IL CONSIGLIO 
              DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Nella seduta dell'8 febbraio 2022, composto come da verbale in pari
data; 
  Sentiti  i  relatori  consiglieri  Angela  Tomasicchio  e   Antonio
Gaetani; 
  Visti gli articoli 15 e 16  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545; 
  Rilevato che l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545 contiene la disciplina sostanziale  e  prevede  espressamente  le
sanzioni  disciplinari  cui  sono  soggetti  i   giudici   tributari,
individuandole in: ammonimento, censura, sospensione, incapacita'  ad
esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico; 
  Tenuto conto che l'art. 16  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992,  n.  545  detta,  invece,  norme  concernenti  il  procedimento
disciplinare, rinviando, al comma  7,  per  quanto  non  diversamente
contemplato,  ed  in  quanto  compatibili,  alle   disposizioni   sul
procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari; 
  Rilevato, dunque, che la  fonte  di  rango  primario  non  contiene
previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelaci; 
  Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti
dei componenti delle commissioni tributarie regionali e  provinciali,
nella versione vigente, approvata dal Consiglio di  Presidenza  della
giustizia Tributaria con delibera del 24 novembre 2015  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  n.  283  del  4
dicembre 2015; 
  Considerato che il regolamento suindicato agli articoli 13, 14 e 15
ha inserito nel procedimento disciplinare la misura della sospensione
cautelare  facoltativa  (art.  13),  la  misura   della   sospensione
cautelare obbligatoria (art. 14) e la misura dell'esonero  temporaneo
(art. 15); rilevato, in  particolare,  che  l'art.  15  del  suddetto
regolamento  prevede   l'applicazione   della   misura   dell'esonero
temporaneo come una conseguenza  meramente  automatica  e  vincolata,
sottratta  al  sindacato   discrezionale   del   Consiglio,   neppure
sottoposta,   per   tale   ragione,   a   garanzie    procedimentali,
rigorosamente applicata al verificarsi  del  rinvio  a  giudizio  del
giudice tributario per i gravi reati di cui agli articoli  314  c.p.,
316 c.p., 316-bis c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,  319-ter  c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p.; 
  Rilevato  che   nell'ordinamento   disciplinare   della   giustizia
ordinaria, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.  109,  richiamato
dall'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 545/1992, le  misure
cautelaci  si  esauriscono,  per  quanto  qui  di  interesse,   nella
sospensione cautelare  obbligatoria  e  nella  sospensione  cautelare
facoltativa,  mentre  non  e'  prevista  misura  analoga   a   quella
introdotta e disciplinata dall'art. 15 del  regolamento  disciplinare
del CPGT (esonero temporaneo); 
  Tenuto conto che per gli stessi gravi reati  elencati  all'art.  15
del regolamento disciplinare, qualora il giudice sia destinatario  di
provvedimento custodiate o interdittivo, ovvero  qualora  il  giudice
riporti condanna anche non  definitiva,  l'art.  14  del  regolamento
disciplinare  prevede  la  sospensione  obbligatoria   quale   misura
cautelare; 
  Considerato che la misura cautelare della sospensione  facoltativa,
disciplinata  dall'art.   13   del   regolamento   disciplinare,   e'
suscettibile di applicazione immediata, a semplice ricevimento  della
notizia  dell'esistenza  di  un  procedimento  penale  a  carico  del
giudice,  con   garanzie   difensive   e   di   contraddittorio   con
l'interessato, e previa acquisizione dell'esercizio della  azione  da
parte dei titolari, ma puo' ben essere disposta anche nel  corso  del
procedimento penale, ove la evoluzione istruttoria, ed  eventualmente
il  rinvio  a  giudizio,  consentano  migliore   ponderazione   della
rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al giudice; 
  Valutato, quindi, che la  misura  dell'esonero  temporaneo  di  cui
