ricerca  on-line  nella  misura
dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati  nel  territorio  nazionale,
anche  se  contabilizzati  nei  bilanci  di  societa'   aventi   sede
all'estero,  relativi  al  valore  della  produzione  ovvero,  per  i
soggetti  non  obbligati  alla  redazione  di  tale  bilancio,  delle
omologhe voci di altre scritture contabili che  attestino  il  valore
complessivo della produzione; 
  Considerato  che,  per  gli  anni  successivi  al  2021,  eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono
essere adottate dall'Autorita' ai sensi dell'art.  1,  comma  66-bis,
della legge n. 266/2005, nel limite  massimo  del  2  per  mille  dei
ricavi valutati ai sensi del periodo precedente; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello» ed in particolare l'istituzione -  a
partire dal 1° ottobre 2021 - del nuovo Ufficio piattaforme,  servizi
digitali e platform to business della Direzione servizi digitali, cui
sono state attribuite le competenze per lo svolgimento delle funzioni
di regolamentazione e vigilanza, anche attraverso attivita' ispettive
e sanzionatorie, finalizzate alla diffusione dei servizi  digitali  e
dell'uso della piattaforma internet nei settori  dell'intermediazione
on-line e dei motori di ricerca on-line; 
  Considerato  che  i  costi  amministrativi  da  sostenere  per   le
attivita'  di   regolamentazione   e   di   vigilanza   nel   settore
dell'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line  possono
essere stimati per l'anno 2022, in 4 milioni di euro; 
  Ritenuto che l'applicazione dell'aliquota dell'1,5  per  mille  dei
ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche  se  contabilizzati
nei bilanci di societa' aventi sede all'estero,  relativi  al  valore
della produzione ovvero, per i soggetti non obbligati alla  redazione
di tale bilancio, delle omologhe voci di  altre  scritture  contabili
che attestino il valore complessivo della produzione come  risultanti
dall'ultimo   bilancio   o   dalle   ultime    scritture    approvate
precedentemente all'adozione della presente delibera; 
  Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della
raccomandazione   2003/361/CE   relativa   alla   definizione   delle
microimprese, piccole e medie imprese, la  non  assoggettabilita'  al
contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro
500.000,00,  in  considerazione  di  ragioni  di  economicita'  delle
attivita'  amministrative  inerenti  all'applicazione  del  prelievo,
nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita'
sospesa,  in  liquidazione,  ovvero   sono   soggette   a   procedure
concorsuali; 
  Considerata l'opportunita',  al  fine  di  garantire  l'uniformita'
delle  dichiarazioni  e  di  agevolare  l'azione  amministrativa   di
verifica e riscossione, di utilizzare un modello  telematico  per  il
calcolo del contributo dovuto all'Autorita' dai soggetti operanti nei
settori dei servizi d'intermediazione on-line e dei motori di ricerca
on-line, basato  sulla  classificazione  delle  attivita'  economiche
denominata  ATECO  2007   pubblicata   dall'Istituto   nazionale   di
statistica ISTAT sul sito web www.istat.it  In  detto  modello  viene
richiesta  la  ripartizione  dei  ricavi  delle   vendite   e   delle
prestazioni complessivi (Voce  A1  del  Conto  economico)  nelle  sue
componenti  utili  alla  determinazione  delle  contribuzioni  dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza:  1)  intermediazione
on-line e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica,
3)  servizi  Media,  4)  servizi  postali,  5)  altri  ricavi.   Tale
ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti  in  diversi
settori - che non vi sia sovrapposizione  tra  le  diverse  fonti  di
ricavo ai fini  della  determinazione  dei  contributi,  creando  una
corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza; 
  Ritenuto   opportuno   illustrare   le   modalita'   operative   di
compilazione del modello telematico  e  il  sistema  di  calcolo  del
contributo  PtoB  mediante  l'adozione  di  «Istruzioni  relative  al
contributo dovuto all'Autorita' per  l'anno  2022  dai  soggetti  che
operano nei settori  dei  servizi  d'intermediazione  on-line  e  dei
motori di ricerca on-line»; 
  Ritenuto, infine, opportuno chiarire che, nel caso di  rapporti  di
controllo o collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,
ovvero  di  societa'  sottoposte  ad   attivita'   di   direzione   e
coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche  mediante
rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo  gruppo,   ciascuna
societa' deve versare un autonomo contributo sulla  base  dei  ricavi
iscritti nel proprio bilancio; 
  Udita la relazione della  Commissaria  Elisa  Giomi,  relatrice  ai
sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori
di motori di ricerca on-line, cosi' come definiti all'art.  1,  comma
6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e  specificati  con  la
delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e
66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei  limiti  e  con  le
modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.