Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio
2022, n. 6, e' stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in
materia di fatturazione elettronica per gli  organismi  di  cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto legislativo 5  agosto  2015,
n. 127», che reca modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 24 novembre 2016, n.  4,  sull'attivita'  negoziale  del
DIS, dell'AISE e dell'AISI, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 dicembre 2013, n. 1, sulle funzioni  di  contabilita'
del DIS, dell'AISE e dell'AISI. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento,  le  disposizioni
ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno  successivo
a quello  della  comunicazione,  con  contestuale  pubblicazione  per
estratto,  dell'adozione  del  predetto  regolamento  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si riporta di seguito estratto del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, n. 6,  nella  parte  in  cui
modifica il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
4/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 16 dicembre 2016, n. 293. 
 
                               Art. 1. 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
                         novembre 2016, n. 4 
 
    1.  Al  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 novembre 2016,  n.  4,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'art. 25, dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Gli atti negoziali degli  organismi  recano  disposizioni  in
ordine alle modalita' di emissione,  trasmissione,  memorizzazione  e
consultazione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma
5-quater, del decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  e  in
coerenza con le specifiche tecniche  emanate  con  provvedimenti  del
direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
      b) all'art. 61: 
        1) comma 3, secondo periodo, le parole da: «Tenuto conto»  ad
«attivita' negoziali,» sono soppresse, le  parole:  «agli  operatori»
sono sostituite con le seguenti: «Agli operatori» e le parole: «delle
fatture elettroniche e degli altri» sono sostituite  dalla  seguente:
«dei»; 
        2) dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  In
attuazione dell'art. 1, comma 5-quater,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015,  n.  127,  tenuto  conto  delle  peculiari  esigenze  di
riservatezza  delle  attivita'  negoziali,  le  fatture  elettroniche
emesse nei  confronti  degli  organismi  e  trasmesse  attraverso  il
sistema di interscambio (SDI) non sono soggette  alla  memorizzazione
presso il medesimo SDI, oltre il tempo necessario al  recapito  delle
fatture medesime, anche nel caso in cui il prestatore  abbia  aderito
al servizio di consultazione offerto dall'Agenzia delle entrate.».