Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il codice penale, approvato nel testo  definitivo  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure per il  contrasto  alle  frodi  1.nel
settore delle agevolazioni fiscali ed  economiche  e  in  materia  di
erogazioni pubbliche; 
  Ritenuta altresi' la necessita' ed  urgenza  di  introdurre  misure
urgenti sull'elettricita' prodotta da impianti a  fonti  rinnovabili,
nonche' in materia di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a
sequestro  penale,  di  benefici   normativi   e   contributivi,   di
applicazione dei contratti collettivi  e  per  il  miglioramento  dei
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della
transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
                            ed economiche 
 
  1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
e' abrogato. 
  2.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto,
fino a un importo massimo pari al  corrispettivo  stesso,  anticipato
dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi
recuperato sotto forma di credito d'imposta,  di  importo  pari  alla
detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di
due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima;»; 
      2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima.»; 
      3) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:  «1-quater.  I
crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali
successivamente alla  prima  comunicazione  dell'opzione  all'Agenzia
delle entrate effettuata con le modalita' previste dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal
fine, al credito e' attribuito un codice  identificativo  univoco  da
indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni,
secondo le modalita' previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo
periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri  intermediari
finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta'   di
successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori
cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  societa'  appartenenti  a  un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima». 
  3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge
24 dicembre 2012, n. 228;». 
  4. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 8: 
      1) il sesto periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il  credito
d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del sesto  periodo  sono
nulli.»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate.»; 
    b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per  intero,  senza
facolta' di successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i
predetti soggetti,  anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di
cessione conclusi in violazione del  terzo  periodo  sono  nulli.  Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate.».