all'art. 15 del regolamento disciplinare non sia  effettivamente,  in
concreto e per quanto appreso dalla esperienza pratica, davvero utile
a soddisfare la esigenza di tutela della  credibilita'  del  giudice,
ne' utile a garantire la astensione  del  giudice  dallo  svolgimento
della attivita', posto che tale garanzia e' gia' fornita dall'art. 13
e dall'art. 14 del regolamento, ne', per  il  tempo  trascorso  e  la
mancanza di misure interdittive o  custodiali,  cosi'  allarmante  da
impedire la partecipazione difensiva dell'interessato; 
  Ritenuto che la non  utilita'  della  norma  sia  confermata  dalla
circostanza  che  nell'ordinamento   disciplinare   della   giustizia
ordinaria non  e'  prevista  misura  analoga  a  quella  dell'esonero
temporaneo; 
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
n. 1813-2021 con la quale e' stato annullato l'anzidetto art. 15  del
regolamento   disciplinare   nella   parte    in    cui    stabilisce
l'automaticita' dell'esonero temporaneo  del  giudice  tributario  in
caso di rinvio a giudizio per alcuno dei  delitti  sopra  citati,  in
quanto,  secondo  il  G.A.  il  predetto  e  contestato  articolo  ha
«l'effetto  di  introdurre  un'ulteriore   ipotesi   di   sospensione
obbligatoria, non espressamente prevista dalla  legge,  asseritamente
non  disciplinare,  collegata  alla  mera  ricorrenza  del  rinvio  a
giudizio del magistrato tributario per una delle fattispecie di reati
ivi previste, applicata a prescindere da qualsiasi valutazione  circa
la gravita' dei  fatti,  la  loro  rilevanza  circa  la  personalita'
dell'imputato, la loro incidenza  in  termini  di  ripercussioni  per
l'ufficio, il loro carattere  risalente  nel  tempo»,  risultando  il
suddetto  effetto  «palesemente  in  contrasto  con  i  principi   di
gradualita',  congruenza  e  proporzionalita'   che   devono   sempre
accompagnare le  reazioni  a  contenuto  afflittivo  dell'ordinamento
giuridico»; 
  Vista la  nota  n.  17892  del  23  dicembre  2021,  con  la  quale
l'Avvocatura generale dello Stato, esprimendo le proprie  valutazioni
su richiesta dalla Commissione Contenzioso  di  questo  Consiglio  in
ordine ai contenuti della sopracitata sentenza, cosi' conclude: «Alla
luce  della  disciplina  vigente  per  la  magistratura  ordinaria  e
dell'interpretazione  fornita  dal  giudice  di   legittimita',   che
comunque  prevede  la  sospensione  obbligatoria  solo  nel  caso  di
sottoposizione a misura cautelare e che, in ogni caso,  richiede  una
valutazione  da  parte  dell'organo  dei  fatti  contestati,   appare
difficilmente  sostenibile  di  fronte  al  Consiglio  di  Stato   la
conformita' ai principio di proporzionalita' dell'art. 15 del  citato
regolamento»; 
  Considerato, da ultimo, che a seguito dell'approvazione del decreto
legislativo del 4 novembre 2021, n. 173, recante disposizioni per  il
compiuto adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni
della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 9 marzo 2016, e'  stato  riaffermato  come  principio  universale
dell'Unione europea quello della presunzione di innocenza  fino  alla
sentenza definitiva di condanna  e  del  diritto  di  presenziare  al
processo nei procedimenti penali; 
  Per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei
votanti di cui all'art. 20 del regolamento disciplinare; 
 
                              Delibera: 
 
  L'art. 15 del regolamento  per  il  procedimento  disciplinare  nei
confronti dei componenti delle  commissioni  tributarie  regionali  e
provinciali, approvato dal Consiglio di  Presidenza  della  giustizia
tributaria con deliberazione del 24 novembre 2015, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 2015 -  Serie
generale - n. 283, e' soppresso. 
  Si  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Si dispone altresi', la tempestiva pubblicazione sul sito del  CPGT
del testo del regolamento, coordinato della suddetta modifica. 
 
                                          Il vice presidente: Gaetani