LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   regolamenti
adottati dalla Commissione europea  in  attuazione  dell'art.  6  del
medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  2021/25  della  Commissione  del  13
gennaio 2021, che omologa, tra l'altro, le modifiche all'IFRS 7; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1,
comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono
alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle
forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti; 
  Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le disposizioni della  Banca  d'Italia  in  materia  di
forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate  al
pubblico sono adottate d'intesa con la Consob; nel caso  di  societa'
di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera  e),
e di societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera o), del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob; 
  Vista la lettera del 20 ottobre 2021 con  la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                              E m a n a 
 
le allegate disposizioni relative a «Il bilancio  degli  intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari», che si applicano a  partire
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre
2021. 
  A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso  al
31 dicembre 2021 non trovano piu' applicazione  le  disposizioni  «Il
bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari  bancari»
allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 30 novembre 2018. 
    Roma, 29 ottobre 2021 
 
                                                Il Governatore: Visco